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Ordinanza — n. 654/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows retrocession notification via informal communication to establish debtor awareness of changed creditor status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 654/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court quashed the appellate court's decision which had revoked an enforceable title based on a lack of formal notification for a credit retrocession. The appellant argued that the debtor knew of the retrocession through prior payment disputes and explicit payment demands, while the lower court required strict formal notification. The court ruled that notification under Article 1264 of the Civil Code is a free-form act, sufficient if it renders the debtor aware of the change in creditor status, thereby allowing the case to be remitted for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 1264 c.c.; The notification of credit retrocession to the debtor is a free-form act intended to inform the debtor of the change in active title, and may be effected via an enforcement suit or communication during the opposition proceedings.

Parole chiave

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credit retrocession notification formalism debtor awareness civil code article 1264 enforceable title revocation retrocessione di credito licenza edilizia concessa a titolo precario autorizzazione susseguente

Disposizioni normative citate

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Art. 1264 c.c.
La Corte locale, dopo aver premesso che la cessione del credito costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata , che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e che la notifica al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 cod.
Art. 645 c.p.c.
art. 1264 cod. civ
Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1264 cod. civ.
art. 645 cod. proc. civ
art. 1262 cod. civ
Il secondo e il terzo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata valorizzazione della diffida del 14/10/2014, e il quarto, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1262 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5516-06
Cass. n. 5516-06); ne consegue che la notificazione della cessione non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale e costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline (Cass.
Cass. n. 5487/2018
5516-06); ne consegue che la notificazione della cessione non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale e costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline (Cass. n. 5487/2018, in motivazione).
Sez. 3, n. 1770, 28/01/2014
(Sez. 3, n. 1770, 28/01/2014, Rv.
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Ordinanza — n. 28763/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding contract resolution and unjust enrichment claims in a preliminary sale dispute.
Ordinanza — n. 17766/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding contractual withdrawal rights and good faith obligations in a pre-contractual agreement. The court rejects arguments claiming abuse of withdrawal rights. The decision upholds the lower court's ruling on the validity of the withdrawal. The court emphasizes that good faith does not invalidate a clearly expressed contract regulation. The ruling clarifies that abstract legal violations are not subject to cassation review. The court notes that factual evaluations remain within the competence of the trial court. The decision confirms the withdrawal was exercised legitimately without abuse. The court finds no grounds to overturn the appellate judgment on these points. The appeal is dismissed due to lack of admissible legal grounds. The outcome favors the entity that exercised the contractual withdrawal right.
Ordinanza — n. 331/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy passive admission due to lack of argumentation and inadmissibility of new claims.
Ordinanza — n. 16535/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed; appeal against cassation order inadmissible under Art. 380-bis c.p.c. third paragraph.
Ordinanza — n. 9898/2026 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding revocation of default judgment and procedural dolo.

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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11493/2020 R.G. proposto da: INERTI NORD EST S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CESARO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENIAMINO NORDIO e dall’avvocato NATHALIE TOMASELLI giusta procura in atti; –ricorrente – contro COSTRUZIONI GARDINA ALESSANDRO S.R.L.; –intimato– avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. La vicenda processuale, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Rovigo rigettò l’opposizione proposta da Costruzioni Gardina s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Inerti Nord Est s.r.l., per il pagamento del saldo del corrispettivo per l’acquisto di materiale edile; - con l’opposizione l’ingiunta aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva, per avere l’opposta ceduto il vantato credito a Banca Annia s.c. a r.l., prima di avere avanzato l’istanza per l’emissione del decreto ingiuntivo e, nel merito, l’eccessività della pretesa, poiché il materiale era imbibito d’acqua. 1.

1. La Corte d’appello di Venezia, accolta l’impugnazione dell’opponente, revocò il decreto. 1. 1.1. La Corte locale, dopo aver premesso che la cessione del credito costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata , che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e che la notifica al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., è posta ad esclusiva garanzia di quest’ultimo, oltre ad avere lo scopo di risolvere l’eventuale conflitto fra più cessionari del medesimo credito, afferma doversi imporre notifica al debitore anche della retrocessione del credito (ritrasferimento del credito insoluto dal cessionario al cedente, come avvenuto nel caso in esame). La creditrice, prosegue la decisione, non aveva provato né la avvenuta notifica [della retrocessione] , né la sua accettazione o conoscenza da parte della stessa Costruzioni Gardina s.r.l.(…) .

2. Avverso la sentenza d’appello Inerti Nord Est s.r.l. ricorre sulla base di tre motivi. La controparte è rimasta intimata.

3. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1264 cod. civ. Si assume che la Corte locale era incorsa in errore per non avere considerato che la notifica della cessione del credito (e, quindi, anche della retrocessione) è atto a forma libera, avente lo scopo di assicurare che il debitore paghi bene. La debitrice, prosegue la ricorrente, era perfettamente a conoscenza della retrocessione del credito (tanto che alcune obiezioni aveva sollevato!): aveva pagato solo metà dell’importo in precedenza alla banca (quindi era perfettamente a conoscenza della sopravvivenza di un credito parziale) e veniva espressamente diffidat[a] dalla ricorrente al “pagamento della somma di € 8537,25 a saldo (…) . Di ciò l’esponente aveva dato atto nel ricorso per decreto ingiuntivo (in particolare della diffida di pagamento del 14/10/2014).

4. Il motivo è fondato. Questa Corte ha condivisamente spiegato che: ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito al fallimento (ordinariamente del cedente, ma eguale criterio vale ovviamente per il fallimento del ceduto), non è necessario che la notifica sia eseguita con atto formale a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species del più ampio genus della notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario (v. Cass. n. 5516-06); ne consegue che la notificazione della cessione non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale e costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline (Cass. n. 5487/2018, in motivazione).

In precedenza si era già affermato che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 1770, 28/01/2014, Rv. 629429 -01). Da ciò deriva che la comunicazione al debitore dell’ “atto contrario”, costituito dal ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente, deve seguire la stessa forma libera della comunicazione della cessione.

Le emergenze di causa poco sopra evidenziate dovranno essere vagliate dal Giudice, allo scopo di verificarne la loro idoneità a rendere noto al debitore di dovere adempiere nei confronti dell’originario creditore e non più nei confronti del cessionario del credito, ritornato in potere del primo.

5. Il secondo e il terzo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata valorizzazione della diffida del 14/10/2014, e il quarto, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1262 cod. civ., trattandosi di cessione del credito pro-solvendo, restano assorbiti in senso proprio dall’accoglimento del primo.

6. In definitiva, la sentenza deve essere cassata con rinvio e il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda facendo applicazione del seguente principio di diritto: “Il ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente (cd. retrocessione del credito) deve essere notificato, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., al debitore. Tuttavia, come per la primigenia cessione, la notificazione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.”. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, altra compos