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Decreto — n. 623/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 623/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Incannella Francesco, filed a decree against the Condominium Amministrazione Caseggiato, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed early termination within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the liability for costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver of appeal legal costs allocation ritiro dell'istanza giudiziaria termini di ricorso condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15559/2024 R.G. proposto da: INCANNELLA FRANCESCO; -ricorrente – contro CONDOMINIO “AMMINISTRAZIONE CASEGGIATO VIA SAMPIERDARENA 44-46”; -controricorrente – avverso la sentenza n. 118/2024 della Corte di appello di Genova, pubblicata il 29 gennaio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.650,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 9 gennaio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato