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Decreto — n. 596/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 596/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 596/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9093/2024 R.G. proposto da : RIA VITICOLTORI SRL AGRICOLA, elettivamente domiciliato in COLLEPASSO PIAZZA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato MANGIA FABRIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, elettivamente domiciliato in PORDENONE VIA DEL MAGLIO 2, presso lo studio dell’avvocato SANTINI FRANCESCO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.39/2024 depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 596/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RIA VITICOLTORI SRL AGRICOLA, elettivamente domiciliato in COLLEPASSO PIAZZA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato MANGIA FABRIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, elettivamente domiciliato in PORDENONE VIA DEL MAGLIO 2, presso lo studio dell’avvocato SANTINI FRANCESCO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.39/2024 depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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procedimento dilatorio anticipo delle spese indigenza processuale non provata ammende per infrazione procedurale oltraggio alla corte svolgimento della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9093/2024 R.G. proposto da : RIA VITICOLTORI SRL AGRICOLA, elettivamente domiciliato in COLLEPASSO PIAZZA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato MANGIA FABRIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, elettivamente domiciliato in PORDENONE VIA DEL MAGLIO 2, presso lo studio dell’avvocato SANTINI FRANCESCO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.39/2024 depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro