Decreto — n. 595/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9162/2024 R.G. proposto da : GOTTARDO BARBARA, elettivamente domiciliata in UDINE VIA CARDUCCI, presso lo studio dell’avvocato BASEVI MASSIMILIANO che larappresenta e difende -ricorrente- contro MARIO COLAVETTA ARREDAMENTI, elettivamente domiciliato in GORIZIA VIA DIAZ, 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINI ANDREA che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.513/2023 depositata il 14/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 595/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GOTTARDO BARBARA, elettivamente domiciliata in UDINE VIA CARDUCCI, presso lo studio dell’avvocato BASEVI MASSIMILIANO che larappresenta e difende -ricorrente- contro MARIO COLAVETTA ARREDAMENTI, elettivamente domiciliato in GORIZIA VIA DIAZ, 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINI ANDREA che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.513/2023 depositata il 14/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9162/2024 R.G. proposto da : GOTTARDO BARBARA, elettivamente domiciliata in UDINE VIA CARDUCCI, presso lo studio dell’avvocato BASEVI MASSIMILIANO che larappresenta e difende -ricorrente- contro MARIO COLAVETTA ARREDAMENTI, elettivamente domiciliato in GORIZIA VIA DIAZ, 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINI ANDREA che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.513/2023 depositata il 14/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; i compensi spettano alla parte resistente limitatamente alla fase di studio, quale unica fase svolta a fronte del deposito di memoria di costituzione per partecipare all’udienza,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 640 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Così deciso in R