Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, 2R Impianti S.r.l., challenged a lower court judgment against two respondents but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15385/2024 R.G. proposto da : 2R IMPIANTI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 142, presso lo studio dell’avvocato LANZA ROMINA rappresentatae difesa dall'avvocato GASPARINI FABIO -ricorrente- contro PILLOSIO S.R.L., elettivamente domiciliatain UDINE VIA VITTORIO VENETO 31, presso lo studio dell’avvocato PESCE FILIPPO che la rappresenta e difende -controricorrente- e CESTARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PORDENONE PIAZZETTA DEI DOMENICANI 9-A, presso lo studio dell’avvocato CALLEGARO MATTIA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.189/2024 depositata il 29/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso i