Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days; Ministry of Justice ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Perugia Tribunal's order extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. The Ministry of Justice, as the sole appellant, did not request a decision on the proposed early termination of the proceedings within 40 days of notification. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the Ministry to pay the procedural costs to the respondent, Stefano Orsini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on an early termination proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the losing party's liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ECRETO sul ricorso iscritto al n. 24234/2023 R.G. proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - ricorrente – contro ORSINI STEFANO; - controricorrente – e PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE PERUGIA, BANCA TOSCANA SPA e MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA; -intimate- avverso l’ordinanza in data 9 giugno 2023 del Tribunale di Perugia (relativa al n. R.G. 2022/3014); vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del ricorrente Ministero che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, in favore dell’unico controricorrente Orsini Stefano (essendo le altre parti rimaste intimate);
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del controricorrente Orsini Stefano, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1. 4 50,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 8 gennaio 20