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Decreto — n. 470/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 470/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 470/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17855/2023 R.G. proposto da: FRONTINI SERGIO; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – e UNICREDIT S.P.A., COSTRUZIONI LANZILAO S.R.L., LANZILAO MARTINA e LANZILAO PAOLO; -intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 8/02/2023 – repert. n. 740/2023 del 16/02/2023 (relativa al n. RG 9418/2021); vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo in favore dell’unico controricorrente Ministero della Giustizia (essendo le altre parti rimaste intimate);

Regesto Legislator

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Decreto — n. 470/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 17855/2023 R.G. proposto da: FRONTINI SERGIO; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – e UNICREDIT S.P.A., COSTRUZIONI LANZILAO S.R.L., LANZILAO MARTINA e LANZILAO PAOLO; -intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 8/02/2023 – repert. n. 740/2023 del 16/02/2023 (relativa al n. RG 9418/2021); vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo in favore dell’unico controricorrente Ministero della Giustizia (essendo le altre parti rimaste intimate);

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio intervenuta prescrizione diritto a un difensore ritiro dell'istanza giudiziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17855/2023 R.G. proposto da: FRONTINI SERGIO; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – e UNICREDIT S.P.A., COSTRUZIONI LANZILAO S.R.L., LANZILAO MARTINA e LANZILAO PAOLO; -intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 8/02/2023 – repert. n. 740/2023 del 16/02/2023 (relativa al n. RG 9418/2021); vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo in favore dell’unico controricorrente Ministero della Giustizia (essendo le altre parti rimaste intimate);

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 750,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 8 gennaio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato