Ordinanza — n. 431/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16375/2023 R.G. proposto da : SPANÒ MARCO e MESIANO DOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER N. 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GURNARI (GRNGNN70M10G224V) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA MALARA (MLRPRZ57S41H224O) e FRANCESCA GANGEMI (GNGFNC79S44H224O)per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- nei confronti di COLETTA SALVATORE e ZINNARELLO ADRIANA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO BRUNO GUARNA (GRNNTN61R12H224P) unitamente all’avvocato ANTONINO QUATTRONE (QTTNNN75D19H224D) con procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliat i agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -controricorrenti- nonché sul ricorso incidentale proposto da COSTANTINO ANNUNZIATO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato FELICE DOMENICO RETEZ (RTZFCD70E15H224W) per procura in calce al ricorso incidentale,ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrente incidentale - contro SPANÒ MARCO e MESIANO DOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER N. 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GURNARI (GRNGNN70M10G224V) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA MALARA (MLRPRZ57S41H224O) e FRANCESCA GANGEMI (GNGFNC79S44H224O) per procura in calce al controricorso, controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.77/2023 depositata i l 27 . 1 . 2023 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 907 cod. civ, art. 391 c.p, art. 380 bis c.p, art. 370 c.p, art. 1223 cod. civ, art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 431/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Costantino Annunziato ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente ai sensi dell'art. 380 bis comma 2° c.p.c. occorre dare atto che il ricorso principale di Spanò Marco e Mesiano Domenica nei confronti di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana deve intendersi rinunciato, in quanto i ricorrenti principali non hanno presentato istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata del 12.2.2024, con conseguente applicabilità per tale ricorso dell'art.391 c.p.c., che prevede l'estinzione e con condanna in solido di Spanò Marco e Mesiano Domenica al pagamento delle spese processuali di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, liquidate in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16375/2023 R.G. proposto da : SPANÒ MARCO e MESIANO DOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER N. 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GURNARI (GRNGNN70M10G224V) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA MALARA (MLRPRZ57S41H224O) e FRANCESCA GANGEMI (GNGFNC79S44H224O)per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- nei confronti di COLETTA SALVATORE e ZINNARELLO ADRIANA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO BRUNO GUARNA (GRNNTN61R12H224P) unitamente all’avvocato ANTONINO QUATTRONE (QTTNNN75D19H224D) con procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliat i agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -controricorrenti- nonché sul ricorso incidentale proposto da COSTANTINO ANNUNZIATO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato FELICE DOMENICO RETEZ (RTZFCD70E15H224W) per procura in calce al ricorso incidentale,ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrente incidentale - contro SPANÒ MARCO e MESIANO DOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER N. 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GURNARI (GRNGNN70M10G224V) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA MALARA (MLRPRZ57S41H224O) e FRANCESCA GANGEMI (GNGFNC79S44H224O) per procura in calce al controricorso, controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.77/2023 depositata i l 27 . 1 . 2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, comproprietari di un immobile sito in Reggio Calabria, via Trapezi n. 38, nel 2006 promuovevano un procedimento per denuncia di nuova opera nei confronti dei comproprietari del fondo adiacente, Spanò Marco e Mesiano Domenica, che su quest'ultimo stavano realizzando un fabbricato in cemento armato di quattro piani fuori terra e seminterrato, che secondo il permesso di costruire n. 154 del 3.6.2005 doveva essere allineato al loro immobile, ma in base alla variante n. 318, approvata il 15.12.2005, era stato avanzato sul fronte posteriore rispetto a via Trapezi di 75 cm, andando a ledere la veduta da loro esercitata dai balconi del piano terra e del piano sotto strada ed a violare la distanza di tre metri prescritta dall'art.907 cod. civ., oltre a non rispettare la L. n. 64/1974 perché totalmente addossato al loro fabbricato.
Ottenuta dal Tribunale di Reggio Calabria la sospensione dei lavori previo versamento di una cauzione di € 50.000,00, sospensione confermata anche a seguito di reclamo, previo espletamento di CTU dell'ing. Domenico Sapia, relativa anche alla questione del rispetto da parte del costruendo fabbricato della normativa antisismica, Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana promuovevano il 23.5.2008 nei confronti di Spanò Marco e Mesiano Domenica il giudizio di merito, chiedendo di accertare che essi avevano acquisito per usucapione la servitù di veduta dai due balconi sopra indicati sul fondo dei convenuti, che era stato leso dall'avanzamento sul lato posteriore del fabbricato degli stessi, di accertare che tale costruzione violava la distanza legale dell'art. 907 cod. civ. e non rispettava la normativa antisismica che non consentiva costruzioni a contatto ed imponeva la realizzazione di un giunto tecnico con determinate caratteristiche, di condannare quindi i convenuti all'arretramento del fabbricato fino al rispetto della distanza legale ed all'adeguamento dello stesso alla normativa antisismica, alla restituzione della cauzione disposta in fase cautelare ed al risarcimento dei danni subiti, indicati in € 250.000,00.
Si costituivano nel giudizio di primo grado Spanò Marco e Mesiano Domenica, che negavano che gli attori avessero acquisito per usucapione la servitù di veduta sostenendo che non erano decorsi oltre venti anni dall'epoca di costruzione del loro fabbricato abusivo e che il difetto del permesso di costruire dello stesso, solo successivamente sanato, era ostativo all'usucapione; che pertanto non era invocabile la distanza legale dell'art. 907 cod. civ.; che non vi era stata alcuna violazione della normativa antisismica sul giunto tecnico, regolarmente previsto nel progetto edilizio assentito, presentato anche al competente servizio di edilizia asismica del settore tecnico regionale di Reggio Calabria; che la costruzione era stata realizzata secondo le migliori tecniche, osservando quelle sulla costruzione in aderenza con giunto tecnico e che il restringimento del distacco che in qualche punto era stato riscontrato dal CTU nominato in fase cautelare non era relativo a parti fondamentali e strutturali del loro edificio, ma a sporgenze che probabilmente erano frutto di cemento di risulta precipitato durante le lavorazioni, facilmente rimovibile mediante scalpellatura, che nella specie non era stata effettuata per le tribolate vicende che avevano interessato il cantiere.
Spanò Marco e Mesiano Domenica chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa i venditori del terreno sul quale avevano costruito, Scarfò Pierluciano, Scarfò Gianfranco e Cuzzocrea Laura per essere dagli stessi manlevati, nonché il progettista e direttore dei lavori architetto Annunziato Costantino, per la sua gravissima colpa ed imperizia nel predisporre il progetto edilizio del loro fabbricato e la relativa variante, dapprima senza rispettare la distanza dalla via pubblica (via Trapezi), e poi prevedendo una traslazione del fabbricato di 75 cm sul lato sud, che era andata ad interferire sull'allineamento col vicino fabbricato di proprietà Coletta-Zinnarello, e sulla lesione del diritto di veduta invocato dagli originari attori, chiedendo quindi che l'arch.
Costantino li manlevasse e tenesse indenni da ogni conseguenza derivante dall'eventuale accoglimento delle domande di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana e fosse condannato a risarcire i conseguenti danni derivanti dal fermo dei lavori disposto in sede cautelare, e le spese affrontate e da affrontare, sia in sede giudiziale, che per far fronte ad eventuali opere di adeguamento del fabbricato, oltre al danno morale da liquidare in via equitativa, con la precisazione che le spese ed i danni materiali potevano essere documentati ed accertati all'esito di CTU e che il danno morale poteva essere liquidato equitativamente sulla scorta della natura della vertenza e della qualità delle parti.
Si costituivano nel giudizio di primo grado i terzi chiamati Scarfò Pierluciano e Gianfranco, che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto avevano venduto il terreno a Spanò Marco e Mesiano Domenica non ancora edificato, chiedendo comunque il rigetto della domanda di manleva proposta nei loro confronti. Si costituiva nel giudizio di primo grado l'arch. Costantino, che negava la propria responsabilità sotto il profilo della predisposizione del progetto e della variante del fabbricato Spanò-Mesiano, assumendo che dagli atti non risultava alcun diritto di veduta degli originari attori interferente con la traslazione di quel fabbricato di 75 cm sul lato meridionale, sottolineando che il progetto e la variante erano stati regolarmente assentiti, mentre non prendeva alcuna posizione circa la violazione della normativa antisismica con pericolo per l'integrità statica lamentata da Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana nei confronti dei suoi chiamanti in causa, che sotto questo profilo non avevano mosso alcun addebito all'architetto Costantino.
Il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 307/2017 del 24.2.2017 accertava l'acquisto per usucapione della servitù di veduta diretta sul fondo di Spanò Marco e Mesiano Domenica dai balconi del piano terra e del piano sotto strada del fabbricato di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, condannando i primi ad arretrare le parti del loro fabbricato edificate a distanza inferiore ai tre metri prescritti dall'art. 907 cod. civ., disponendo lo svincolo della cauzione a favore degli originari attori, respingeva la domanda relativa alla violazione della normativa antisismica ritenendo che la stessa non fosse integrativa delle norme codicistiche sulle distanze legali e che pertanto non potesse essere invocata nei rapporti tra privati, osservando che sul piano urbanistico-edilizio il progetto di costruzione e la variante erano stati regolarmente assentiti, rigettava le riconvenzionali avanzate nei confronti dei chiamati in causa e condannava in solido Spanò Marco e Mesiano Domenica al pagamento in favore di tutte le altre parti delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello principale Spanò Marco e Mesiano Domenica, contestando l'esistenza della veduta degli originari attori per mancato decorso del ventennio dalla costruzione del fabbricato dei predetti e le conseguenziali domande di arretramento ed allineamento del loro fabbricato, deducendo che la violazione della normativa antisismica non attribuiva alcuna tutela reale e che comunque nessuna negligenza poteva essere ascritta a loro ed all'arch. Costantino in quanto il progetto e la variante erano stati regolarmente assentiti e si erano mostrati pienamente conformi agli strumenti urbanistici e comunque i restringimenti del giunto tecnico rilevati nella CTU Sapia in fase cautelare erano riconducibili non a parti fondamentali e strutturali del loro edificio, ma a sporgenze che probabilmente erano frutto di cemento di risulta precipitato durante le lavorazioni, facilmente rimovibile mediante scalpellatura, concludendo per il rigetto delle domande accolte in primo grado, e riproponendo per quanto rileva, le domande avanzate in primo grado nei confronti del progettista arch.
Costantino solo per avere errato nel progettare il loro fabbricato sia rispetto all'allineamento con la via pubblica, sia rispetto al fabbricato contiguo degli originari attori. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello incidentale Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, che chiedevano la conferma delle statuizioni relative all'usucapione del loro diritto di veduta e conseguente arretramento e riallineamento del fabbricato di Spanò Marco e Mesiano Domenica, l'accertamento della violazione della normativa antisismica sul giunto tecnico con condanna dei predetti e la condanna di questi ultimi al risarcimento danni per € 250.000,00.
Si costituivano in appello i chiamati in causa, che chiedevano il rigetto delle domande riproposte nei loro confronti da Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n.77/2023 del 27.1.2023 rigettava in via definitiva l'appello principale nei confronti di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, confermando l'usucapione del diritto di veduta e la condanna degli appellanti principali all'arretramento del loro fabbricato nella parte meridionale in osservanza della distanza dell'art. 907 cod. civ., e nei confronti dei chiamati in causa Scarfò Gianfranco e Pierluciano, confermando il rigetto della domanda di manleva esercitata dagli appellanti principali nei loro confronti, in accoglimento dell'appello incidentale di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, condannava gli appellanti principali alla sistemazione del giunto tecnico nei punti evidenziati dal CTU ed a creare l'ampiezza prevista per legge in sede di ultimazione del loro fabbricato, condannava in solido gli appellanti principali alle spese processuali di secondo grado a favore degli appellanti incidentali e degli Scarfò, mentre con sentenza non definitiva, accogliendo per questo solo aspetto l'appello principale, dichiarava Costantino Annunziato responsabile quale progettista del fabbricato di Spanò Marco e Mesiano Domenica a titolo extracontrattuale per avere progettato la realizzazione di tale fabbricato dapprima in violazione della distanza imposta dalla via pubblica (via Trapezi) per poi prevedere nella variante uno scostamento di 75 cm rispetto all'allineamento del fabbricato contiguo, con conseguente interferenza sul diritto di veduta esercitato dai balconi da Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, e lo condannava al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti, da quantificarsi tramite la CTU disposta con separata ordinanza, rimettendo alla pronuncia definitiva la sorte delle spese relative al rapporto processuale instauratosi tra gli appellanti principali ed il Costantino.
Nella parte motivazionale la sentenza suddetta specificava che Costantino Annunziato andava condannato al risarcimento "di tutti i danni subiti dagli appellanti, nonché di tutte le spese affrontate dagli stessi Spanò Marco e Mesiano Domenica, comprese quelle di CTU, giudiziali, di arretramento del fabbricato come disposto nella sentenza di primo grado e di regolarizzazione del giunto tecnico, la cui quantificazione verrà stabilita in seguito a CTU che verrà disposta con separata ordinanza". Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso principale alla Suprema Corte, notificato a Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana il 21.7.2023 Spanò Marco e Mesiano Domenica, affidandosi a tre motivi, e ad esso hanno resistito con controricorso Spanò Marco e Mesiano Domenica.
Relativamente al ricorso principale il 6.2.2024 è stata formulata dal Consigliere Stefano Oliva,ai sensi dell'art. 380 bis comma 1° c.p.c., proposta di definizione anticipata per inammissibilità e/o manifesta infondatezza, comunicata alle parti il 12.2.2024 e nel termine di quaranta giorni dal 12.2.2024 Spanò Marco e Mesiano Domenica non hanno presentato istanza di decisione. Nelle more del termine per l'eventuale opposizione della proposta di definizione anticipata e prima che fosse emesso dal Presidente del collegio il decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. per la mancata opposizione della proposta di definizione anticipata sul ricorso principale e sulle spese relative, Costantino Annunziato ha proposto ricorso incidentale, notificato a Spanò Marco e Mesiano Domenica, affidandosi a due motivi, e resistono Spanò Marco e Mesiano Domenica con controricorso, per cui si è resa necessaria la fissazione dell'udienza camerale del 9.7.2024.
Costantino Annunziato ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente ai sensi dell'art. 380 bis comma 2° c.p.c. occorre dare atto che il ricorso principale di Spanò Marco e Mesiano Domenica nei confronti di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana deve intendersi rinunciato, in quanto i ricorrenti principali non hanno presentato istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata del 12.2.2024, con conseguente applicabilità per tale ricorso dell'art.391 c.p.c., che prevede l'estinzione e con condanna in solido di Spanò Marco e Mesiano Domenica al pagamento delle spese processuali di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, liquidate in dispositivo.
Non essendovi stata opposizione alla proposta di definizione anticipata da parte dei ricorrenti principali, vanno escluse nei confronti di Spanò Marco e Mesiano Domenica le conseguenze di cui all'art. 96 commi 3° e 4° c.p.c., richiamati dall'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. Sempre in via preliminare va ritenuto inammissibile il controricorso di Spanò Marco e Mesiano Domenica avverso il ricorso incidentale di Costantino Annunziato, in quanto notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. per la notifica del controricorso. Passando all'esame del ricorso incidentale di Costantino Annunziato, col primo motivo egli lamenta la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 comma primo n.
4) c.p.c., per violazione dell'art. 111 comma 6° della Costituzione, dell'art. 132 comma secondo n.
4) c.p.c. e degli articoli 112 e 115 comma 1° c.p.c., nonché in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione dell'art. 1223 cod. civ., degli articoli 2727 e 2729 comma primo cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.. Rileva il ricorrente incidentale che Spanò Marco e Mesiano Domenica lo avevano chiamato in causa in garanzia e per essere risarciti, attribuendogli gravissima colpa ed imperizia, per avere predisposto il progetto edilizio e la variante relativi al loro fabbricato, prevedendo prima la realizzazione del fabbricato senza il rispetto della distanza dalla strada pubblica di via Trapezi, e poi la traslazione del fabbricato di 75 cm sul lato meridionale senza alcuna rimodulazione progettuale, e non per responsabilità relative all'asserita violazione della normativa antisismica sul giunto tecnico, per cui le pretese di manleva e risarcitorie dai medesimi avanzate, ("condanna a manlevarli e tenerli indenni da ogni conseguenza derivante dall'eventuale accoglimento delle domande proposte dagli attori", nonché " a risarcire i conseguenti danni derivanti da fermo lavori conseguenti le vicende giudiziarie scaturite per i fatti oggetto di giudizio, le spese affrontate e da affrontare sia in sede giudiziale, che per far fronte ad eventuali opere di adeguamento del fabbricato, nonché il danno morale da liquidarsi in via equitativa"), poi riproposte nell'atto di appello principale, andavano rapportate alla condotta colposa ascritta dai chiamanti in causa all'arch.
Costantino, tanto più che la domanda relativa alla violazione della normativa antisismica ed agli interventi edilizi conseguentemente necessari proposta da Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, era stata respinta dal Tribunale di Reggio Calabria, ed era stata dagli stessi riproposta, nel giudizio di secondo grado, con appello incidentale, nei confronti di Spanò Marco e Mesiano Domenica, soltanto dopo che essi avevano riproposto con l'appello principale le domande di manleva e risarcitorie nei confronti di Costantino Annunziato per i soli profili di colpa nella progettazione.
Deduce ulteriormente il ricorrente incidentale , che i chiamanti in causa, nel giudizio di primo grado avevano sostenuto che non vi fosse stata alcuna violazione della normativa antisismica da parte loro e da parte del loro architetto Costantino Annunziato, in quanto sia l'originario progetto edilizio, sia la sua variante, erano stati regolarmente assentiti ed erano stati anche presentati al competente servizio di edilizia asismica del settore tecnico regionale di Reggio Calabria, e che il restringimento del distacco che in qualche punto era stato riscontrato dal CTU nominato in fase cautelare non era relativo a parti fondamentali e strutturali del loro edificio, ma a sporgenze che probabilmente erano frutto di cemento di risulta precipitato durante le lavorazioni, facilmente rimovibile mediante scalpellatura, e quindi non riconducibili ad errori progettuali, per cui la sua chiamata in causa era avvenuta solo per rispondere degli asseriti errori di progettazione, a lui ascritti per il mancato rispetto, da parte del fabbricato dei chiamanti in causa, della distanza prescritta dalla via pubblica nel progetto originario e per il mancato allineamento col fabbricato degli originari attori nella variante.
Nel giudizio di appello Spanò Marco e Mesiano Domenica avevano concluso per la condanna dell'arch. Costantino al risarcimento danni, facendo esclusivo riferimento alle sue responsabilità come progettista e non come direttore dei lavori, ma la Corte d'Appello, pur fornendo una motivazione centrata esclusivamente sulla responsabilità extracontrattuale dell'arch. Costantino come autore del progetto edilizio e della variante, per non avere previsto nel primo il rispetto della distanza dalla via pubblica, e nella seconda il rispetto dell'allineamento col fabbricato degli originari attori, che avrebbe evitato la lesione della servitù di veduta dai balconi del piano terra e sotto strada di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, aveva poi condannato il Costantino al risarcimento in favore di Spanò Marco e Mesiano Domenica di tutti i danni da loro subiti da quantificarsi con separata CTU, compresi i danni per parziale e/o mancata utilizzazione del fabbricato, i danni morali, le spese di CTU e giudiziali, anche per la parte in cui erano riferibili non a colpe progettuali, ma ad una responsabilità per la violazione della normativa antisimica da parte dell'arch.
Costantino, che i chiamanti in causa non avevano mai neppure ipotizzato, e sulla quale quindi il suddetto professionista non si era mai difeso, essendo entrata la relativa tematica nel giudizio di secondo grado, solo per la riproposizione della relativa domanda con l'appello incidentale di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana contro Spanò Marco e Mesiano Domenica. Deduce quindi il ricorrente incidentale che la Corte d'Appello abbia violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, accogliendo a suo carico una domanda di risarcimento danni di Spanò Marco e Mesiano Domenica per responsabilità professionale nella violazione della normativa antisismica mai invocata, e fornendo una motivazione giustificativa relativa solo alla sua responsabilità progettuale per le violazioni relative alla distanza dalla strada pubblica ed alla distanza ex art. 907 cod. civ..
Ulteriormente deduce il ricorrente incidentale , che in questo modo sono stati posti a suo carico dei danni che non sono conseguenza immediata e diretta della condotta colposa ascrittagli in contrasto con l'art. 1223 cod. civ., che sono stati posti a base della decisione fatti non allegati, né provati dalle parti, in violazione dell'art. 115 c.p.c., che è stato violato l'onere della prova dell'art. 2697 cod. civ. affidando ad una CTU la dimostrazione di danni che i chiamanti in causa avrebbero dovuto dimostrare e che non avevano neppure compiutamente allegato; che in particolare quanto ai danni da mancata e/o ridotta utilizzazione del fabbricato Spanò Marco e Mesiano Domenica, trattandosi non di un danno evento, ma di un danno conseguenza, che poteva essere accertato anche in base ad indizi gravi, precisi e concordanti, (in tal senso Cass. sez. un.n.31233/2018), sarebbe almeno stato necessario allegare tali indizi, che non potevano farsi coincidere con la mancata disponibilità del bene, mentre tale allegazione era mancata; che le allegazioni erano mancate anche per il danno morale, nella specie neppure configurabile.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
4) c.p.c., la violazione dell'art. 111 comma 6° della Costituzione, dell'art. 13 comma secondo n.
4) c.p.c. e degli articoli 112 e 115 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello, nonostante il già evidenziato contenuto delle domande di manleva e risarcitorie avanzate nei suoi confronti da Spanò Marco e Mesiano Domenica nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, non modificate nelle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., e nonostante un appello principale incentrato solo sulla sua responsabilità come progettista per le violazioni relative alla distanza del loro fabbricato dalla via pubblica e per la distanza ex art. 907 cod. civ., e non come direttore dei lavori per la violazione della normativa antisismica, sia incorsa in extrapetizione (rectius ultrapetizione), pronunciando a suo carico una condanna al risarcimento riferita a tutti i danni subiti da Spanò Marco e Mesiano Domenica, compresi quelli derivanti dalla violazione della normativa antisismica ed in particolare le spese di regolarizzazione del giunto tecnico, violazione che i predetti mai avevano ascritto all'arch.
Costantino. I due motivi del ricorso incidentale di Costantino Annunziato, da esaminare congiuntamente in quanto inerenti all'errata identificazione del thema decidendum da parte della Corte d'Appello circa il rapporto processuale instauratosi tra Spanò Marco e Mesiano Domenica da un lato, e Costantino Annunziato dall'altro, ed alla carenza di allegazione da parte dei chiamanti in causa della responsabilità professionale di quest'ultimo per la violazione della normativa antisismica, e di difetto di motivazione dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti da detti chiamanti per quella violazione, sono fondati e meritano accoglimento, dovendo invece rimanere ferma la condanna di Annunziato Costantino al risarcimento di tutti i danni riconducibili alla sua responsabilità professionale nella redazione del progetto edilizio e della sua variante, comportanti la violazione della distanza legale dell'art. 903 cod. civ..
Va anzitutto evidenziato che Spanò Marco e Mesiano Domenica, pur avendo indicato che l'arch. Annunziato Costantino aveva redatto il progetto edilizio del loro fabbricato già prima che essi acquistassero il terreno di sedime, prevedendone erroneamente la costruzione senza il rispetto della distanza imposta dalla via pubblica (via Trapezi), e che il professionista aveva poi redatto la variante, che prevedeva lo spostamento verso sud del fabbricato di 75 cm facendo venire meno l'allineamento col fabbricato contiguo di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana (con conseguente lesione del diritto di veduta dai balconi dei quali i medesimi sono risultati titolari per usucapione e con conseguente necessario rispetto in quella parte di fabbricato della distanza legale di tre metri prescritta dall'art. 907 cod. civ.), aggiungendo che aveva anche svolto la funzione di direttore dei lavori, poi sospesi in fase cautelare, hanno invocato la responsabilità professionale dell'arch.
Annunziato Costantino ed i conseguenti suoi obblighi di manleva e risarcitori solo quale progettista, per non essersi avveduto che nel progetto iniziale non risultava rispettata la distanza imposta dalla strada pubblica (via Trapezi) e che nella variante, che manteneva la sagoma del fabbricato spostandolo di 75 cm verso sud, facendo venire meno l'allineamento col fabbricato degli originari attori, si determinava la violazione della distanza di tre metri dai balconi degli originari attori stabilita dall'art. 907 cod. civ., e non già anche come direttore dei lavori.
Addirittura nel costituirsi nel giudizio di primo grado, e nuovamente nell'atto di appello, Spanò Marco e Mesiano Domenica hanno espressamente escluso che fossero ravvisabili responsabilità loro e dell'architetto Annunziato Costantino per la violazione della normativa antisismica lamentata dagli originari attori, rilevando che il giunto tecnico era stato regolarmente previsto nel progetto edilizio assentito, presentato anche al competente servizio di edilizia asismica del settore tecnico regionale di Reggio Calabria, e che la costruzione era stata realizzata secondo le migliori tecniche, osservando quelle sulla costruzione in aderenza con giunto tecnico, mentre il restringimento del distacco che in qualche punto era stato riscontrato dal CTU nominato in fase cautelare, ing.
Sapia, non era relativo a parti fondamentali e strutturali del loro edificio, ma a sporgenze che probabilmente erano frutto di cemento di risulta precipitato durante le lavorazioni, facilmente rimovibile mediante scalpellatura, che nella specie non era stata effettuata per le tribolate vicende che avevano interessato il cantiere. Dopo il rigetto in primo grado della domanda degli originari attori, di accertamento della violazione della normativa antisismica derivante dal fatto che il fabbricato di Spanò Marco e Mesiano Domenica risultava addossato a quello degli attori e che in alcuni punti il giunto tecnico realizzato aveva una larghezza inferiore a quella prescritta dalla L. n. 64/1974, Spanò Marco e Mesiano Domenica, che ovviamente non avevano alcun interesse a vedere riformata tale favorevole statuizione, hanno riproposto contro Costantino Annunziato le domande di manleva e di risarcimento danni che già avevano infruttuosamente avanzato in primo grado, per limitare le conseguenze dell'accoglimento della domanda degli originari attori relativa all'accertata violazione della distanza legale dell'art. 907 cod. civ., senza richiedere accertamenti sulla responsabilità dell'arch.
Costantino quale direttore dei lavori per l'avvenuta violazione della normativa antisismica in sede di esecuzione dei lavori di realizzazione del giunto tecnico tra i due fabbricati, e senza mai indicare il suddetto professionista come vero responsabile della violazione della normativa antisismica lamentata dagli originari attori, e poi da essi riproposta in secondo grado con appello incidentale rivolto contro i soli Spanò Marco e Mesiano Domenica, con conseguente esclusione anche di un automatico effetto estensivo della domanda degli originari attori verso il terzo chiamato Costantino Annunziato.
In particolare nel giudizio di appello Spanò Marco e Mesiano Domenica ai punti 8) e 9) delle conclusioni di merito, relativamente al rapporto processuale con Costantino Annunziato hanno così concluso: "fermo restando l'infondatezza della domanda svolta dagli attori in primo grado (quella di accertamento della violazione della normativa antisismica ed interventi conseguenti), per quanto esposto voglia accertare e dichiarare che il sig. Arch. Annunziato Costantino con colpa grave ed imperizia ha errato nel progettare il fabbricato oggetto di causa sia rispetto all'allineamento con via Trapezi, che con il fabbricato degli attori e conseguentemente condannare il sig.
Arch. Annunziato Costantino al risarcimento dei danni tutti subiti dai sigg.ri Spanò e Mesiano in conseguenza dell'azione proposta dagli attori in primo grado e dall'eventuale accoglimento delle domande da questi svolte nonché di quanto accertato eventualmente a seguito dei precedenti punti delle presenti conclusioni oltre che alla rifusione delle spese sostenute e da sostenere". Ne deriva che la Corte d'Appello di Reggio Calabria nel pronunciare, con sentenza non definitiva, condanna di Costantino Annunziato al risarcimento dei danni subiti da Spanò Marco e Mesiano Domenica per responsabilità professionale per la violazione della normativa antisismica sul giunto tecnico, verificatasi non in fase progettuale, ma secondo una CTU espletata peraltro in un procedimento nunciatorio al quale il Costantino non ha neppure partecipato, in fase esecutiva, essendo stati il progetto edilizio e la variante regolarmente assentiti ed essendo stati presentati senza rilievi al competente servizio di edilizia asismica del settore tecnico regionale di Reggio Calabria, è incorsa in ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c., dato che nessuna domanda risarcitoria, o di manleva, per quel profilo di responsabilità extracontrattuale, era mai stata avanzata contro l'architetto Annunziato Costantino da Spanò Marco e Mesiano Domenica, che avevano espressamente escluso l'esistenza di una responsabilità siffatta, né tale condanna poteva derivare in via automatica dall'accoglimento dell'appello incidentale di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, dato che su tale punto i chiamanti in causa non avevano indicato nell'arch.
Annunziato Costantino il terzo responsabile della violazione, avendo avanzato le domande risarcitorie e di manleva solo per errori progettuali del professionista attinenti al mancato rispetto delle distanze legali dalla via pubblica ed ex art. 907 cod. civ.. Peraltro la motivazione addotta dall'impugnata sentenza non si sofferma minimamente sul contributo causale che l'architetto Annunziato Costantino avrebbe dato alla violazione della normativa antisismica, ricollegando la condanna all'adeguamento del giunto tecnico solo alla proprietà del fabbricato di Spanò Marco e Mesiano Domenica che è stato addossato al preesistente fabbricato degli originari attori, pronunciando a carico del professionista per tale violazione una condanna risarcitoria mancante della causa giustificativa, neppure allegata dai chiamanti in causa, mentre i profili di responsabilità dell'arch.
Costantino accertati attengono solo ad errori di progettazione commessi nel progetto originario e nella variante, rispettivamente per la mancata considerazione della distanza da osservare dalla via pubblica (via Trapezi) e dalla veduta degli originari attori (art. 907 cod. civ.), per cui difetta anche la motivazione della condanna risarcitoria del Costantino per quanto attiene alla violazione della normativa antisismica. Deve invece rimanere ferma la condanna del professionista per tutti i danni e le spese che siano stati conseguenza immediata e diretta della sua responsabilità professionale quale progettista dei lavori del fabbricato dei chiamanti in causa che sono stati sospesi.
Tali due profili fanno ritenere assorbite le ulteriori doglianze, e la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà tener conto delle domande risarcitorie e di manleva effettivamente avanzate da Spanò Marco e Mesiano Domenica contro Costantino Annunziato, anche ai fini della quantificazione dei danni e delle spese da porre a carico del predetto per le accertate violazioni progettuali, oltre a provvedere, in base all'esito finale della lite, sulle spese processuali del giudizio di legittimità, relativamente al rapporto processuale non ancora definito instauratosi tra Spanò Marco e Mesiano Domenica, da un lato,e Costantino Annunziato, dall'altro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara estinto per rinuncia il ricorso principale di Spanò Marco e Mesiano Domenica nei confronti di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, e condanna in solido Spanò Marco e Mesiano Adriana al pagamento in favore di Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 4.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%; accoglie il ricorso incidentale propost