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Ordinanza — n. 368/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as prior judgment on same legal relationship precludes re-examination of debt existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 368/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Borini Associati's appeal against the second installment of a construction contract payment. The court held that a prior final judgment between the same parties regarding the same legal relationship established the debt's existence, rendering the current claim legally redundant. Consequently, the court applied the principle of res judicata to bar any re-examination of the underlying facts or rights.

Regesto Legislator

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Art. 2903 c.p.c.; Art. 2923 c.p.c.: When two judgments between the same parties concern the same legal relationship and one has become final, the established facts and legal conclusions preclude re-examination of the same points in a subsequent proceeding.

Parole chiave

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res judicata final judgment same legal relationship preclusion principle construction contract debt prior judgment effect identity of parties pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 2903 c.p.c.
Art. 2923 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 1460 cod. civ
art. 112 cod. proc. civ
Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 24/1/2024, n. 2387
Cass., Sez. 3, 22/3/2024, n. 7834
Cass., Sez. 3, 22/3/2024, n. 7834; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, 21/1/2023, n. 32370
7834; Cass., Sez. 3, 21/1/2023, n. 32370; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, 14/9/2022, n. 27013
32370; Cass., Sez. 3, 14/9/2022, n. 27013; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, 18/7/2018, n. 19113
27013; Cass., Sez. 6-3, 18/7/2018, n. 19113).
Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. 33021
Cass., Sez. 2, 4/3/2022, n. 6091
Cass., Sez. 2, 4/3/2022, n. 6091), senza necessità, peraltro, di una domanda della parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (Cass., Sez.
Cass., Sez. L, 29/12/2021, n. 41895
6091), senza necessità, peraltro, di una domanda della parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (Cass., Sez. L, 29/12/2021, n. 41895; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, 15/5/2018, n. 11754
41895; Cass., Sez. 3, 15/5/2018, n. 11754).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10508/2019 R.G. proposto da BORINI ASSOCIATI S.A.S. DI ALESSANDRO BORINI C. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’avv. prof. Toti S. Musumeci, dall’avv. Stefano Altara, dall’avv. prof. Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo Messico, n. 7. –ricorrente – contro FILIPELLO GIOVANNI BATTISTA E FILIPELLO ELISABETTA, rappresentati e difesi dall’avv. Patrizia Boggio, con studio in Torino, via Cavalli, n. 22 -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1692/2018 della Corte d'Appello di Torino, comunicata il 26/9/2018; Oggetto: Prestazione d’opera –Responsabilità per danni –Debenza del compenso. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. La Borini Associati s.a.s. di Alessandro Borini, operante nel settore della consulenza tecnica ed assistenza alla direzione lavori in campo architettonico e ingegneristico, premesso che era stata incaricata, nell’aprile 2009, da Giay Maria Carolina, in qualità di usufruttuaria, di svolgere compiti di organizzazione, controllo e supervisione sul corretto espletamento delle incombenze correlate alla realizzazione dell’intervento di recupero di un locale sottotetto, sito in Torino, Corso Trento, n. 5, al costo complessivo di € 35.000,00, da corrispondere in tre soluzioni, le prime due alla sottoscrizione dell'accordo e dopo tre mesi dall'inizio dei lavori e l'ultima in corso d'opera e al collaudo finale, e che la stessa e i nudi proprietari Filipello Giovanni Battista e Filipello Elisabetta avevano onorato solo il primo rateo, omettendo di corrispondere il secondo anche dietro sollecito e anzi citando in giudizio la stessa e l’impresa, onde ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patiti durante l'esecuzione dei lavori (giudizio nel quale l’odierna ricorrente, costituendosi, aveva chiesto in riconvenzione la condanna degli attori al pagamento della seconda tranche di prezzo), convenne in giudizio i predetti al fine di ottenerne la condanna in solido al pagamento della somma di € 15.000,00, pari al terzo rateo ormai maturato.

Costituitisi in giudizio, Filipello Giovanni Battista e Filipello Elisabetta, ormai divenuti pieni proprietari in seguito al decesso dell’usufruttuaria, evidenziarono i sinistri occorsi durante i lavori (un incendio, alcuni allagamenti e infiltrazioni) e i danni patiti, chiesero l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede dell’usufruttuaria Filipello Maria Luisa, eccepirono la sussistenza di una giusta causa per l’inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e la sospensione del processo in attesa della decisione su domanda omologa avanzata dalla società.

Il Tribunale di Torino, disattese le richieste di integrazione del contraddittorio e di sospensione del giudizio, decise con sentenza n. 1513 del 21/3/2017, con la quale condannò i fratelli Filipello al pagamento, in favore della società, della somma di €15.000,00. Il giudizio di gravame, instaurato da Filipello Giovanni Battista e Filipello Elisabetta si concluse, nella resistenza della società appellata, con la sentenza n. 1692/2018, pubblicata il 26/09/2018, con la quale la Corte d'Appello di Torino riformò la sentenza impugnata, respingendo la domanda avanzata dalla società.

2. Contro la predetta sentenza, la Borini Associati s.a.s. di Alessandro Borini C. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Filipello Giovanni Battista e Filipello Elisabetta si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto erronea la decisione del giudice di primo grado di disattendere la richiesta di avvalersi dell’istruttoria svolta nel primo giudizio (quello risarcitorio avviato dai Filipello) e di decidere sulla base dell’istruttoria svolta davanti a sé e per avere ritenuto errato l’operato dei giudici di primo grado, allorché avevano omesso di menzionare le indicazioni non secondarie e anzi significanti rese dal consulente tecnico nel primo giudizio, benché questo avesse ritenuto che l’apporto causale della società nella verificazione dei danni fosse pari al 5%, restando responsabile l’appaltatore e redattore del computo metrico nella misura del 80% e la progettista e direttrice dei lavori nella misura del 15%.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello pronunciato ultra petita laddove, richiamando la sentenza n. 1338/2016, resa dal Tribunale in primo grado all’esito del giudizio per risarcimento dei danni incardinato dai Filipello, aveva sostenuto una pretesa intervenuta risoluzione del contratto 15/04/2009 inter partes (punto 9), che avrebbe comportato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento in capo ai Filipello, benché detta sentenza non avesse mai parlato di risoluzione del contratto, peraltro mai chiesta dagli attori Giay e Filipello, tant’è che la società aveva proseguito con l’incarico, portandolo a termine nel 2012.

2. Il secondo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica, è infondato. Occorre al riguardo partire dal contenuto della decisione impugnata, nella quale si legge che i giudici di merito hanno rigettato la domanda di condanna delle controparti al pagamento della terza tranche di compenso, proposta dalla società, tenendo conto dell’esito del giudizio risarcitorio precedentemente incardinato dai Filipello, nel quale la società, costituendosi, aveva proposto identica domanda di adempimento con riferimento però alla seconda rata del compenso, e che si era concluso con la sentenza n. 1338 del 7/3/2016 di accoglimento della pretesa attorea e di rigetto di quella riconvenzionale, passata in giudicato.

La Corte d’Appello ha ritenuto, in particolare, di valorizzare la parte della pronuncia che considerava inadempiente la società, in quanto non aveva eseguito l’incarico affidatole con la dovuta diligenza e attenzione, e non dovuto, pertanto, il compenso richiesto, ritenendo che con essa fosse stata implicitamente ravvisata una causa interamente estintiva dell’obbligazione di pagamento del compenso, consistente nell’intervenuta risoluzione del contratto del 15/4/2009, e che, in ottemperanza alla valenza di giudicato della stessa e avuto riguardo alla ratio della relativa decisione, andasse accolto l’appello incidentale.

Con tale motivazione, i giudici hanno, in sostanza, fatto valere il giudicato formatosi sul rapporto tra le parti, in applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (tra le tante Cass., Sez. 3, 24/1/2024, n. 2387;

Cass., Sez. 3, 22/3/2024, n. 7834; Cass., Sez. 3, 21/1/2023, n. 32370; Cass., Sez. 3, 14/9/2022, n. 27013; Cass., Sez. 6-3, 18/7/2018, n. 19113). L'ambito di operatività del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, è, infatti, correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. 33021;

Cass., Sez. 2, 4/3/2022, n. 6091), senza necessità, peraltro, di una domanda della parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (Cass., Sez. L, 29/12/2021, n. 41895; Cass., Sez. 3, 15/5/2018, n. 11754). Alla stregua di quanto detto, il motivo non può, dunque, che essere infondato.

4. L’infondatezza della c ensura, dovuta all’avvenuta corretta applicazione del giudicato formatosi sul rapporto, comporta di conseguenza l’assorbimento della prima.

5. In conclusione, dichiarata l’infondatezza della seconda censura e l’assorbimento della prima, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del