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Ordinanza — n. 365/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses construction defect claim due to failure to report defects within one year of delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 365/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giovanni La Rosa's appeal against a lower court ruling that rejected his claim for damages regarding construction defects. La Rosa argued the defects were hidden, but the court found he had actual knowledge of the issues immediately upon delivery in 2007. Consequently, the court held that his 2009 report was untimely under the annual statute of limitations, rendering the claim inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1669 c.c.; The annual statute of limitations for construction defects begins to run from the date of delivery if the buyer has actual knowledge of the defects' gravity and cause at that time.

Parole chiave

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construction defects statute of limitations actual knowledge delivery date reporting delay contract law Cassazione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 1669 c.c.
Infatti , dall e stesse allegazioni del La Rosa, la decorrenza del termine annuale didecadenza di cui all’art. 1669 c.c. doveva farsi risalire al tempo immediatamente successivo alla consegna dell'immobile (26.07.2007), per avere Ric.
Art. 1495 c.c.
Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione o errata applicazione dell'art. 1495 c.c. Anche a volere esaminare laquestione alla luce del disposto di cui all'art.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 1490 c.c.
L'articolo in questione recita testualmente: Il compratore decade dalla garanzia (di cui all'art. 1490 c.c.), se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
(art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.) La censura attiene al mancato esperimento di una nuova CTU.
D.P.R. n. 115/02
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33181/2019 R.G. proposto da: LA ROSA GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI D'URSO eROSARIO VALORE ; -ricorrente - contro COIMA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, N. 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GENOVESE rappresentato e difeso dall'avvocato SILVANARICCA; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro SANTORO ROSSANA - intimata – Ric. 2019n. 33181sez. S2 -ud. 08/11/2024 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 758/2019depositata il 03.04.2019. Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta da Giovanni La Rosa di risarcimento dei danni relativi al difetto di costruzione di un immobile da questi acquistato dall’impresa costruttrice convenuta e condannava quest’ultima al pagamento di euro 45.182.

2. La Cosima Srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3.Giovanni La Rosa resisteva al gravame. 4.La C orte d’ A ppello di Catania accoglieva l’impugnazione e , in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda formulata da Giovanni La Rosa. In particolare, la C orte d’ A ppello rilevava che dalla documentazione in atti,e senza contestazione sul punto, emergeva che Giovanni la Rosa aveva avuto cognizione dei vizi fin dal momento della consegna dell’immobileavvenuta il 26 luglio 2007. Dunque, avendo egli già conseguito un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti doveva ritenersi tardiva la loro denuncia avvenuta per la prima volta nel febbraio del 2009 a ciò a prescindere dalla possibilità di sussumere i vizi nell’ambito applicativo dell’articolo 1669 c.c..

Infatti , dall e stesse allegazioni del La Rosa, la decorrenza del termine annuale didecadenza di cui all’art. 1669 c.c. doveva farsi risalire al tempo immediatamente successivo alla consegna dell'immobile (26.07.2007), per avere Ric. 2019n. 33181sez. S2 -ud. 08/11/2024 egli, già a tale epoca, conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera, e, quindi, la primadenuncia di essi nel febbraio 2009 era tardiva .

5. Giovanni La Rosa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

6. La società Coimaha resistito con controricorso ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato.

7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 - 1363 c.c., 1366 c.c. e motivazione contraddittoria, il giudice di s econde cure avrebbe contraddittoriamente motivato il capo di sentenza trascritto solo parzialmente in ricorso; ciò perché frutto di un’asserita erronea interpretazione della clausola contenuta all’art. 6 del contra t to di compravendita.

A parere ricorrente sarebbe erroneo l’assunto fatto proprio dalla Corte d’Appello secondo il quale tutti i vizi dell’immobile erano non particolarmente gravi e comunque riconoscibili al momento del rogito. Anche la clausola numero 6del contratto di compravendita doveva ritenersi come mera clausola di stile e non poteva riferirsi naturalmente ai vizi occulti, cioè a quelli emersi dopo i normali controlli eseguiti al momento dell’acquisto. I vizi fatti valere in giudizio, infatti,si sono manifestati successivamente alla consegna con l’utilizzo del bene e,dunque, sarebbe erronea la sentenza nella Ric. 2019n. 33181sez.

S2 -ud. 08/11/2024 parte in cui ha fatto decorrere il termine per la denuncia alla consegna dell’immobile 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione, falsa oerrata applicazione dell’art. 1669 c.c. - mancata motivazione in ordine ad unpunto decisivo della controversia. Non tutti i vizi denunciati potevano essere esclusi dal novero di quelle rientranti nell’articolo 1669 c.c. e, inoltre , l’elenco fatto era solo indicativo ei vizi di isolamento acustico erano prospettati in attesa di essere verificati. Rientravano sicuramente nel novero di cui agli all’articolo 1669 c.c.e l’inadeguata impermeabilizzazione del pianerottolo di sosta esterna la corte ingresso dell’appartamento, l’inadeguata impermeabilizzazione della scala esterna con conseguenti fenomeni di infiltrazione nelle pareti perimetrali del piano interrato del locale tecnico del locale cantina realizzate in aderenza alla scala esterna, nella parte del bagno e nei soffitti,nelle pareti del locale lavanderia che si sviluppa nell’area sottostante la scala.

Si trattava divizi non riconoscibili o apparenti, incidenti in modo pregnante sulla normale utilità dell’immobile. Dunque, secondo il ricorrente, il termine per la denuncia dovrebbe spostarsi in avanti fino al momento in cui egli ha materialmente avuto il risultato della consulenza di parte commissionata ovvero in data 10 novembre 2018. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili in parte infondati. La censura relativa alla erronea riconduzione dei vizi all’articolo 1669 c.c. è inammissibile perché irrilevante, infatti, Corte d’Appello ha evidenziato che la riconduzione dei vizi alla Ric. 2019n. 33181sez.

S2 -ud. 08/11/2024 previsione di cui all’art. 1669 c.c. o all’ipotesi meno grave prevista dagli articoli precedenti non assumeva alcuna rilevanza con riferimento al caso di specie in quanto indipendentemente dalla sussumibilità o meno di talivizi nell'alveo applicativo dell'art. 1669 cod. civ. (invero non trattandosi, almeno per buonaparte, di difetti di particolare gravità, tali da incidere sulla staticità e sulla consistenzastrutturale dell'immobile, o da determinarne il pericolo di rovina o, ancora, da costituirealterazioni che, apprezzabilmente, abbiano ridotto il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la sua normale utilizzazione), in ogni caso doveva intendersi maturata la decadenza essendo decorso infruttuosamente l’anno dalla scoperta degli stessi senza la prescritta denuncia.

Il presente ricorso, pertanto, pone la questione seil ricorrente avesse piena cognizione dei vizi denunciati al momento della consegna del bene o nel breve periodo di tempo successivo a tale data. La C orte d’ A ppello ha evidenziato che la stessa prospettazione del ricorrentefaceva propendere per tale soluzione in quanto sin dall’atto introduttivo aveva sostenuto che "Fin dal momento dellaconsegna in detto immobile si sono riscontrati gravi difetti di costruzione, tali da renderlo eper certi versi inabitabile. Dunque, tanto la natura dei vizi denunciati quanto le altre risultanze istruttorie indicavano che il La Rosa avesse avuto un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità deidifetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'operadei vizi in epoca prossima alla consegna del bene.

Ric. 2019n. 33181sez. S2 -ud. 08/11/2024 L’accertamento in fatto non è sindacabile da questa Corte mentre le conseguenze in diritto sono immuni dalle censure prospettate di violazione di legge. Deve ribadirsi, infatti, che: In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino aquando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause.

Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Sez. 2, Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019, Rv. 655682 - 01). Quanto alla censura di violazione delle norme di interpretazione negoziale deve osservarsi come la Corte d’Appello si sia limitata ad evidenziare che anche che in seno al contratto di compravendita parte ricorrente aveva dichiarato “di avere visionato l’immobile oggetto della vendita, dichiarandone la propria incondizionata accettazione valendo ciò come collaudo ad ogni effetto contrattuale” (cfr. art. 6 del contratto di compravendita allegato al n. 6 del fascicoletto per la cassazione).

Ciò detto la Corte non ha fatto applicazione della suddetta regola contrattuale e tantomeno delprincipio di cui all’art. 1665 c.c. secondo cui: Se il committente riceve senza riserve «la consegna dell'opera, questa Ric. 2019n. 33181sez. S2 -ud. 08/11/2024 si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica» ma ha ritenuto che essendo i vizi emersi e conosciuti dal La Rosa sin dal momento immediatamente successivo alla consegna la sua denuncia doveva ritenersi tardiva. La ratio della decisione, infatti, risiede nella individuazione , sulla scorta delle stesseallegazioni del La Rosa, del la decorrenza del termine annuale didecadenza di cui al richiamato art. 1669 cod. civ. al tempo immediatamente successivo alla consegna dell'immobile (26.07.2007), per avere l'appellato,già a tale epoca, conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione o errata applicazione dell'art. 1495 c.c. Anche a volere esaminare laquestione alla luce del disposto di cui all'art. 1495 c.c. la Corte decidente sarebbe incorsa in errore. L'articolo in questione recita testualmente: Il compratore decade dalla garanzia (di cui all'art. 1490 c.c.), se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto la esistenza del vizio o l'ha occultato. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Sin dal primo grado si è evidenziato che nella specie non si trattava di vizi occultie il fatto che il venditore li ha riconosciuti non emerge neanche dalla prospettazione del ricorrente che si limita solo ad affermare che il venditore era stato compulsato e gli interventi effettuati non avevano sortito risultato alcuno.Risulta del tutto generica e priva di ogni allegazione l’affermazione del Ric. 2019n. 33181sez. S2 -ud. 08/11/2024 ricorrente secondo cui dall’intervento della controparte dovrebbe desumersi un implicitoriconoscimento dei vizi lamentati .

Peraltro, la circostanza del riconoscimento dei vizi da parte del venditore, dalla lettura della sentenza non risulta oggetto del giudizio di appello e,dunque, la relativa questione risulta del tutto nuova e non supportata da alcuna specifica allegazione da parte del ricorrente.

4. Il p rimo motivo del ricorso incidentale condizionato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione agli art.115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.) La censura attiene al mancato esperimento di una nuova CTU. 4.1 Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei Ric. 2019n. 33181sez. S2 -ud. 08/11/2024 presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a t