Italian court dismisses appeal on damages but orders cassation for failure to rule on lawyer fee costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible regarding damages and the incidental counter-claim, finding the lower court properly assessed the breach and costs. However, it held that the appellate judgment was flawed because it failed to explicitly rule on the appellant's complaint concerning first-instance lawyer fees, despite addressing them implicitly. Consequently, the decision was quashed and remanded to the appellate court to issue a definitive ruling on the disputed legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: A judgment is subject to cassation if it omits a ruling on a ground of appeal that was specifically examined and decided upon by the court of second instance, even if the ruling was implicit in the allocation of costs.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16405/2019 R.G. proposto da: ROSSI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO NARCISI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAGRINI e dall’avvocato DANIELA TURELLO giusta procura in atti; –ricorrente – contro BONINO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresento e difeso dall’avvocato FAUSTO DISCEPOLO giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 664/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Il Tribunale di Udine, accolta la domanda di Stefano Bonino, promittente alienante, risolse il contratto preliminare intercorso fra le parti per colpa di Anna Maria Rossi, promissaria acquirente, che condannò a risarcire il danno, quantificato in € 65.000,00. 1.
1. La Corte d’appello di Trieste, in parziale accoglimento dell’impugnazione di Anna Maria Rossi, rigettò la domanda di risarcimento del danno relativamente alla somma di € 10.000,00 (reputò non provato che il maggior prezzo d’acquisto del nuovo appartamento da parte del Bonino fosse dipeso dall’inadempimento della Rossi, che avrebbe procurato il venir meno della pronta disponibilità della provvista, onde far luogo all’acquisto del nuovo alloggio).
2. Anna Maria Rossi ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. L’intimato resiste con controricorso, in seno al quale svolge ricorso incidentale sulla base d’unitaria censura.
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1457, 1453 e 1455 cod. civ., addebitando alla sentenza di non avere tenuto conto del fatto che il contratto non qualificava come essenziali i termini per il versamento degli acconti e di non avere valutato l’importanza dell’inadempimento. 3.
1. La doglianza è inammissibile. La ricorrente non s’avvede che la Corte locale ha stimato non di scasa importanza l’inadempimento scaturito dal reiterato mancato versamento degli acconti. Né, il Giudice ha confuso con la clausola istituente “termine essenziale”, di cui all’art. 1457 cod. civ., i termini fissati per il pagamento degli acconti. In definitiva, il motivo non aggredisce la “ratio decidendi”.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1453 c.c., lamentando la mancata comparazione dei reciproci inadempimenti. 4.
1. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito, al contrario di quel che sostiene la ricorrente, ha fatto luogo alla comparazione e giudicato l’inadempimento di essa ricorrente esclusivo e non di scarsa importanza: la Rossi non aveva versato gli acconti, dichiarando, inoltre, di volersi liberare dal contratto; nel mentre l’altra parte aveva contratto con il terzo solo a inadempimento conclamato della odierna ricorrente – pag. 9 della sentenza – ). Di conseguenza il motivo non coglie la “ratio decidendi”.
5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia, criticando la sentenza per non avere statuito sul quarto motivo d’appello, con il quale aveva contestato in radice il risarcimento, perché il Bonino si era dimostrato, a sua volta, inadempiente. La Corte d’appello, soggiunge l’esponente, si era limitata a eliminare la somma di € 10.000,00, che il promittente alienante aveva assunto aver dovuto corrispondere in più per l’acquisto del programmato nuovo appartamento, ritardato a causa della mancanza di provvista, per non avere potuto alienare il proprio immobile alla Rossi e per colpa di costei. 5.
1. Anche questo motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità La censura d’appello, invero, è stata specificamente esaminata dal Giudice di secondo grado, il quale sul punto ha espressamente deciso (pag. 9 e dispositivo della sentenza). Quanto al secondo profilo della doglianza, basti ricordare che la Corte d’appello ha chiaramente escluso inadempimento del promittente alienante.
6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non avere esaminato il motivo d’appello con il quale la Rossi si era doluta della maggiorazione delle spese operata dal Tribunale sul presupposto della manifesta fondatezza della domanda attorea. 6.1. Il motivo è fondato. La Corte di Trieste scrive: La quinta censura che riguarda l’incremento del compenso dell’avvocato di parte vincitrice sul rilievo che la sua pretesa era manifestamente fondata, viene implicitamente accolta e valutata in sede di regolamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo in ragione della parziale soccombenza compensandole per un quarto e ponendo la parte residua a carico della parte appellante, prevalentemente soccombente .
Tuttavia, in dispositivo provvede a regolare, secondo il criterio enunciato, solo le spese d’appello, nulla disponendo per quelle di primo grado, a riguardo delle quali l’appellante si era doluta. La riforma parziale della sentenza del Tribunale, in ogni caso, imponeva che la Corte d’appello si pronunciasse sulle spese di primo grado.
7. Il ricorso incidentale, qualificato da Stefano Bonino “adesivo autonomo”, sviluppa un solo motivo, con il quale aderisce al quarto motivo del ricorso principale, per non avere la sentenza d’appello regolato le spese di primo grado. 7.
1. Con il motivo posto in via di subordine - ove non venga accolto il precedente, reputandosi che la liquidazione effettuata dal giudice d’appello sia comprensiva anche delle spese di primo grado - viene lamentata la violazione dei minimi tabellari imposti dall’art. 13, co. 6, l. n. 247/20012 e dal d.m. n. 55/2014. 7.
3. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale assorbe quello incidentale, dovendo il Giudice del rinvio statuire sulle spese di primo grado, stante la riforma, pur parziale, della prima statuizione.
8. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in relazione all’accolto motivo. Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Trieste in altra composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili gli altri, assorbe il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione all’accolto mot