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Decreto — n. 215/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 215/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 215/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7969/2022 R.G. proposto da : OXYGAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO (MCHMRC66R14H501O) rappresentata e difes a dall'avvocato FARACE CARMINE (FRCCMN57R11D969S) -ricorrente- contro NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL (GIÀ RIVOIRA GAS S.R.L.), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MARCHITTO NICOLA (MRCNCL74L24H501V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2633/2021 depositata il 15/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 215/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : OXYGAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO (MCHMRC66R14H501O) rappresentata e difes a dall'avvocato FARACE CARMINE (FRCCMN57R11D969S) -ricorrente- contro NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL (GIÀ RIVOIRA GAS S.R.L.), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MARCHITTO NICOLA (MRCNCL74L24H501V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2633/2021 depositata il 15/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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compensazione dei crediti estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario tardivo pagamento delle spese imputazione dei pagamenti indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7969/2022 R.G. proposto da : OXYGAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO (MCHMRC66R14H501O) rappresentata e difes a dall'avvocato FARACE CARMINE (FRCCMN57R11D969S) -ricorrente- contro NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL (GIÀ RIVOIRA GAS S.R.L.), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MARCHITTO NICOLA (MRCNCL74L24H501V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2633/2021 depositata il 15/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg