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Ordinanza — n. 211/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 211/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 211/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11582 - 202 3 proposto da: PUSTORINO PIETRO, elettivamente domiciliato in Palermo , presso lo studio dell'avv. Salvatore Ziino dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro ROMEO IDA e PUSTORINO ROSALIA; -intimate - per il regolamento di competenza richiesto avverso l’ordinanza di sospensione resa dal TRIBUNALE DI PALERMO in data 8/5/2023, nel giudizio n. R.G. 1462/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

Regesto Legislator

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art. 42 cod. proc. civ, art. 337 comma 2 cod. proc. civ, art 337 cod. proc. civ, art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 211/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Salvatore Ziino dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro ROMEO IDA e PUSTORINO ROSALIA; -intimate - per il regolamento di competenza richiesto avverso l’ordinanza di sospensione resa dal TRIBUNALE DI PALERMO in data 8/5/2023, nel giudizio n. R.G. 1462/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

Parole chiave

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restituzione della proprietà restrizione della proprietà diritti patrimoniali zona di ville appropriazione indebita di beni demaniali legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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art. 42 cod. proc. civ
7-5-2024 - 2 - lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale ROSA MARIA DELL’ERBA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie del ricorrente; rilevato che: - Pietro Pustorino ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod.
art. 337 comma 2 cod. proc. civ
civ., affidato a due motivi, avverso l'ordinanza dell’8 maggio 2023 con cui il Tribunale di Palermo ha sospeso, ai sensi dell'art. 337 comma 2 cod. proc. civ., il giudizio iscritto al n.
art 337 cod. proc. civ
15/17 in Mondello (Palermo), effettuata da Domenico Pustorino a favore di Pietro Pustorino con atto in Notar Camillo Verde di Monterotondo dell’1.06.2010, il presente giudizio va comunque sospeso ex art 337 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Pietro Pustorino ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11582 - 202 3 proposto da: PUSTORINO PIETRO, elettivamente domiciliato in Palermo , presso lo studio dell'avv. Salvatore Ziino dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro ROMEO IDA e PUSTORINO ROSALIA; -intimate - per il regolamento di competenza richiesto avverso l’ordinanza di sospensione resa dal TRIBUNALE DI PALERMO in data 8/5/2023, nel giudizio n. R.G. 1462/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

Ric. 2023 n. 11582 sez. S2 -ud. 7-5-2024 - 2 - lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale ROSA MARIA DELL’ERBA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie del ricorrente; rilevato che: - Pietro Pustorino ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., affidato a due motivi, avverso l'ordinanza dell’8 maggio 2023 con cui il Tribunale di Palermo ha sospeso, ai sensi dell'art. 337 comma 2 cod. proc. civ., il giudizio iscritto al n. R.G . 1462/22, intrapreso dal lo stesso ricorrente nei confronti della madre Ida Romeo, del padre Domenico P u storino, deceduto nelle more del giudizio e della sorella Rosalia Pustorino, al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di donazione dell’usufrutto vitalizio di una villa sita in Mondello ai genitori, per avere essiviolato l’obbligo di non concedere il godimento della villa a terzi, mettendola a disposizione della sorellaRosalia; -la sospensione è stata disposta sino alla definizione del giudizio iscritto al n. RG 1369/21, pendente presso la Corte d’Appello di Roma, intentato dai genitori contro Pietro Pustorino e avente ad oggetto, fra l’altro, la revoca per ingratitudine della donazione della piena proprietà della stessa villa al figlio; - Ida Romeo e Rosalia Pustorino , regolarmente intimate, non hanno svolto difese; considerato che: -il Tribunale ha motivato la sospensione rilevando che « pur non sussistendo un rapporto di stretta pregiudizialità con la causa portante il n. 1369/21 R.G. pendente fra le spesse parti dinanzi alla Corte di Appello di Roma –avente ad oggetto il gravame avverso la sentenza n 1172/21 con cui è stata definita, con declaratoria di prescrizione , la domanda di revocazione -fra le altre - della donazione della villa di Via Ric. 2023 n. 11582 sez.

S2 -ud. 7-5-2024 - 3 - Ciane n. 15/17 in Mondello (Palermo), effettuata da Domenico Pustorino a favore di Pietro Pustorino con atto in Notar Camillo Verde di Monterotondo dell’1.06.2010, il presente giudizio va comunque sospeso ex art 337 cod. proc. civ. posto che la definizione – in senso di riforma della sentenza gravata –del giudizio pendente alla Corte di appello potrebbe incidere sulla stessa esistenza dell’usufrutto oggetto della donazione di cui si chiede la risoluzione; -con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Pietro Pustorino ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 42, 295 e 337 cod. proc. civ. e artt. 3, 24, 111 Cost. per avere il Tribunale, pur dando atto della mancanza di un rapporto di stretta pregiudizialità tra i due giudizi, sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., affermando che la eventuale riforma della sentenza n. 1172/2021, gravata in appello, «potrebbe incidere sulla stessa esistenza dell’usufrutto oggetto della donazione di cui si chiede la risoluzione», con ciò violando i limiti di applicazione della sospensione ex art. 337 cod. proc. civ., come restrittivamente stabiliti per giurisprudenza consolidata; -con il secondo motivo, articolato in riferimento a i n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la nullità della ordinanza per non avere il Tribunale adeguatamente motivato la sospensione e per non aver considerato che la domanda ritenuta pregiudiziale era stata già rigettatain primo grado; -entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati, atteso che, per interpretazione ormai consolidata dell’art. 337 cod. proc. civ., la sospensione discrezionale ai sensi di questa normaè ammessa soltanto ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intenda riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché Ric. 2023 n. 11582 sez.

S2 -ud. 7-5-2024 - 4 - non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta(Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 2020 , con indicazione di numerosi precedenti conformi); da un canto, infatti, la sospensione del giudizio si risolve in una compressione, sia pure temporane a , del l’interesse della parte alla continuità del procedimento e alla ragionevole durata del giudizio e, d’altro canto, la pronuncia del giudice di primo grado, nel giudizio pregiudicante,qualifica già la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado; -nella specie, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo si è limitato a rilevare l’opportunità della sospensione senza motiva re sulle ragioni di mancato riconoscimento dell’autorità della sentenza già resa nel primo grado del giudizio pregiudicante; -in accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza di sospensione deve essere cassata e deve essere disposto il prosieguo del giudizio dinnanzi al Tribunale di Palermo; -la statuizione sulle spese di legittimità è rimessa al merito;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa l’ordinanza impugnata e dispone il prosieguo del giudizio dinnanzi al Tribunale di Palermo; spese al merito. Così deciso in Roma, nella