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Sentenza — n. 130/2025 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 130/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 130/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4862 -2018 proposto da: RIVA EDMONDO e RIVA DANIELE, elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico II n.33 , presso lo studio dell'avv . Andrea Manzi , rappresentatie difesi dall 'avv . Vincenzo Pellegrini e, il secondo, anche dall’avv. Stefania Stefan, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro RIVA ALDO, in proprio e quale legale rappresentante di RIVA s.r.l. (già RIVA s.p.a.) e RIVA LUCILLA, elettivamente domiciliatiin Roma, v ia Paolo Emilio 32, presso lo studio dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 360 cod. proc. civ, art. 2909 cod. civ, art. 324 cod. proc. civ, art. 360 cod. civ, art. 345 cod. proc. civ; Sentenza — n. 130/2025 — snciv · Corte di Cassazione: In particolare, i ricorrenti hanno lamentato l’erronea interpretazione dell’eccezione di giudicato come proposta dal convenuto Aldo Riva che avrebbe sostenuto l’inammissibilità della domanda di divisione non perché già proposta e rigettata nel precedente giudizio, ma perché preclusa dal passaggio in giudicato Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 7 - dell’accertamento sulla mancanza di prova del diritto di proprietàquale presupposto della domanda di pagamento di metà dei canoni riscossi, in forza del principio ex art. 2909 cod. civ., secondo cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile. 1.2.

Parole chiave

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divisione della proprietà legato di cosa altrui trasferimento della proprietà convenzione circa l'eredità devoluta concordato contratto successorio di attribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., la sola Lucilla Riva ha lamentato l’erroneità della pronuncia di annullamento della sentenza di primo grado per vizio di ultra petizione perché la domanda di accertamento del diritto di proprietàera stata espressamente formulata nelle conclusioni di primo Ric.
art. 360 cod. proc. civ
3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 2909 cod. civ
23-4-2024 - 7 - dell’accertamento sulla mancanza di prova del diritto di proprietàquale presupposto della domanda di pagamento di metà dei canoni riscossi, in forza del principio ex art. 2909 cod. civ., secondo cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile.
art. 324 cod. proc. civ
e dell’art. 324 cod. proc. civ.
art. 360 cod. civ
3 del primo comma dell’art. 360 cod. civ., i ricorrenti hanno infine prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 345 cod. proc. civ
e dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che Aldo Riva avrebbe sottoscritto il contratto Ric.
art. 91 cod. proc. civ
hanno infine censuratola statuizione di compensazione delle spese del giudizio per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ..
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4862 -2018 proposto da: RIVA EDMONDO e RIVA DANIELE, elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico II n.33 , presso lo studio dell'avv . Andrea Manzi , rappresentatie difesi dall 'avv . Vincenzo Pellegrini e, il secondo, anche dall’avv. Stefania Stefan, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro RIVA ALDO, in proprio e quale legale rappresentante di RIVA s.r.l. (già RIVA s.p.a.) e RIVA LUCILLA, elettivamente domiciliatiin Roma, v ia Paolo Emilio 32, presso lo studio dell'avv.

Mara Curti , rappresentat i e Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 2 - difesi dall’avv. Maurizio Miculan , giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 494/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE , pubblicatail 29/6/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale; lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 2012, Daniele Riva ed Edmondo Riva convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Udine, Aldo Riva e, premesso che erano eredi di Pierina Bortolotti, comproprietaria, con il convenuto, di tre immobili in Majano tra cui un locale adibito a esercizio commerciale e locato a terzi, chieserolo scioglimento della comunione e la condanna del convenuto al pagamento della metà dei canoni di locazione del bene comune, da lui interamente riscossi. Rappresentarono in particolare che, per atto di divisione e cessione del 31/ 3 / 1980 , A ldo Riva e Pierina Bortolotti erano divenuti comproprietari, per rispettive quote pari alla metà , di un fabbricato rurale diruto con annesso terreno in Comune di Majano , identificat i in catasto con i mappali 331 e 389 del foglio 18 ; l a società di famiglia Riva s.p.a. aveva poi provveduto alla costruzione – su quel terreno e per quanto qui interessa - di un negozio , di un appartamento e di un magazzino; nella convinzione che questi immobili fossero di proprietà della Riva s.p.a., i due comproprietari avevano sottoscritto, in data Ric. 2018n. 4862 sez.

S2 -ud. 23-4-2024 - 3 - 25/7/94, con Lucilla Riva ed Edmondo Riva una «convenzione privata» con cuiPierina Bortolotti, dato atto che gli immobili erano formalmente intestati a lei ma erano diproprietà della Riva s.p.a., si era impegn ata a cederli a Lucilla Riva; nella scrittura era stato dato atto,altresì , che Aldo Riva versava alla società, a titolo di corrispettivo delle unità immobiliari edificate sul suddetto terreno, la somma di £. 200.000.000, che Lucilla Riva aveva mutuato alla società una somma di denaro di pari importo e che riceveva quale rimborso la proprietà di una metà degli immobili edificati e, infine, che anche Pierina Bortolotti aveva mutuato più somme di denaro alla società e che riceveva quale rimborso la somma di £.200.000.000; la convenzione non era stata sottoscritta dalla società.

Dedussero, infine, che, con precedente sentenza n. 104/2012, passata in giudicato, il Tribunale di Udine aveva respinto la loro «diversa» domanda di «recupero dei frutti civili di locazione» per «mancata ottemperanza agli oneri probatori» (così in citazione), non avendo essi provveduto alla produzione del titolo di proprietà in capo alla loro dante causa. 1.2. Aldo Riva chiese il rigetto delle domande attoree, contestando la comproprietà degli immobili, atteso che il diritto di proprietà sulle particelle risultava intestato soltanto fittiziamente alla loro dante causa e che, in realtà, con la scrittura privata suindicata, il diritto di proprietà su metà degli immobili era stata trasferita a Lucilla Riva; eccepì, altresì, lapreclusione da giudicato esterno , perché con la sentenzan.104/2012 citata, il Tribunale di Udine aveva già respinto la loro domanda di corresponsione dei canoni di locazione di uno deibeni. 1.3.

Il contraddittorio fu esteso a Lucilla Riva e alla Riva s.p.a. che, costituendosi, aderirono alle difese del convenuto Aldo Riva; Lucilla Riva chiese altresì, in riconvenzionale, la condanna degli attori Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 4 - al trasferimento della quota di comproprietà loro intestata, in adempimento di quanto previsto nella scrittura privata del 1994.

2. Con sentenza n. 1146/2015 il Tribunale di Udine respinse le domande degli attori; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della terza chiamata, dichiarò che Lucilla Riva era proprietaria della metà indivisa intestata agli attori degli immobili in questione e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite. In particolare il Tribunale , senza esaminare l’eccezione di giudicato,escluse innanzitutto che fosse la Riva s.p.a. proprietaria degli immobili contesi, essendosi occupata soltanto della gestione dei lavori di ristrutturazione e risultando soltantol’atto notarile del 31/3/80 quale valido titolo di acquisto del terreno ; ritenne, quindi, dal tenore complessivo delle clausole inserite nella scrittura privata del 1994 e dal comportamento delle parti successivo alla stipulazione (non risultando utilizzabile il criterio letterale attese le imprecisioni in diritto del linguaggio utilizzato),che la scrittura avesse effetti reali e l’impegno di cessione degli immobili corrispondesse in realtà all’obbligo dellamera formalizzazione dell’intestazione a Lucilla, poi trascurato; concluse perciò che gli attori, pur essendo intestatari dei beni in questione, non ne erano proprietari, perché gli immobili erano stati ceduti alla terza chiamata.

Rigettò, tuttavia, l’ulteriore domanda riconvenzionale di Lucilla Riva diretta ad ottenere la condanna di Edmondo e Daniele Riva alla formalizzazione deltrasferimento in suo favore della quota di immobile perché ritenne fondata l’eccezione di prescrizione proposta dagli attori e in ogni caso perché la domanda di condanna al trasferimento risultava «in insanabile contrasto con l’accertamento che la proprietà è già della terza chiamata»(così in sentenza). Escluse altresì il diritto ai canoni perché il contratto di locazione del 28 dicembre 2005, seppure risultava intestato anche alla dante Ric. 2018n. 4862 sez.

S2 -ud. 23-4-2024 - 5 - causa Pierina Bortolotti, non era stato da lei sottoscritto e Aldo Riva , nell’apporre la propria firma,non ne aveva speso il nome.

3. Avverso la sentenza n. 1146/2015 del Tribunale di Udine, Edmondo e Daniele Riva proposero appello, contestando l’efficacia reale della scrittura privata con cui, invece, secondo la loro prospettazione, erano stati soltanto attribuiti diritti obbligatori ormai prescritti e sostenendo che la firma di Aldo Riva nel contratto di locazione avrebbe dovuto essere necessariamente intesacome apposta in rappresentanza anche dell’altro comproprietario indicato in contratto; infine, denunciaronola nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che il giudice aveva accertato la proprietà di Lucilla Riva in assenza di alcuna domanda.

Aldo Riva, Lucilla Riva e Riva s.p.a. riproposero in appello incidentalel’eccezione di giudicato esterno sulla domanda di divisione e di corresponsione dei frutti civili, il cui esame era stato omesso. 3.1. Con sentenza n. 494 del 2017, in integrale accoglimento dell’appello incidentale e in parziale accoglimento dell’appello principale, la Corte d’appello di Trieste dichiarò inammissibile la domanda proposta dagli attori in primo grado, diretta ad ottenere lo scioglimento della comunione e il rimborso dei canoni quali frutti civili per intervenuto giudicato; annullò,per vizio di ultra petizione , il capo della sentenza impugnata relativo all’accertamento della proprietà degli immobili in capo a Lucilla Riva; confermò nel resto la sentenza gravata, compensando integralmente fra le parti le spese per l’intero giudizio.

In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte esclusela natura reale della convenzione del 1994, maritenne che, in ogni caso, l’indagine sulla titolarità del bene in capo alla dante causa Bortolotti fosse preclusa dall’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n.104/2012 del Tribunale di Udine la cui efficacia operava anche nei Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 6 - confronti dei chiamati in causa perché da loro riconosciuta e invocata; rigettò quindi, il secondo motivo di appello , avente ad oggetto il rimborso dei canoni, ribadendoche l’indicazione del nome di Bortolotti nelcontratto di locazione fosse soltanto conseguenza dell’intestazione formale della proprietà dei beni e rimarcando che i canoni di locazione erano stati incassati unicamente da Aldo e Lucilla Riva, mentre Pierina Bortolotti nulla aveva mai preteso al riguardo.

Infine, dopo aver accolto l’eccezione di ultra petizione quanto all’accertamento della proprietà di Lucilla Riva, la Corte rigettò comunque per intervenuta prescrizione la domanda riconvenzionale da lei proposta di condanna degli eredi al trasferimento dei beni.

4. Avverso questa sentenza Edmondo Riva e Daniele Riva hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi; Aldo Riva, Lucilla Riva e Riva s.r.l. (già Riva s.p.a.) hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, affidandolo a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, Edmondo Riva e Daniele Riva hanno denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e ss. preleggi e degli artt. 1362 e ss. cod. civ.e, in riferimento al n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 345 cod. proc. civ.e del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato l’erronea interpretazione dell’eccezione di giudicato come proposta dal convenuto Aldo Riva che avrebbe sostenuto l’inammissibilità della domanda di divisione non perché già proposta e rigettata nel precedente giudizio, ma perché preclusa dal passaggio in giudicato Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 7 - dell’accertamento sulla mancanza di prova del diritto di proprietàquale presupposto della domanda di pagamento di metà dei canoni riscossi, in forza del principio ex art. 2909 cod. civ., secondo cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile. 1.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno quindi lamentato che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare l’effettivo contenuto della domanda come proposta nel giudizio conclusosi con la sentenzan. 104/2012, pure violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., Edmondo Riva e Daniele Riva hanno infine sostenutola violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto che l’assenza di prova della titolarità di una delle unità immobiliari dichiarata dalla sentenza n . 104/2012 costituirebbe giudicatopreclusivo dell’intera domanda di divisione seppure avente ad oggetto l’intero complesso immobiliare e, pertanto, non il solo bene locato; hanno, quindi, ribadito che nel caso di specie non sussisterebbero i requisiti soggettivi di cui all’art. 2909 cod. civ., essendo le parti fra i due giudizi parzialmente diverse, atteso che nel precedente giudizio il contraddittorio non era stato esteso a Lucilla Riva e alla società Riva; per tale ragione gli appellanti incidentali non avrebbero potuto giovarsi di una pronuncia emessa all’esito di un giudizio al quale non hanno partecipato.

2. I primi tre motivi di ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. La Corte d’appello – e il Tribunale prima ancora – non ha considerato la valenza di prova della titolarità del bene dell’atto di Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 8 - acquisto della dante causa Bortolotti, in quanto cessione contenuta in un atto di divisione azionato nei confronti degli altri condividenti (con il conseguente presupposto del riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione, cfr.

Cass. Sez. 2, n. 4730 del 10/03/2015) e ha dichiarato inammissibile la domanda di divisione del compendio immobiliare realizzato sul terreno in comproprietà per preclusione da giudicato. Innanzitutto, allora, è ammissibile in questa sede la censura avente ad oggetto l'accertamento e l'interpretazione del giudicato cosiddetto esterno, formatosi fra i ricorrenti e il controricorrente Aldo Riva nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Udine n. 104/2012: seppure, infatti, attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, questa attività di interpretazione può essere oggetto di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dellanorma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata (cfr.

Cass. Sez. 1, n. 17175 del 14/08/2020; Sez. U, n. 277 del 28/04/1999). Nella specie, dunque, risulta dall’esame dell’atto di citazione del 10/3/2011, introduttivo del precedente giudizio già definito, che Edmondo Riva e Daniele Riva, pur premettendo il diritto di comproprietà della loro dante causa Bortolotti sull’immobile adibito a locale commerciale e locato, hanno unicamente domandato la condanna del convenuto Aldo Riva al pagamento in loro favore della quota di frutti civili, ex art. 1101 e 1103 cod. civ. costituita dalla metà degli importi riscossi a titolo di locazione.

Ciò precisato, l’accertamento negativo della titolarità del diritto di comproprietà del bene locato in capo alla dante causa, contenuto nella sentenza n. 104/2012 del Tribunale di Udine che su quella domanda si è pronunciata, era legato alla pretesa azionata secondo un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, sicché non può Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 9 - ritenersi preclusivo della successiva domanda di divisione del compendio immobiliare comprendente anche quel bene locato. Una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causa pregiudiziale postula, infatti, non soltanto che vi sia una domanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta - che come tale può essere accertato in via incidentale -ma anche che tale questione assuma un rilievo autonomo, in quanto destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente la soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata (Cass.

Sez. 1, n. 24427 del 08/08/2022): questa circostanza si verifica quando, in ragione di una disposizione di legge o di una domanda di parte, è necessario decidere con efficacia di giudicato la questione pregiudiziale; con la citazione nel precedente giudizio, Daniele ed Edmondo Riva – che agivano per il recupero del loro credito, come detto, in forza di un atto di cessione/divisione - non avevano proposto alcuna domanda di accertamento con efficacia di giudicato del diritto di comproprietà del compendio immobiliare in capo alla loro dante causa.

Pertanto, e in tal senso, la sentenza impugnata deve essere cassata quanto alla statuizione di inammissibilità della domanda di divisione per preclusione da giudicato della sentenza n. 104/2012 del Tribunale di Udine e la domanda di divisione dovrà essere scrutinata. 3.Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. civ., i ricorrenti hanno infine prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1101, 1362, 1387, 1388, 1571, 2030 e 2909 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che Aldo Riva avrebbe sottoscritto il contratto Ric. 2018n. 4862 sez.

S2 -ud. 23-4-2024 - 10 - di locazione soltanto in suo nome e non anche in rappresentanza di Pierina Bortolotti a cui il contratto era comunque intestato. In particolare, hanno dedotto che la Corte d’appello avrebbe violato i criteri di interpretazione del contratto laddove non ha considerato che «è noto che a ciascun comproprietario compete il potere di gestire l’immobile, senza necessità di partecipazione dell’altro comproprietario […] sicché Aldo Riva non era tenuto a far figurare nel contratto anche la comproprietaria» e «la spendita del nome- rinvenibile nel caso di specie – non può avere altro significato che la volontà di sottoscrivere il contratto e di ‘imputarlo’ anche alla Bortolotti, condividendone gli effetti».

In conseguenza, hanno altresì sostenuto che nessun giudicato precluderebbe la domanda che, a differenza del precedente giudizio, è fondata non sulla comproprietà dell’immobile ma sulla titolarità del contratto di locazione stipulato anche dalla loro dante causa. 3.1. Il motivo è assorbito in senso improprio, in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre motivi, perché l’asserita estensione dell’efficacia della locazione stipulata da Aldo Riva anche nei confronti di Pierina Bortolotti per avvenuta spendita del nome comunque implica e presuppone l’accertamento della comproprietà in capo alla stessae, in ogni caso, perché il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di pagamento dei canoni èlimitato al credito maturato fino alla data della sentenza.

5. Quanto al ricorso incidentale, la Corte d’appello, dopo aver rimarcato la sussistenza del giudicato preclusivo della domanda di divisione, ha comunque provveduto a qualificare la convenzione del 1994 quale scrittura avente efficacia meramente obbligatoria e non reale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale,e ha confermato la prescrizione dell’azione proposta da Lucilla Riva per ottenere il trasferimento della proprietà degli immobili; ha, quindi, interpretato la Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 11 - domanda di Lucilla Riva come diretta soltanto alla condanna degli eredi Bortolotti al trasferimento degli immobili in suo favore e non all’accertamento della proprietà dei beni in capo a lei; ha, perciò, ritenuto che ilTribunale avesse accertato la proprietà di Lucilla Riva in violazione del principio dispositivo. 5.1.

Pertanto, con il primo motivo di ricorso incidentale , condizionato all’accoglimento del ricorso principale e articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la sola Lucilla Riva ha lamentato la violazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1371, 1376 cod. civ. per avere la Corte di merito applicato non correttamente le norme in materia di interpretazione dei contratti; in particolare, la ricorrente incidentale ha sostenuto l’erroneità della ricostruzione della convenzione del 1994 quale scrittura ad effetti meramente obbligatori, soprattutto perché la Corte, pur avendo dato atto della inutilizzabilità del criterio di interpretazione letterale, non risultando che le parti usassero consapevolmente un linguaggio tecnico, si è invece soffermata, poi, sull’utilizzo dell’espressione ‘si impegna a cedere’ piuttosto che ‘cede’; non ha compiuto, invece, una valutazione globale del comportamento complessivo delle parti contestuale e posteriore alla sottoscrizione del contratto e, in particolare, il versamento integraleda parte sua del corrispettivo di £. 200.000,00 all’atto della sottoscrizione e , dopo la sottoscrizione, la riscossione da parte sua, con Aldo Riva, senza opposizione di Bortolotti, della metà dei canoni e il pagamento di ogni imposta. 5.2.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, articolato in riferimento al n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., la sola Lucilla Riva ha lamentato l’erroneità della pronuncia di annullamento della sentenza di primo grado per vizio di ultra petizione perché la domanda di accertamento del diritto di proprietàera stata espressamente formulata nelle conclusioni di primo Ric. 2018n. 4862 sez. S2 -ud. 23-4-2024 - 12 - grado; la decisione, peraltro, avrebbe trasformato la quota del 50% in una «terra di nessuno», perché non ne avrebbe accertato la proprietà né sua né degli attori. 5.3.

Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., Aldo Riva e Riva s.r.l. hanno infine censuratola statuizione di compensazione delle spese del giudizio per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ..

6. Il primo motivo di ricorso incidentale, èinfondato. La Corte d’appello ha rimarcato che le parti erano convinte che proprietaria degli immobili fosse la società costruttrice Riva s.p.a., sicché doveva escludersi che la scrittura potesse avere effetti reali, posto che Piera Bortolotti risultava soltanto intestataria fiduciaria e in tale qualità poteva obbligarsi soltanto a formalizzare il trasferimento della proprietà in favore di Lucilla Riva. In tal senso la Corte d’appello non si è affatto limitata ad utilizzare, per l’interpretazione, il solo criterio letterale, ricostruendo, invece, la volontà delle parti in riferimento ad un esame complessivo dell’atto e dei suoi presupposti.

A ciò si aggiunga che la Corte territoriale non ha affatto trascurato di considerare il comportamento delle parti, anche successivo al contratto, quale l’avvenuta riscossione dei canoni da parte di Lucilla Riva, ma lo ha ritenuto giustificabile in riferimento al possesso esercitato uti condominus e non già in forza dell’avvenuto trasferimentodella proprietà. In diritto, sull’interpretazione del contratto, deve ribadirsi qui il principio consolidato secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più Ric. 2018n. 4862 sez.

S2 -ud. 23-4-2024 - 13 - interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che siastata privilegiata l'altra ( ex plurimis , Cass. Sez. 1,n. 15471 del 22/06/2017). 6.1. In logica conseguenza, risulta inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di ricorso incidentale, atteso che Lucilla Riva da un canto non potrebbe vantare il suo titolo di proprietà in forza di un accordo di cui è stata esclusa l’efficacia reale e, d’altro canto, non potrebbe invocare in suo favore neppure l’effetto obbligatorio come riconosciuto, perché il suo diritto ad ottenere il trasferimento è stato dichiarato prescritto e sul punto ella non ha proposto impugnazione. 6.2.

Infine, in ulterioreconseguenza, è assorbito il terzo motivo di ricorso incidentale in quanto concernente la statuizione sulle spese.

7. Il ricorso principale è perciòaccolto limitatamente ai primi tre motivi, assorbito il quarto; il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale sono rigettat i, assorbito il terzo ; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione perché provveda sulla domanda di divisione. Statuendo in rinvio, la Corte regolerà anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso principale, assorbito il quarto; rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso incide