Cassation court dismisses appeals in land valuation dispute citing lack of legal basis and insufficient facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main appeals filed by Moncada and others, as well as the incidental appeal by the Municipality and Consortium. The appellants argued for recalculating comparable land values based on mathematical errors, temporal factors, and omitted comparables, but failed to cite specific legal provisions. The court rejected these claims because the incidental appeal lacked a legal foundation and relied on a document that did not sufficiently detail the alleged calculation errors or omissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 4 c.p.c.; The incidental appeal must cite specific legal norms; failure to do so renders it inadmissible, and vague references to external documents without sufficient detail prevent the court from verifying the alleged errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 29607del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da Moncada Antonella, C.F.: MNC NNL 82C41 A662G, residente in Bari, alla Via Cardassi, n. 79, De Salvatore Giuseppe, C.F.: DSL GPP 39BO 7A6621, residente in Bari, alla Via delle Medaglie d'Oro, n. 19, in proprio e quale legale rappresentante di Edildesa S.r.l., P.IVA: 05488210724, con sede legale in Bari, alla Via Fanelli, n. 236, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. An- tonino Galletti (C.F.: GLL NNN 70S23 H501E, P.E.C.: antoninogal- letti@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore con studio in Roma (RM), alla Via Francesco Denza, n. 3, in virtù dei poteri e delle facoltà concesse con procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ri- corso nelle forme previste dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.
Ricorrentie Controricorrenti Affatato Maria, nata a Triggiano (Ba) il 24.5.1949 (C.F. FFT MRA 49E64 L425Z) e residente in Capurso (Ba) alla Via Santa Barbara 10, Pontrelli Giovanni, nato a Capurso (Ba) il 25.10.1945 (C.F. PNT GNN 45R24 B716G) e residente in Capurso (Ba) alla Via Santa Barbara 10; Caringella Maria, nata a Valenzano (Ba) il 17.3.1956 (C.F. –CRN MRA 56C57 L571J) ed ivi residente alla Via Capezzi 19, Caringella Anna, nata a Valenzano (Ba) il 2.1.1966 (C.F. – CRN NNA 66A42 L571H) e residente ln Adelfia alla Via Pozzoloizzi 93; Cascarano Vincenzo, nato a Taranto il 14 novembre 1927, c.f.
CSC VCN 27S14 L049I) ed ivi residente al Viale Virgili 126; Chibel- li Angela, nata a Bari (Ba) il 15.11.1950, c.f. CHB NGL 50S55 A662Q) e residente in Valenzano alla Via lzzo 36; Chibelli Anna, nata a Valenzano (Ba) il 19.3.1956 (C.F. CHB NNA 56C59 L571W) e residente in Bari (Ba) alla Via Imperatore Traiano 16; Chibelli Damiano nato a Bari (Ba) il 1.9.1964 (C.F. – CHB DMN 64P01 B737C) residente in Valenzano (Ba) alla Via lzzo 36; Chibelli Do- menico nato a Bari (Ba) il 24.10.1946 (C.F. – CHB DNC 4BR24 A662V) residente in Valenzano (Ba) alla Via Santacroce 63;
Chi- belli Nicola Rosa nata a Valenzano (Ba) il 3.3.1954 (C.F. CHB NLR 54C43 L571G) ed ivi residente alla Via S. Petrini 9, la quale in- terviene anche in qualità di procuratrice speciale di Chibelli Giu- seppina nata a Bari il 4.12.1951 (C.F. CHB GPP 51T44 A662Z) e residente in Germania a Mainz Kostheim, Utlmannstr. 21; Chibelli Isabella Giudittanata a Valenzano (Ba) il 25.9.1962 (C.F. – CHB SLL 62P65 L571L) e residente in Ravenna (Ra) al Piazzale Marradì 2; Chibelli Luca nato a Bari (Ba) il 27.2.1946 (C.F. – CHB LCU 46867 A6621) e residente in Valenzano (Ba) alla Via Cavata 37;
Marchesin Giacomo Antonio, (in qualità di unico erede di Chibelli Cesarea) nato a Bari (Ba) il 17.10.1995 (C.F. – MRC GMN 95R17 A662Z) e residente in Valenzano (Ba) alla Via Umberto n. 38/40; Di Turi Angela Maria, nata a Valenzano (Ba) il 15.8.1941 (C.F. DTR NLM 41M55 L571K) ed ivi residente alla Via Santa Croce 30; Giampietro Maria, nata ad Adelfia (Ba) il 29.11.1933 (C.F. GMP MRA 33S69 A0550) e residente in Triggiano (Ba) alla Via Capitano Verri 114; Gilli Anna, nata a Triggiano (Ba) il 23.2.1965 (C.F. – GLL NNA 65B63 L425B) ed ivi residente alla Via S. M.
Addante 42; Gilli Angela nata a Triggiano (Ba) il 29.3.1969 (C.F. – GLL NGL 69C69 L425E) ed ivi residente alla Via Oberdan 59/C; Gilli Stella, nata a Triggiano (Ba) il 11.9.1934 (C.F. GLL SLL 34P51 L425N) ed ivi residente alla Via E. Milio 46/A; Lagioia Rocco, nato a Capurso (Ba) il 8.6.1946 (C.F. LGA RCC 46H08 B716Q) ed ivi residente alla Via Virgilio 8; Nunziante Caterina, nata a Bari (Ba) il 14.2.1949 (C.F. NNZ CRN 49B54 A662H) e residente in Adelfia (Ba) alla Via Martin Luter King, Pagone Rocco, nato a Bari (Ba) il 14.07.1967 (C.F. PGN RCC 67L14 A662L) e residente in Valenzano (Ba) alla Via Arciprete M.le Lucente 18;
Tangorra Laura Rita, nata a Roma (Rm) il 13.7.1959 (C.F. TNG LRT 59L53 H501 I) e residente in Bari (Ba) alla Via Giulio Petroni 4; Tangorra Floriana Elisabetta, nata a Roma (Rm) il 8.12.1956 (C.F. – TNG FRN 56T48 H5010) e resi- dente in Adelfia (Ba) alla Via Antonio Gramsci 25; Tangorra Cesa- ria Maria, nata a Brindisi (Br) il 13.B.1950 (C.F. TNG CRM 50M53 B180N) e residente in Valenzano (Ba) alla Via Vico De Bellls; Tota- ro Pietro Matteo, nato a Bari (Ba) il 15.12.1964 (C.F. TTR PRM 64T15 A662T) e residente in Valenzano (Ba) alla Via Giuseppe Di Vagno 5;
Ferri Serafina, nata a Valenzano (Ba) il 22.03.1957 (C.F. –FRR SFN 57C62 L571T) ed ivi residente alla Via G. Bellomo 30; Totaro Giovanni, nato a Bari (Ba) il 20.08.1966 (C.F. – TTR GNN 66M20 A662W) e residente in Valenzano (Ba) alla Via Papa Paolo VI n. 25; Totaro Ida, nata a Bari {Ba) il 03.05.1963 (C.F. – TTR DIA 63E43 A662B), residente in Valenzano (Ba) alla Via Giu- seppe Di Vagno 7, che agisce anche in qualità di difensore di se stessa, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pierfrancesco Ursini (c.f. RSN PFR 70C12 A662P fax: 0605245336; pec: ursi- ni.pierfrancesco@avvocatibari.legalmail.it), e Ida Totaro (c.f.
TTR DIA B3E43 A662B fax: 0609724022, totaro.ida@avvocatibari.legal- mail.it), giusta procura speciale estesa in calce al ricorso, elettiva- mente domiciliati in Bari alla P.za Umberto I n. 32 presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Ursini. Ricorrenti contro Comune di Valenzano, in persona del sindaco pro tempore Giam- paolo Romanazzi, con sede in Valenzano al L.go G. Marconi 58, cod. fisc. 80020130722, giusta delibera della Giunta municipale n. 124 del 03 dicembre 2020 e determinazione del responsabile del Servizio contenzioso del Comune di Valenzano, e Consorzio P.I.P. Valenzano (Piano per gli Insediamenti Produttivi) (P.IVA: 06459670722), con sede legale in Valenzano (BA), alla Piazza Vec- chia, n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pre- sidente del consiglio di amministrazione, ing, Tonio Caponio, e Vi- cepresidente, ing.
Leonardo Luisi, rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Leopoldo Miglietta, cod. fisc. MGL GTL 64M09 D150W, presso lo studio dello stesso avvocato elettivamente domiciliato in Bari, alla via Dante 25, come da procura speciale a margine del controricorso. Per notifiche e comunicazioni: Bari cap 70121 alla Via Dante 25 -p.e.c. avvaugustomiglietta@pec.giuffre.it. Controricorrentie Ricorrenti incidentali avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari n° 2453 depositata il 3 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere Luciano Varotti.
FATTI DI CAUSA 1.- Il Comune di Valenzano – dopo aver approvato la variante al Programma di Fabbricazione, con localizzazione e tipizzazione della "Zona D2" per la realizzazione del Piano di Insediamenti Pro- duttivi (PIP) – con decreto del 17 luglio 2008 procedeva all ' espro- prio dei suoli ricadenti nel perimetro del Piano ed assegnava ai pro- prietari un indennizzo provvisorio di euro 12,00/mq. La Commissione provinciale, adita dagli ablati, determinava in euro 41,53/mq l'indennità dovuta e il Comune proponeva opposi- zione davanti alla Corte d'appello di Bari.
Quest'ultima, all'esito di una prima c.t.u. redatta dall'ingegner Luca Chiarappa (con la quale veniva assegnato il valore di euro 51,66/mq), ordinava la rinnovazione del mezzo istruttorio, incari- cando l'ingegner Gabriele Gemma, che, sulla base del metodo com- parativo, concludeva per 50,89/mq all'esito delle risposte fornite ai quesiti integrativi formulati dalla Corte. La stessa decideva la causa con l'ordinanza menzionata in epi- grafe, disattendendo parzialmente le conclusioni dei due consulenti e fissando in euro 14,48/mq l'indennizzo dovuto. 2.- Avverso tale decisione propongono due distinti ricorsi per cassazione gli ex proprietari indicati in intestazione (nel prosieguo indicati come “Moncada ed altri” ed “Affatato ed altri”), ciascuno sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Resistono con un unico controricorso il Comune di Valenzano ed il Consorzio PIP Valenzano (nel quale si sono fusi il Consorzio Im- prese Valenzano ed il Consorzio Sviluppo Valenzano), avversando il ricorso Moncada ed altri. Il Comune ed il Consorzio concludono per la reiezione dell'im- pugnazione Moncada e formulano un motivo di ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria, cui Moncada ed altri e Affatato ed altri hanno replicato con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza ca- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 3.-Col primo motivo – intitolato “ error in iudicando e in pro- cedendo - violazione riscontrata ai sensi dell ' art. 360, co. 1, n.
4) c.p.c.: nullità dell'ordinanza in relazione agli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132, comma II, n. 4 c.p.c.: motivazione apparente, per- plessa ed obiettivamente incomprensibile, illogica ed irrazionale -in via di subordine, violazione riscontrata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n.
5) c.p.c.: annullamento dell'ordinanza per difetto motivazionale” –i ricorrenti Moncada ed altri lamentano che la Corte, nel quantifi- care l'indennità di esproprio, da un lato abbia escluso dal novero dei fondi comparabili, disattendendo la c.t.u., due suoli indicati sub lettere A) e B) della relazione Gemma, siti in Bari, zona S. Cateri- na, ed in Bitonto, poiché ritenuti di epoca temporalmente distante (anni 2013 e 2014) dall'atto ablatorio del 2008, e, dall'altro abbia incluso nella comparazione le quarantotto cessioni volontarie inter- venute prima dell'esproprio.
Il tutto sarebbe avvenuto con motivazione apparente, in quanto l'esclusione dalla comparazione dei lotti sub A) e B) sarebbe stata motivata col rilievo che gli atti “temporalmente si discostano sensi- bilmente dall'epoca dell'atto ablatorio”, nonostante il c.t.u. avesse apportato una correzione dei valori in ragione della data dei negozi; d'altro lato, l'inclusione dei valori risultanti dalle quarantotto ces- sioni volontarie (escluse invece dal c.t.u.) sarebbe stata giustificat a dalla Corte sul rilievo che i corrispettivi convenuti rappresentereb- bero un “congruo indennizzo” comunque “frutto di libera determi- nazione tra le parti”, ossia con una motivazione apparente.
Inoltre, la Corte, nel calcolare il valore medio dei prezzi delle compravendite, avrebbe considerato il valore unitario delle cessioni volontarie (euro 12,00/mq) non una sola, ma quarantotto volte. 4.-Il mezzo è inammissibile. Quanto al profilo enunciato in base all'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto di escludere i comparabili indicati sub lettere A) e B) in quanto “temporalmente si discostano sensibilmente dall'epoca dell'atto ablatorio”. È, dunque, evidente che, sebbene sia concisa, una motivazione sia stata espressa in modo chiaro e comprensibile: donde la sua in- censurabilità in cassazione.
I ricorrenti, inoltre, deducono ad ulteriore conforto del profilo in esame, che il c.t.u. avrebbe provveduto ad effettuare una “corre- zione per data dei valori di mercato” dei cespiti sub A) e B), appli- cando ai valori degli immobili un saggio di svalutazione pari all'inte- resse annuale dell'un percento e lo aveva, quindi, ragguagliato al mese (“0,01/12”), moltiplicando poi il risultato così ottenuto per il numero di mesi di differenza tra la data dell'esproprio e quella di stima dei cespiti A) e B) (“-67” e “-60”) e tali snodi logici, che ave- vano condotto il c.t.u. a quantificare un indennizzo di euro 50,89/mq, non sarebbero stati considerati dalla Corte.
Anche su questo punto non può che confermarsi l'inammissibili- tà del mezzo, posto che una motivazione esiste e non è contraddit- toria. Peraltro, giova anche rammentare che, secondo la giurispru- denza di questa Corte (ex multis: Cass., sez. I, 6 giugno 2010, n° 15412), è inammissibile l'accertamento del valore del fondo attra- verso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei in un pe- riodo diverso dalla data dell'esproprio, riportando poi il dato mone- tario a ritroso mediante uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quo- tazioni di mercato degli immobili: sicché la decisione della Corte, avendo escluso la rilevanza dei comparabili A) e B) sul rilievo della distanza temporale, nonostante la correzione apportata dal c.t.u. mediante un saggio di svalutazione, si appalesa conforme anche a tale principio interpretativo.
Quanto al profilo della erronea inclusione delle quarantotto ces- sioni volontarie, il motivo va, del pari, a contrastare una motivazio- ne che, sebbene stringata, è stata espressa ed è perfettamente comprensibile. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto di discostarsi sul punto dalle conclusioni del proprio c.t.u., ingegner Gemma, osservando che tali cessioni vennero “stipulate in epoca assai vicina all'atto ablatorio, tra il Comune e altrettanti proprietari espropriati” e che esse avevano “ad oggetto analoghi suoli anch'essi inclusi nella me- desima zona P.I.P.”.
La Corte, dunque, ha legittimamente utilizzato le cessioni volon- tarie quale parametro di valutazione aderendo, benché senza citar- lo, all'indirizzo di legittimità secondo il quale nell'individuazione de- gli immobili con caratteristiche affini, l'esigenza di omogeneità ri- chiede il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizza- ti, senza che assuma rilievo la fonte da cui i valori sono tratti, po- tendosi trattare anche di cessioni volontarie di terreni limitrofi di proprietà dello stesso espropriato, purché il giudice di merito, al fi- ne di determinare l'importo dovuto a titolo di indennità di espro- prio, desuma dagli atti riguardanti la procedura approdata alla ces- sione volontaria gli elementi di valutazione del fondo, salve le eventuali correzioni aggiuntive imposte dalla logica espropriativa (così Cass., sez.
I, 13 dicembre 2016, n° 21516). Da ultimo, il motivo lamenta anche l'erronea moltiplicazione per quarantotto del prezzo di tali cessioni, ma anche su questo profilo il mezzo – pur qualificando tale moltiplicazione come “ arbitraria ”, “ingiustificata” e “immotivata” (pagina 23 e 24) – non spiega per- ché la ripetuta applicazione sul mercato di un medesimo prezzo di alienazione non possa fungere da elemento di ponderazione nella valutazione dei suoli ablati: invero, proprio la ripetuta applicazione del medesimo prezzo negli scambi commerciali giustifica il minore peso ponderale attribuito ai diversi valori assunti in altre alienazioni e lo scostamento verso il prezzo più frequentemente adottato nelle transazioni negoziali. 5.- Col secondo motivo – rubricato “ violazione riscontrata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n.
3) c.p.c. - error in iudicando - violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 45 d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni” –i ricorrenti Moncada ed altri lamentano che la Cor- te abbia tenuto presenti i valori di scambio delle quarantotto ces- sioni volontarie, nonostante esse fossero atti sostanzialmente auto- ritativi e non potessero, pertanto, essere considerate come frutto di libera determinazione tra P.A. e privati. 6.-Il mezzo replica un argomento già trattato nel primo motivo ed è inammissibile al pari di quest'ultimo per quanto già detto al precedente paragrafo 4, al quale pertanto si rimanda. 7.- Col terzo mezzo (“ violazione riscontrata ai sensi dell ' art. 360, co. 1, n.
3) c.p.c. - error in iudicando - violazione e falsa ap- plicazione degli arti. 22 e 37 d.p.r. 327 /2001 e successive modifi- cazioni”) i ricorrenti Moncada ed altri deducono che i prezzi delle quarantotto cessioni volontarie non potevano rappresentare il valo- re venale dei suoli espropriati, in quanto esse erano intervenute nel 2003, ossia antecedentemente a Corte cost. n° 348/2007, mentre il decreto di esproprio era del 2008. 8.-Anche questo mezzo è inammissibile. Anzitutto, la questione della anteriorità delle cessioni (o della determinazione del loro prezzo) a Corte cost. n° 348/2007 non ri- sulta dall'ordinanza gravata e, pertanto, i ricorrenti avrebbero do- vuto farsi carico di indicare – a pena di inammissibilità per novità del tema (per tutte:
Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804) –il tempo ed il luogo processuali nei quali essa venne trattata nel giudizio di merito. Secondariamente, la mancata trascrizione delle alienazioni o, comunque, la mancata illustrazione del loro contenuto (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) e, in particolare, delle condizioni negoziali sulla cui base esse vennero concluse, impedisce di comprendere se esse effettivamente non rispecchiassero gli effettivi valori di mercato dei terreni (per un caso simile si veda Cass., sez. I, 13 dicembre 2016, n° 21516, già sopra citata): sicché il mezzo, oltre ad avere un con- tenuto di novità, si appalesa anche privo di autosufficienza. 9.-Si passa ora ad esaminare i motivi di ricorso di Affatato ed altri.
Dunque, col primo motivo– intitolato “ Violazione e falsa appli- cazione delle norme in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione e del giusto processo da definirsi in un ragionevole termine ai fini della effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli arti. 42 e 111 della Costituzione, dell'art. 37 del T.U. sulle espro- priazioni approvato con Dpr n. 32712001, dell'art. 834 c.c., nonché degli artt. 17 e 47 della Carta di Nizza del 2.12.2000 ratificata con la L. n. 47/2005 (ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)” –i ricorrenti Affatato ed altri lamentano che la Corte, pur sostanzialmente rico- noscendo la natura edificatoria dei suoli, abbia liquidato euro 14,48/mq, ossia un importo irrisorio, in quanto congruo per aree agricole.
Inoltre, la Corte, disattendendo le conclusioni del secondo c.t.u., ingegner Gemma e le statuizioni contenute nell'ordinanza collegiale del 28 maggio 2019, avente valore decisorio, avrebbe quantificato il valore dell'indennizzo escludendo i fondi comparabili indicati dal primo consulente ingegner Chiarappa, ed includendo – per contro – i suoli che furono oggetto di cessione volontaria, no- nostante il prezzo di cessione di questi ultimi non potesse qualifi- carsi come frutto di libera contrattazione. Infine, la Corte aveva determinato il valore di euro 14,48/mq mediante il seguente calcolo: 52,00 + 51,67 + 37,00 + 36,05 + 12,00 x 48 : 52, ossia sommando il valore unitario attribuito dai contraenti nei quattro comparabili indicati sub lettere C), D), E) ed F) della relazione Gemma (euro 52,00, 51,67, 37,00 e 36,05) ed il valore delle quarantotto cessioni volontarie (12,00 x 48), dividendo poi il risultato per 52, pari al totale dei comparabili.
Tale metodo era errato, in quanto –a tutto concedere – il valo- re delle cessioni volontarie (euro 12,00/mq) avrebbe dovuto essere considerato una sola volta, mentre col calcolo della Corte il valore dei suoli era stato spostato verso il basso. 10.-Il motivo è privo di pregio, in quanto riprende questioni già esposte con i motivi formulati dai ricorrenti Moncada ed altri e di- sattese nei precedenti paragrafi, ai quali pertanto si rimanda. Giova solo aggiungere che, ai sensi dell'art. 177 cod. proc. civ., le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa: sicché il giudice rimane sempre libero nella decisione definitiva del giudizio, anche nel caso in cui precedenti provvedimenti contenga- no statuizioni di segno diverso. 11.- Col secondo motivo – rubricato “ Nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 111 comma 6 della Costituzione (ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.)” –i ricorrenti Affatato lamentano che la Corte, dopo aver immotivatamente rinnovato la c.t.u. nominando un nuo- vo Ausiliare affinché stimasse i fondi col metodo comparativo, ab- bia anche disatteso le conclusioni di quest'ultimo, a) senza “preci- sare le ragioni relative all'affermata omogeneità dell'indennità of- ferta a quella accertata in esito alla espletata consulenza tecnica, né di motivare l'abnorme differenza tra i relativi importi”;
b) senza motivare le ragioni per le quali si era discostata dalle precedenti sue determinazioni enunciate con l'ordinanza collegiale del 28 maggio 2019, escludendo, peraltro dalla media aritmetica la valu- tazione della Commissione Provinciale;
c) senza motivare le ragioni per le quali riteneva di discostarsi dal parere del c.t.u.;
d) omet- tendo di moltiplicare i valori “per tutti i procedimenti espropriativi definiti in base ai valori unitari delle aree ricadenti nei PIP dei Co- muni limitrofi”. 12.-Il motivo è infondato. Anzitutto, il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnova- zione delle indagini peritali (art. 196 cod. proc. civ.), senza che tale scelta sia sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adegua- ta motivazione (Cass., sez. VI-L, 24 gennaio 2019, n° 2103). Ora, la Corte ha ritenuto che la seconda c.t.u., quella espletata dall'ingegner Gemma, fosse “la più attendibile, perché aderente al- la reale situazione dei suoli oggetto di stima” e perché il Consulente aveva “correttamente ancorato l'analisi e la valutazione dei terreni all'epoca dell'esproprio, avvenuto con decreto n. 494 del 17/7/08, avvalendosi del criterio cd. sintetico-comparativo”.
La rinnovazione della c.t.u. è stata, dunque congruamente mo- tivata e non è qui censurabile. Quanto agli altri profili indicati nel ricorso, essi si traducono so- stanzialmente in una censura di merito alla decisione della Corte territoriale, come tale inammissibile in sede di legittimità. 13.- Col terzo motivo (“ Violazione e falsa applicazione della norma al comma 2° dell'art. 32 e 38 del T.U. sulle espropriazioni approvato con Dpr n. 327/2001 (ex art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.)”), riferibile ai soli ricorrenti Maria Affatato e Giovanni Pon- trelli, questi ultimi censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso il loro diritto all'indennità per le opere eseguite in epoca precedente l'avvio del procedimento, valutate e stimate in contraddittorio tra le parti per euro 21.588,68 in sede di redazione dello stato di consistenza. 14.- Il mezzo è inammissibile, in quanto non censura la ratio decidendidell'ordinanza.
La Corte barese, infatti, ha escluso che fosse dovuto l'importo di euro 21.588,68 in quanto i manufatti (muri di contenimento, im- pianto idrico e cisterna) avevano “soltanto una funzione strumenta- le all'originaria vocazione agricola” dei suoli, che invece erano stati considerati edificabili, con la conseguenza che i beni predetti, “pe- raltro rimossi a seguito dell'espropriazione”, non avevano più alcu- na incidenza sul valore del suolo. Tale snodo logico non è stato sottoposto a critica da parte dei ricorrenti, i quali col mezzo in esame non fanno altro che riproporre la tesi difensiva già disattesa dalla Corte del merito. 15.- Si passa ora all ' esame del ricorso incidentale condizionato del Comune e del Consorzio.
Dunque, con un unico motivo di ricorso i predetti resistenti chiedono (controricorso pagina 19) che “venga disposto il ricalcolo delle quotazioni comparabili' in base ai fattori di correzione che la Corte di Appello non ha preso in considerazione. Tali fattori sono la correzione dei prezzi in base agli errori matematici, il fattore tem- porale, l'esclusione di alcuni comparabili, tutti indicati specificata- mente nelle deduzioni di questa difesa contenute nella predetta memoria integralmente riportate nel presente atto”. 16.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni.
Anzitutto, esso –contrariamente all'art. 366 n° 4 cod. proc. civ. –non indica alcuna norma di diritto su cui si fonda. Il mezzo incidentale è, poi, strutturato in modo anomalo, in quanto nelle poche righe in cui viene enunciato (come già detto, senza indicazione di norme) rimanda alla memoria che il Comune ed il Consorzio avrebbero depositato davanti alla Corte d'appello il 18 febbraio 2020, trascritta alle pagine 5-12 del controricorso del Comune e del Consorzio, nella quale essi avevano evidenziato: (a) un errore di calcolo del c.t.u., che per il comparabile D), zona Ruti- gliano, avrebbe aggiunto, mentre avrebbe dovuto sottrarre, l'indice di raccordo relativo al costo di costruzione (4,89), posto che il suo- lo non sarebbe urbanizzato; (b) un ulteriore errore di calcolo del c.t.u., che per il comparabile F), zona Sannicandro, avrebbe ag- giunto, mentre avrebbe dovuto sottrarre, l'indice di raccordo del rapporto di copertura (12,02); (c) l'inspiegabile pretermissione, da parte del c.t.u., di altri tre comparabili segnalati dal c.t.p. del Co- mune e del Consorzio; (d) l'allineamento dei valori di alienazione dei comparabili, illegittimamente fatto mediante il saggio medio di svalutazione dell1%.
È, nondimeno, evidente che le doglianze sub (a), (b) e (c) ap- paiono prive di autosufficienza, in quanto il controricorso non tra- scrive, nemmeno per sommi capi, la relazione del c.t.u., con la conseguenza che non è possibile accertare se il consulente sia ef- fettivamente incorso negli errori di calcolo indicati e nell'omissione di valutazione di altri comparabili. Quanto alla censura sub (d), non è dato comprendere se i ricor- renti incidentali si lamentino di una motivazione mancante o appa- rente o se si dolgano della violazione di norme di legge: scelta che, ovviamente, non può essere rimessa alla Corte di legittimità.
Le ragioni di inammissibilità sopra esposte assorbono i rilievi di inammissibilità esposti nel controricorso Moncada ed altri alle pagi- ne 3-5 e nel controricorso Affatato ed altri alla pagina 2. 17.- La reiezione dei ricorsi principali di Moncada ed altri e di Affatato ed altri e di quello incidentale del Comune e del Consorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese legali del presen- te grado. Va poi posto a carico di ciascuna parte processuale il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M la Corte