Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Alberto Poli, did not act within the timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, while the opposing parties argued for the appeal's dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and declared the litigation extinguished, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory period of 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7631/2021 R.G. proposto da: POLI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALVISE FONTANIN -ricorrente- contro FALLIMENTO BRONZIN GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORESTE MICHELE FASANO, unitamente all’avvocato FRANCESCO MARIA DIMUNDO -controricorrente- contro INVERNIZZI BEATRICE ARIANNA E INVERNIZZI BARBARA GIORGIA, rappresentate e difese dall'avvocato GIUSEPPE GUASTAMACCHIA -controricorrenti- avverso il DECRETO del TRIBUNALE MILANO n. 708/2021, depositato il 01/02/2021, nel procedimento RG n. 18220/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7631/2021 Numero sezionale 990/2025 Numero di raccolta generale 34817/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 7631/2021 Numero sezionale 990/2025 Numero di raccolta generale 34817/2025 Data pubblicazione 30/12/2025