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Decreto — n. 34814/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-filing within 40 days, triggering automatic withdrawal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 34814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Giuseppe Giuffrida, challenged a lower court judgment against medical entities but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the automatic extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period automatic extinction litigation costs procedural default correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1148/2025, depositata il 09/08/2025, nelle cause riunite RG n.ri 882/2025 e 950/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
1148/2025, depositata il 09/08/2025, nelle cause riunite RG n.ri 882/2025 e 950/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18354/2025 R.G. proposto da: GIUFFRIDA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CONSOLI unitamente all’avvocato FRANCESCO CONSOLI XIBILIA -ricorrente- contro D.IM. DEL DOTT. GIUSEPPE ROMEO SAS E GIUSEPPE ROMEO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO MERENDA -controricorrenti- nonché contro DIM SRL, IN LIQUIDAZIONE, GESTIONE PRESIDI AMBULATORIALI SRL, GIXCO SRL, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' DIM DEL DOTT GIUSEPPE ROMEO SAS, GIUSEPPE GIUFFRIDA, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' DI FATTO DIM DEL DOTT GIUSEPPE ROMEO E GIUSEPPE GIUFFRIDA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1148/2025, depositata il 09/08/2025, nelle cause riunite RG n.ri 882/2025 e 950/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 18354/2025 Numero sezionale 988/2025 Numero di raccolta generale 34814/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 18354/2025 Numero sezionale 988/2025 Numero di raccolta generale 34814/2025 Data pubblicazione 30/12/2025