Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory forty-day period. Khalil Mohamed Taalat Elsayed filed a request for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but did not submit a substantive defense within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings without addressing the merits of the underlying bankruptcy dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4104/2025 R.G. proposto da: KHALIL MOHAMED TAALAT ELSAYED, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIO PICCIAREDDA -ricorrente- contro FALLIMENTO N 9 FANCIULLI INTERNATIONAL TRANSPORT SRL -intimato- e nei confronti di Carlo Fanciulli, rappresentato e difeso dell’avvocato Pera Ferrara e Logistica Essetti srl, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvana Mura -altri intimati- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA n. 14180/2024, depositato il 02/12/2024, nel procedimento RG. n. 277/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4104/2025 Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 34710/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 4104/2025 Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 34710/2025 Data pubblicazione 30/12/2025