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Ordinanza — n. 34639/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to client's withdrawal, ending the legal proceedings without substantive ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34639/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the lawsuit. Antonio Cirillo voluntarily renounced his recourse against Vincenzo Fusco on November 25, 2025, which Fusco accepted on December 1, 2025. Consequently, the court issued an order terminating the proceedings without addressing the merits of the underlying construction dispute or the specific monetary claims.

Regesto Legislator

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Art. 379 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The withdrawal of the appellant extinguishes the appeal proceedings, resulting in the termination of the case without a judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation Court termination of suit voluntary renunciation regresso dell'assicuratore obbligo di restituzione restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 379 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
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Testo completo

o al n.152/2022 R.G. proposto da: CIRILLO ANTONIO, rappresentatoe difeso dall’avv. Giovanni Romano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier 43 -ricorrente – contro pagina FUSCO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Manfredi ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 1 presso lo studio dell’avv. Carlo Picarone -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova , sezione terza civile, n. 1009/2021, pubblicata il 30/9/2021NRG 760/2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025dal Consigliere Silvia Vitrò FATTI DI CAUSA 1) Con ricorso ex art. 702 bis c.pc. depositato il 6/12/2018 Fusco Vincenzo ha convenuto davanti al Tribunale di Massa Cirillo Antonio, deducendo che con precedente sentenza n 670/2011 il Tribunale di Massa - sulla causa relativa alla reciproca contestazione tra v arie parti della violazione d el le distanze legali t r a fabbricati e in cui i convenuti avevano chiamato in causa Cirillo Antonio, qual e direttore dei lavori, e la società Im p redil srl ( impresa esecutrice) - aveva condannatotutte le parti in causa ad arretr are i p ro p r i fabbricati, compensando le spese, e aveva altresì condannato i terzi chiamati , in solido tra loro, a pagare ai propri committenti la somma d €. 120.000e le spese di lite.

Le parti poi erano arrivate a sottoscrivere una scrittura privata di transazione in data 20/9/2016, alla quale avevano partecipato tutti tranneil Cirillo; con questa scritturail Fusco aveva versato a Lucchesi Francesca €. 45.000, a titolo di indennità e spese di lite, e a Mallegni Nedo la somma di €. 25.000,oltre €.400 per la cessione di unastriscia di terreno. Dopo di ciò Fusco Vincenzo ha chiesto al Cirillo il pagamento del 50% dell’importoversato di €. 7 0.400,000 . IlTribunale di Massa ha respinto le domande del Fusco . pagina Con atto di appello notificato il 30/7/2019 Fusco Vincenzo ha impugnato l’ordinanzadel Tribunale di Massa davanti alla Corte d’Appello di Genova.

La Corte d’Appello di Genova ha accolto la domanda , condannando Cirillo Antonio a pagare a Fusco Vincenzo l’importo di €. 33.358,76 a titolo di regresso per effetto dellasurrogazione legale e comunque ai sensi dell’art . 2041 c.c. Cirillo Antonio ha propostoricorso in Cassazione con 4 motivi. Fusco Vincenzoresiste con controricorso. 2)Con atto depositato il 25/11/2025 Antonio Cirillo ha rinunciato al ricorso . Fusco Vincenzo ha accettato tale rinuncia con atto dell’1/12/2025. Consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedimento sulle spese.

P.Q.M La Cortedichiara l’estinzione del giudizio di legittimità . Così deciso in Roma il giorno 19/12/2025nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione. Il Pr