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Ordinanza — n. 34615/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeals for lack of notification proof, ruling failure to submit relata renders recourse inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34615/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three appeals inadmissible because the appellants failed to submit the required notification report (relata) with their authentic copies of the contested judgment. While the opposing party claimed the judgments were notified, the court held that without the relata, this assertion remains unproven and cannot cure the procedural defect. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: The failure to deposit the notification report (relata) with the authentic copy of the judgment renders the appeal inadmissible, as the opposing party's mere assertion of notification without proof does not validate the timeliness of the recourse.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal notification report relata procedural defect burden of proof timeliness of recourse credito nel fallimento opposizione tardiva procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, c.p.c.
11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) I ricorsi sono improcedibili, ex art. 369, co.
Art. 372, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, Law n. 228/2012
Poiché i ricorsi vengono disattesi,sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
art. 327 c.p
Nei loro atti i ricorrenti danno atto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabilel’art. 327 c.p.c.), ma non depositano la relata di notifica, né danno atto di aver effettuato una tale produzione (nei ricorsi si parla solo del deposito della sentenza).
art. 325 c.p
Inoltre, la notifica dei ricorsi non supera la prova di resistenza ( calcolando il termine ex art. 325 c.p.c.a partire dalla pubblicazione della sentenza).
art. 380-bis c.p
art. 372 c.p
art. 369 comma 1 c.p
10676 del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistente dichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”).

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025
Cass. civ., sez. II, n. 10676 del 23/04/2025
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Testo completo

n. 10/2022 R.G. propost i da: Marmi S. Biagio di Bellona Pace Michele e F.lli s.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente in Comiso (RG), strada provinciale Comiso-Caltagirone Km 2, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’avv. Sebastiano Sallemi (SLLSST60H23H163H) del Foro di Ragusa, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Giuseppe Spada in via Piemonte n. 32 pagina Pace Giuseppe, nato a Ragusa (RG) il 4.11.1978 ed ivi residente in via Calabria n. 55 c.f.

PCAGPP78S04H163S, Caruso Teresa, nata a Comiso (RG) il 28.02.1945 ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 308/A c.f. CRSTRS45B68C927E, Pace Palma, nata a Comiso (RG) il 27.10.1969 ed ivi residente in Via San Martino n. 38 c.f. PCAPLM69R67C927E e Pace Patrizia, nata a Ragusa (RG) il 4.02.1972 e residente in Comiso (RG) Contrada Bellona n. 206 c.f. PCAPRZ72B44H163C, tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Davide Di Paola del Foro di Catania, con studio in Catania via Etnea 289 c.f. DPLDVD64H17C351G Corallo Francesca, nata a Comiso (Rg), il 5 Settembre 1949 ed ivi residente nella Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n.40, C.F.:

CRLFNC49P45C927D difesa dall’avv. Sebastiano Sallemi del Foro di Ragusa, con studio nella Via Roma, n.200, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Giuseppe Spada, nella Via Piemonte n.32 -ricorrenti – contro Banca Agricola Popolare di Ragusa, Soc. Coop. per Azioni, corrente in Ragusa (Rg), nel V.le Europa, n.65, P.IVA 0026870881, (di seguito Bapr) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Arturo Schininà, rappresentato e difeso, giusta procura speciale per atto separato in calce al presente atto dall’Avv.

Giovanni Gurrieri (C.F.: GRRGNN47S16H163N), elett. dom. in Roma presso lo studio dell’Avv. Lucia Licitra, nella Via Muzio Clementi, n.70 – (C.F.:LCTLCU81A63H163G) controricorrente FIRE S.p.A., con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. 01787570835, in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di pagina POP NPLs 2019 S.r.l.società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 -intimata - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania , sezione prima civile, n. 1680/2021, pubblicata il 2/8/2021NRG 1346/2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal Consigliere Silvia Vitrò FATTI DI CAUSA 1) Con decreto ingiuntivo n. 454/2013 è stato ingiunto a Marmi S. Biagio di Bellona Pace Michele e F.lli s.n.c. in liquidazione, Pace Giuseppe, Caruso Teresa, Pace Palma, Pace Patrizia e Corallo Francesca il pagamento dell’importo complessivo di € 260.384,66, a titolo di saldo debitore, alla data del 04.01.2011, del c/anticipi n. 113256103e del c/c 128430.

Con l’atto di opposizione la MarmiS. Biagio B ellona di P ace M ichele e f.lli s.n.c. in liquidazione ha eccepitola mancata prova del credito, non avendo la B anca, in sede monitoria, prodotto alcun estratto conto relativo ai due rapporti azionati; ha altresì eccepitoche i due rapporti non avevano avuto origine nel 2004 bensì negli anni 80’ con diversecodifiche e che sin dall’inizio la banca aveva applicato voci mai pattuite o previste da clausole nulle (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,illegittimo tasso ultralegale degli interessi , superamento dei tassi soglia , illegittima applicazione di cms).

Gli opponenti Pace e la Caruso e l’opponente Corallo nei loro atti di opposizione hanno sollevatoeccezioni simili a quelle della debitrice principale . Con sentenza n. 408/2018 notificata il 6.6.2018, il Tribunale di Ragusa ha rigettato le opposizioniaffermando che la B a nca aveva prodotto i contratti del 2004 pagina relativi ai conti di cui al d.i. opposto, nonché gli estratti conto; haescluso che vi fosse la prova dell’unitarietà tra altri conti correnti e quello n. 113256103; diversamente, per il conto c/c n. 128430ha ritenuto: che il conto fosse risalente almeno al dicembre 1993; che vi fosseroin atti gli estratti conto dal 1993 al 1999 e dal 2004;che le nullità fossero state dedotte in modo del tutto generico; che non fosse stata provata la consistenza delle somme percepite dalla banca in ragione delle clausole nulle.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l’usurarietà dei tassi non fosse stata adeguatamente allegata, che la capitalizzazione degli interessi fosse legittima in quanto prevista nei contratti del 2004 e che l’applicazione delle cms non fosse illegittima in quanto approvata per iscritto. Con tre separati atti, tutti notificati il 6.7.2018, la Marmi S. Biagio Bellona di Pace Michele e f.lli s.n.c. in liquidazione, gli eredi del fideiussore Salvatore Pace (e, cioè, Giuseppe Pace, Palma Pace e Patrizia Pace) unitamente a Caruso Teresa, e Corallo Francesca, hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza.

Si è costituita in ciascun procedimento la Banca Agricola Popolare di Ragusa soc coop. a rl e poi si è anche costituitala POP NPLs 2019 S.r.l., in persona della sua procuratrice, la Fire spa. Riuniti i tre appelli,la Corte d’Appello di Catania li ha tutti respinti , considerando nuova e tardiva la deduzionedella Marmi snc secondo cui il contratto risalente al 1993 era privo di formascritta, ritenendo generic he le doglianze circa la cms e la capitalizzazione trimestralee osservando che non avendo la correntista contestato il saldo debitorio pererroridi calcolo, ma per applicazione di clausole nulle, la Banca nonaveva l’onere di produrre tutti gi e/c .

La Corte ha ritenuto infondati anche gli altri appelli per ragioni simili.

2) Gli appellanti hanno proposto ricorso in Cassazione, la Marmi S.Biagio Bellona snc con quattro motivi (diretti a negare la tardivitàdelle sue contestazioni, a sostenere l’obbligo dellaCorte d’Appello di pronunciarsi sulla nullità d el le clausole pagina e a contestare l’erronea interpretazione degli atti giudiziari da parte della Corte), i sig.riPace e la sig.ra Caruso con tre motivi ( sostenendo l’erronea statuizione de l Tribunalein ordine alla tardività della loro domanda di nullità de l le fideiussioni e in ordine alla tardività dell’ eccezione di nullità delle condizioni economiche e contestando la decisione della Corte circa l’assenza di necessità della produzione degli e/c da parte della Banca) e la sig . ra Corallo con un motivo (circa l’ erronea interpretazione degliatti giudiziari da parte della Corte).

La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha resistito con controricorso. LaFire spa non si è costituita. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) I ricorsi sono improcedibili, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., per mancato deposito della notifica della sentenza. Nei loro atti i ricorrenti danno atto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabilel’art. 327 c.p.c.), ma non depositano la relata di notifica, né danno atto di aver effettuato una tale produzione (nei ricorsi si parla solo del deposito della sentenza). Né la relata di notifica risulta prodotta dalle parti controricorrenti.

Inoltre, la notifica dei ricorsi non supera la prova di resistenza ( calcolando il termine ex art. 325 c.p.c.a partire dalla pubblicazione della sentenza). L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante della Cassazione. Secondo Cass. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “ nel giudizio di cassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso-sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“. pagina Cass. civ., sez.

I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art.325 c.p.c.e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato”.

Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del 20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”), Cass. civ., sez.

III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la pagina relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso”), Cass. civ., sez.

II, n. 10676 del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistente dichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”).

2) I ricorsi vanno,pertanto, dichiarati improcedibil i. Le spese per ciascun ricorso seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché i ricorsi vengono disattesi,sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibili i ricorsi e condanna ciascuna delle tre parti ricorrenti a rimborsare alla parte controricorrente Banca Agricola Popolare di Ragusale spese del presente giudizio, che liquida in €. 4.500 ciascuno, oltre a € . 200 ciascuno,per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle tre parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. pagina Cos