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Ordinanza — n. 34495/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects material errors in a prior ruling regarding party names, dates, and amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34495/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a request to correct material errors in a previous ruling dated July 2024. The appellant identified specific inaccuracies concerning the year of a prior judgment, the competent court location, the parties involved, and the outcome of an appeal. The court ruled that these were clear clerical mistakes regarding case data and party identification, necessitating their correction in the original document.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The court may correct material errors in its own rulings regarding party names, dates, or amounts when they constitute clear clerical mistakes evident from the case files.

Parole chiave

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material errors clerical correction party identification judicial ruling cassation procedure case data counsel request protezione del clima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19530/2024 proposto da: AIR CLIMAs.r.l., in persona del legale rappres. p.t. rappresentat a e difes a dall’avv. Giuseppe Angelosanto,per procura speciale in atti -ricorrente- contro SPV PROJECT 1904 s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;UNICREDIT s.p.a. e per essa, quale mandataria per la gestione del credito DO BANK s.p.a; -intimate - avverso l’ordinanza n. 18514 /202 4 pronu nciata dalla Corte di Cassazione, pubblicata in data 08/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE La Air Clima s.r.l. ha chiesto la correzione di varierrori materiali contenuti nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 18514/2024. In particolare, la ricorrente assume che:

a) al punto n. 1 di pagina 2, nella frase “con sentenza del 2019 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda proposta dalla Delta Soluzioni s.r.l. nei confronti della BancaToscana s.p.a., poi confluita nella MPS s.p.a.” vi sono i seguenti errori: la sentenza di che trattasi è riferibile all’anno 2017 e non 2019, ed il Tribunale è quello di Cassino enon di Teramo; la domanda è stata proposta dalla Air Clima s.r.l., non dalla Delta Soluzioni s.r.l., nei confronti della Unicredit s .p.a ., e per essa quale mandataria per la gestione del credito DoBank s.p.a., non nei confronti della Banca Toscana s.p.a., (poi confluita nellaMPS s.p.a.);

b) al punto n. 1 di pagina 2, vanno espunte le parole “pari a euro 21.142,57”;

c) al punto n. 3 di pagina 2, nella frase “con sentenza del 12.11.19, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla Delta Soluzioni srl”, vi sono i seguenti errori: la sentenza della Corte di Appello di Roma è datata 04/06/2020 e non 12/11/2019 (n. 2838/2020) e la Corte territoriale accoglieva (non rigettava) l’appello proposto dalla Unicredit;

d) al punto n. 4 di pagina 3, nella frase “La Delta Soluzioni s.r.l. ricorre in cassazione con quattro motivi. MPS s.p.a. non spiega difese” vi sono due errori: il primo riguarda la parteche ricorre in Cassazione, in quanto è la Air Clima s.r.l. e non la Delta Soluzioni s.r.l.; il secondo riguarda la parte resistente che è la Unicredit s.p.a. e non la MPS s.p.a.

e) a pagina 7, nella frase “Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione” è errata la Corte territorialmentecompetente; la causa deve essere rinviata dinnanzi la Corte d’Appello diRoma e non quella de L’Aquila. Con ordinanza interlocutoria depositata il 4.4.2025 il collegio rinviava la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 30 per la notifica del ricorso. Non spiegano difese le parti intimate, alle quali il ricorso è stato regolarmente notificato. RITENUTO CHE Il ricorso va accolto, emergendochiaramente dall’ordinanza impugnata tutti gli errori materiali segnalati.

Al riguardo, non è dubbio che vengano in rilievo errori materiali, trattandosi di sviste o lapsus calami circa l’indicazione delle parti in causa, del provvedimento impugnato in appello e dei dati di causa, come si evince agevolmente dalla lettura degli atti di causa. Pertanto, deve procedersi alla correzione dei suddetti errori materiali, come da dispositivo. P.Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso, dispone la correzione dei seguenti errori materiali contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 18514/2024, depositata in data 08.07.2024:

a) al punto n. 1 di pagina 2laddove è scritto “2019”e “Teramo”, deve leggersi ed intendersi “2017”e “Cassino”; laddove è scritto “Delta Soluzioni s.r.l. nei confronti della Banca Toscana, poi confluita nella MPS s.p.a.”, deve leggersi ed intendersi “Air Clima s.r.l. nei confronti della Unicredit s .p.a., e per essa quale mandataria per la gestione del credito,DoBank s.p.a.”; b)al punto n. 1 di pagina 2, vanno espunte le parole “pari a euro 21.142,57”;

c) al punto n. 3 di pagina 2, laddove è scritto“con sentenza del 12.11.19, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla Delta Soluzioni srl”, deve leggersi ed intendersi “con sentenza del 4.6.2020, la Corte territoriale accoglieva l’appello dell’Unicredits.p.a.”;

d) al punto n. 4 di pagina 3, laddove è scritto“La Delta Soluzioni s.r.l.” e “ MPS s.p.a.”, deve leggersi ed intendersi “L’Air Clima s.r.l.” e“Unicredit”;

e) a pagina 7, laddove è scritto “Corte d’appello dell’Aquila”, deve leggersi ed intendersi“Corte d’appello di Roma”. Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza a margine del provvedimento oggetto di correzione. Così d