Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a university sports center, had not responded to the proposal to define the judgment, while the respondent argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant civil procedure code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the judgment within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6958/2022 R.G. proposto da: FALLIMENTO C.U.S. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI CHIETI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MONTANINO -ricorrente- contro GUMP SERVICE S.A.S. DI D’INTINO GRAZIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERO SANDULLI, unitamente agli avvocati PIERLUIGI PENNETTA, PAOLA TULIPANI -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CHIETI al n. 855/2022, depositato il 28/01/2022, nel procedimento RG. n. 300/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6958/2022 Numero sezionale 981/2025 Numero di raccolta generale 34481/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 6958/2022 Numero sezionale 981/2025 Numero di raccolta generale 34481/2025 Data pubblicazione 29/12/2025