Decreto — n. 34479/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12636/2023 R.G. proposto da: INNOCENTI DONATELLA, CHIARONI MASSIMO, rappresentati e difesi dall'avvocato VITTORIO BOLOGNI -ricorrenti- contro ABITCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SANTARCANGELO -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PRATO n. 2604/2023, depositato il 18/05/2023, nel procedimento RG. n. 529/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34479/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 12636/2023 R.G. proposto da: INNOCENTI DONATELLA, CHIARONI MASSIMO, rappresentati e difesi dall'avvocato VITTORIO BOLOGNI -ricorrenti- contro ABITCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SANTARCANGELO -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PRATO n. 2604/2023, depositato il 18/05/2023, nel procedimento RG. n. 529/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12636/2023 R.G. proposto da: INNOCENTI DONATELLA, CHIARONI MASSIMO, rappresentati e difesi dall'avvocato VITTORIO BOLOGNI -ricorrenti- contro ABITCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SANTARCANGELO -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PRATO n. 2604/2023, depositato il 18/05/2023, nel procedimento RG. n. 529/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 12636/2023 Numero sezionale 980/2025 Numero di raccolta generale 34479/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.750 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12636/2023 Numero sezionale 980/2025 Numero di raccolta generale 34479/2025 Data pubblicazione 29/12/2025