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Decreto — n. 34465/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34465/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34465/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6554- 20 25 R.G. proposto da: VARRIALE AURELIO -c.f. VRRRLA48S07F839U – rappresenta to e dife so in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso dall’avvocato Francesco Maria Capitanio che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via U. Bartolomei, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Francesco Saverio Ivella. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO -c.f./p.i.v.a. 04701800650 – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell’avvocato Pierpaolo Pesce che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale allegata in calce al contro ricorso.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 34465/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 6554- 20 25 R.G. proposto da: VARRIALE AURELIO -c.f. VRRRLA48S07F839U – rappresenta to e dife so in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso dall’avvocato Francesco Maria Capitanio che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via U. Bartolomei, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Francesco Saverio Ivella. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO -c.f./p.i.v.a. 04701800650 – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell’avvocato Pierpaolo Pesce che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale allegata in calce al contro ricorso.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'istanza giudiziaria tacita revoca dell'opposizione rinuncia all'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.785/2024 della Corte d’Appello di Salerno ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6554- 20 25 R.G. proposto da: VARRIALE AURELIO -c.f. VRRRLA48S07F839U – rappresenta to e dife so in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso dall’avvocato Francesco Maria Capitanio che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via U. Bartolomei, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Francesco Saverio Ivella. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO -c.f./p.i.v.a. 04701800650 – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell’avvocato Pierpaolo Pesce che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale allegata in calce al contro ricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.785/2024 della Corte d’Appello di Salerno ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,il 26 di