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Decreto — n. 34463/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 34463/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Hotel Biancaneve, challenged a lower court judgment against the Ministry of Enterprises, while the counter-appellant, Agenzia di Sviluppo Simeto Etna, remained formally notified. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and Article 391 to extinguish the proceedings, ordering the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term deems the appeal withdrawn and extinguishes the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit procedural default costs allocation tempestività dell'inoltro diritto di ottenere una decisione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.
INTIMATA avverso la sentenza n.437/2024 della Corte d’Appello di Catania ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, 2° co., c.p.c.
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
INTIMATA avverso la sentenza n.437/2024 della Corte d’Appello di Catania ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20916- 20 24 R.G. proposto da: HOTEL BIANCANEVE di FESCO GIUSEPPE –p.i.v.a. 02348060878 – in persona di Giuseppe Fesco – c.f. FSCGPP52T02C351E - elettivamente domiciliato in Catania, alla via Etnea, n. 183, presso lo studio dell’avvocato Fabio Lo Presti che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY -c.f.80230390587 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege.

CONTRORICORRENTE AGENZIA di SVILUPPO SIMETO ETNA s.c. a r.l. - p . i . v.a. 03541150870 – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n.437/2024 della Corte d’Appello di Catania ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve, limitatamente al rapporto tra la parte ricorrente ed il Ministero,provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (l’ “ Agenzia di Sviluppo Simeto Etna ” è rimasta intimata, sicché nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta);

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; Così deciso in Roma,i