Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Hotel Biancaneve, challenged a lower court judgment against the Ministry of Enterprises, while the counter-appellant, Agenzia di Sviluppo Simeto Etna, remained formally notified. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and Article 391 to extinguish the proceedings, ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term deems the appeal withdrawn and extinguishes the cassation proceedings.
Parole chiave
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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20916- 20 24 R.G. proposto da: HOTEL BIANCANEVE di FESCO GIUSEPPE –p.i.v.a. 02348060878 – in persona di Giuseppe Fesco – c.f. FSCGPP52T02C351E - elettivamente domiciliato in Catania, alla via Etnea, n. 183, presso lo studio dell’avvocato Fabio Lo Presti che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY -c.f.80230390587 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege.
CONTRORICORRENTE AGENZIA di SVILUPPO SIMETO ETNA s.c. a r.l. - p . i . v.a. 03541150870 – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n.437/2024 della Corte d’Appello di Catania ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve, limitatamente al rapporto tra la parte ricorrente ed il Ministero,provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (l’ “ Agenzia di Sviluppo Simeto Etna ” è rimasta intimata, sicché nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta);
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; Così deciso in Roma,i