Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Gallo Vincenzo, did not act to preserve the right to appeal against the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1897/2025 R.G. proposto da: GALLO VINCENZO, elettivamente domiciliato in LATINA VIA DIAZ 14 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PENNACCHIA CRISTIANO (PNNCST68S17D708F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI - DOM. DIGITALE PIAZZA S. MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE N. 1, presso lo studio dell’avvocato ROCCO DI TORREPADULA NICOLA (RCCNCL59A11F839M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2444/2024 depositata il 04/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1897/2025 Numero sezionale 974/2025 Numero di raccolta generale 34456/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 1897/2025 Numero sezionale 974/2025 Numero di raccolta generale 34456/2025 Data pubblicazione 29/12/2025