Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 34455/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34455/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34455/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7224/2025 R.G. proposto da: BURGARELLA DARIO, elettivamente domiciliato in TRAPANI VIA COTTONE 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ARDAGNA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in TRAPANI VIA MARINELLA N. 11 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LUIGI BATTAGLINI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.5/2025 depositata il 02/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34455/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 7224/2025 R.G. proposto da: BURGARELLA DARIO, elettivamente domiciliato in TRAPANI VIA COTTONE 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ARDAGNA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in TRAPANI VIA MARINELLA N. 11 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LUIGI BATTAGLINI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.5/2025 depositata il 02/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
condanna al pagamento pecuniario mancato versamento dell'anticipo spese controprestazione spese di esecuzione pagamento degli arretrati opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
DIG., presso lo studio dell’avvocato LUIGI BATTAGLINI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.5/2025 depositata il 02/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7224/2025 R.G. proposto da: BURGARELLA DARIO, elettivamente domiciliato in TRAPANI VIA COTTONE 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ARDAGNA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in TRAPANI VIA MARINELLA N. 11 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LUIGI BATTAGLINI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.5/2025 depositata il 02/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7224/2025 Numero sezionale 973/2025 Numero di raccolta generale 34455/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/11/2025 Il Consigliere delegato Mauro Di Marzio Numero registro generale 7224/2025 Numero sezionale 973/2025 Numero di raccolta generale 34455/2025 Data pubblicazione 29/12/2025