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Ordinanza — n. 34292/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by accepting digital scanned power of attorney as valid special power under art. 83 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34292/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by L'Isolotto Soc. Coop. against a lower court ruling that declared the appeal inadmissible due to a defective power of attorney. The appellant argued that a digital copy of a paper power of attorney, sent via PEC, constituted a valid special power under Article 83 of the Code of Civil Procedure. The court agreed, ruling that such digital allegations integrate the special power requirement when no explicit exclusion of the appeal intent exists. Consequently, the lower court's dismissal was overturned, and the case was remitted to the Court of Appeal of Naples.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3, c.p.c.; In digital native proceedings, a digital copy of a paper special power of attorney sent via PEC or inserted in the electronic docket constitutes a valid special power if it lacks expressions excluding the intent to file the appeal.

Parole chiave

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digital procedural acts special power of attorney electronic filing validity inadmissibility of appeal Code of Civil Procedure procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo la Cooperativa si duole della violazione dell'art. 83 del cod.
Art. 18, quinto comma, del d.m. n° 44 del 2011
di notifica dell'impu- gnazione e tale formalità sarebbe sufficiente per considerare la procura stessa congiunta all'atto d'appello, come prevede l'art. 18, quinto comma, del d.m. n° 44 del 2011.
Art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
al suo difensore, avvocato Osvaldo Bellocchio, ed aveva assegnato un termine (ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.) sino al 15 maggio 2023 per consentire all'appellante di sanare il vizio rilevato.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un. 2077 del 2024
Cass., sez. un. 2075 del 2024
Cass., sez. I, 25/06/2025, n. 17017
Cass., sez. 3, 3/03/2025, n. 5610
Da tale orientamento, riferibile anche alla procura conferita per il giudizio di appello(Cass., sez. 3, 3/03/2025, n. 5610), il Collegio non ha alcun motivo di discostarsi.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 11103del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da L'Isolotto Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra Assunta Palladino, con sede in Caserta, Piazza A. Ruggiero n. 3, p.iva: 02385540618, rapp.ta e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Osvaldo Bellocchio (c.f.: BLL SLD 57E24 B963L) –il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi all'indi- rizzo p.e.c.: osvaldo.bellocchio@avvocatismcv.it, e avvocato Osvaldo Bellocchio in proprio. Ricorrenti contro Comune di Casagiove, in persona del Sindaco p.t., con sede in Casagiove (CE) via Jovara n. 56, C.F./P.Iva 00151070612, rappre- sentato e difeso, giusta procura rilasciata su atto separato ed alle- gato al controricorso e giusta determinazione RCG n. 295/2024 del 21.05.2024 dall'Avv. Ferdinando Mancini, C.F. MNC FDN 74B05 B963A, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) trav. via Mario Fiore n. 17, ed elett.te dom.to presso l'Ing. Fabio Scarcelli in Roma via Fidene n.

19. Ai fini delle comunicazioni indica il seguente nu- mero di fax 0823-848292, nonché indica la seguente pec: studiole- galemancini@pec.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 4599 deposi- tata il 30 ottobre 2023. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dottor Alberto Cardino, che ha chie- sto l'accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.- Con la sentenza indicata in intestazione , la Corte d ' appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da L'Isolotto soc. coop. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere, con cui l'appellante era stata condannata a paga- re al Comune di Casagiove la quota del 42,07% delle maggiori somme versate dall'Ente locale per l'espropriazione di suoli succes- sivamente assegnati in superficie alla predetta Cooperativa e ad al- tri beneficiari. 2.- In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato in prima udienza la nullità della procura rilasciata da L'Isolotto soc. coop. al suo difensore, avvocato Osvaldo Bellocchio, ed aveva assegnato un termine (ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.) sino al 15 maggio 2023 per consentire all'appellante di sanare il vizio rilevato.

Sennonché, tale termine perentorio non era stato osservato, giacché l'appellante aveva depositato la nuova procura solo il 12 giugno 2023. D'altro canto, l'originaria procura –rilasciata su supporto carta- ceo, con firma autenticata dal difensore, e quindi scansionata ed al- legata per immagine alla p.e.c. di notifica del gravame – era priva di qualunque specifico riferimento al processo d'appello, con la con- seguenza che, non trattandosi di procura speciale, la firma del le- gale rappresentante della Cooperativa avrebbe dovuto essere au- tenticata da notaio e non dal difensore. 3.- Propone ricorso per cassazione L ' Isolotto soc. coop. , affi- dando il gravame ad un solo motivo, illustrato da memoria.

Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità del ricorso e comunque per il suo rigetto. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza ca- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo la Cooperativa si duole della violazione dell'art. 83 del cod. proc. civ. Come stabilito da Cass., sez. un. 2077 e 2075 del 2024, la pro- cura sarebbe stata spedita nella stessa p.e.c. di notifica dell'impu- gnazione e tale formalità sarebbe sufficiente per considerare la procura stessa congiunta all'atto d'appello, come prevede l'art. 18, quinto comma, del d.m. n° 44 del 2011.

In ogni caso, l'invalidità della procura d'appello non avrebbe po- tuto determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, dato che nel fascicolo telematico era presente la valida procura del primo grado che conferiva al difensore anche il potere di proporre gravame. 5.-Il motivo – supportato anche dalla condivisibilissima requisi- toria del Procuratore generale –è pienamente fondato. Come stabilito daquesta Corte a Sezioni Unite con la sentenza 19 gennaio 2024, n° 2077, in fattispecie del tutto analoga alla pre- sente, in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione au- tografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura specia- le apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida, in difetto di espressioni che univoca- mente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (nel medesimo senso, successivamente, Cass., sez.

I, 25/06/2025, n. 17017). Da tale orientamento, riferibile anche alla procura conferita per il giudizio di appello(Cass., sez. 3, 3/03/2025, n. 5610), il Collegio non ha alcun motivo di discostarsi. Tanto premesso, giova anche osservare che nessun rilievo ha la mancata contestazione, col motivo in esame, dell'ulteriore ratio de- cidendidella Corte, secondo la quale la seconda procura venne rila- sciata a termine perentorio scaduto: infatti, premesso che già la prima procura speciale doveva considerarsi valida, è evidente che la Corte non potesse nemmeno assegnare un termine perentorio per depositarne un'altra in giudizio.

Alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla Corte d'appel- lo di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napol