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Ordinanza — n. 34246/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missing summary of facts and procedural acts under Art. 366 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34246/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bff Bank s.p.a. against the Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina inadmissible. The court found the appeal lacked the mandatory summary of substantive and procedural facts required by Article 366, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficient to allow the Supreme Court to verify the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: The appeal must contain a concise summary of the substantive and procedural facts; its absence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal summary facts requirement procedural acts disclosure Code Civil Procedure Cassation inadmissibility credito di contributi offesa al credito credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 3 c.p.c.
I mezzi, pertanto, sono anche privi di autosufficienza, non es- sendo stato osservato l'art. 366 n° 6 cod.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
I mezzi, pertanto, sono anche privi di autosufficienza, non es- sendo stato osservato l'art. 366 n° 6 cod.
d.m. n° 55 del 2014
6.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna al- la rifusione delle spese del presente grado in favore della contro- parte, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m.
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indetermi- nato della lite (ma superiore ad euro 780 mila) – si rimanda al di- spositivo che segue.
Art. 13 comma 1-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del P residente della R e- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. I, 19 aprile 2024, n° 10594
In terzo luogo, è noto (Cass., sez. I, 19 aprile 2024, n° 10594; Cass., sez.
Cass., sez. II, 26 agosto 2020, n° 17767
I, 19 aprile 2024, n° 10594; Cass., sez. II, 26 agosto 2020, n° 17767; Cass., sez.
Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n° 18316
II, 26 agosto 2020, n° 17767; Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n° 18316) che nel ricorso per cassazione è essenziale il re- quisito, prescritto dall'art.
Cass., sez. I, 3 novembre 2020, n° 24432
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 19309del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Bff Bank s.p.a. – nuova denominazione di Banca Farmafactoring S.p.A. - (C.F. 07960110158), con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore avv. Mario Gustato e del Procuratore dott. Andrea Benettin,in virtù dei poteri loro conferiti con scrittura privata autenticata dal Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresen- tata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall'avv.

Miche- le Del Bene (C.F.: DLBMHL76S24F912G - m.delbene @ avvocatino - cera-pec.it) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all'indirizzo PEC m.delbene@avvocatinocera-pec.it e/o al numero di fax 02- 57760400 – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Linneo 8. Ricorrente contro Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides, 2, C.F. e P. IVA 01337320327, in persona del Direttore Generale e legale rappre- sentante Dott.

Antonio Poggiana, rappresentata e difesa dall'avvo- cato Diego Modesti del foro di Udine (c.f. MDS DGI 66H09 L144M; p.e.c. per tutte le comunicazioni e notificazioni nel corso del proce- dimento: diego.modesti@avvocatiudine.it; posta elettronica ordina- ria: segreteria@modesti-associati.it; telefax: 0431/372086), abili- tato al patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione ed eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD), Piazzale del Porto, 5, in virtù di procura speciale allegata al controricorso e decreto di affidamento incarico n. 627/2024.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n° 240 deposi- tata il 28 maggio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-Bff Bank s.p.a., già Farmafactoring s.p.a., conveniva davan- ti al Tribunale di Trieste l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, deducendo di essere cessionaria di crediti per forniture di materiali e servizi sanitari e chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di euro 1.379.827,58, oltre ad una serie di importi a titolo di interessi, rivalutazione e tardivo pagamento: importo capi- tale poi ridotto in corso di causa ad euro 319.020,76. 2.-Il primo giudice rigettava la domanda rilevando che l'attrice aveva prodotto in giudizio in modo del tutto confusionario una serie di elenchi di difficoltosa comprensione, con numerazioni duplicate e contenente tabelle, sottocartelle e files: documentazione tutta ini- donea a comprovare la sussistenza dei crediti azionati.

La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Trieste, la quale rilevava che – prima ancora della caotica produzione do- cumentale, nella quale peraltro mancavano le fatture (sostituite da elenchi) ed i singoli contratti – era mancata la specifica allegazione dei fatti costitutivi di ciascun credito ceduto. 3.-Ricorre per cassazione Bff, affidando il gravame a tre mezzi. Resiste l'Azienda sanitaria, che conclude per l'inammissibilità del gravame e comunque per la sua infondatezza. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza ca- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ.

Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.-Col primo motivo di ricorso Bff deduce “ violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189 –190 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 nonché n. 4 c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione carente, per avere ritenuto che Bff non avrebbe allegato e provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda”. Col secondolamenta “violazione e falsa applicazione degli artt.115-116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189 – 190 c.p.c. in re- lazione all'art. 360 comma 1 n. 3 nonché n. 4 c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione ca- rente, per avere ritenuto che Bff non avrebbe allegato e provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda”.

Col terzo si duole della “ violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189 – 190 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 nonché n. 4 c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione carente, per avere ritenuto che Bff non avrebbe allegato e provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda”. 5.-Il ricorso è inammissibile per più ragioni. Anzitutto, come è dato notare dalla semplice lettura dei motivi, l'intitolazione dei mezzi è sempre identica e si risolve in una censu- ra stereotipata, senza alcun aggancio alla ratio decidendi della sen- tenza gravata, che è consistita nella reiezione dell'appello sul rilievo (come già detto nella precedente parte narrativa della presente or- dinanza) della totale mancanza di enunciazione degli elementi co- stitutivi dei singoli crediti azionati: snodo logico che la ricorrente ben si guarda dal censurare e che, per contro, avrebbe dovuto es- sere contrastato mediante la trascrizione della citazione di primo grado.

Secondariamente, nel corpo dei motivi Bff non fa altro che do- lersi del mancato esame da parte dei giudici di merito di una serie di documenti sommariamente menzionati in ricorso, ai quali la ri- corrente rimanda, in totale assenza di alcuna trascrizione. I mezzi, pertanto, sono anche privi di autosufficienza, non es- sendo stato osservato l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ., a mente del quale il ricorso deve contenere la specifica indicazione per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e l'illustrazione del loro contenuto rilevante.

In terzo luogo, è noto (Cass., sez. I, 19 aprile 2024, n° 10594; Cass., sez. II, 26 agosto 2020, n° 17767; Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n° 18316) che nel ricorso per cassazione è essenziale il re- quisito, prescritto dall'art. 366, n° 3, cod. proc. civ., dell'esposizio- ne sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da ef- fettuarsi necessariamente in modo sintetico. La relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fonda- tezza delle censure proposte.

Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali del- le parti,con l' indicazione degli atti con cui sono stati formulati cau- sa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o com- plessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Ora, sol che si legga l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, si può agevolmente notare che è stata totalmente pre- termessa la sommaria esposizione del giudizio di primo grado e in particolare dell'atto introduttivo e della comparsa di risposta della controparte, nonché le statuizioni rese dal primo giudice e la censu- ra delle stesse effettuata davanti al giudice d'appello.

Non aiuta in tal senso neppure la lettura dei motivi di ricorso, anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli ar- gomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., sez. I, 3 novembre 2020, n° 24432). 6.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna al- la rifusione delle spese del presente grado in favore della contro- parte, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indetermi- nato della lite (ma superiore ad euro 780 mila) – si rimanda al di- spositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del P residente della R e- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del decreto del P residen