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Ordinanza — n. 34211/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and improper re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34211/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to specify how the appellant's arguments were presented in the lower court and for attempting to re-evaluate factual findings. The appellant argued that the appellant was not personally liable because the contract was for a political candidate rather than the party, but the court found this claim contradicted the evidence of the appellant's signature and approval of invoices. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of the documents and the resulting personal liability was correct and could not be challenged on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 386 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific allegations regarding the lower court's reasoning or attempts to re-evaluate factual findings reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity re-evaluation of facts personal liability unrecognized association solidary debt political party costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
per violazione dell’art.38 c.c., per avere la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità patrimoniale solidale del ricorrente, erroneamente applicato l’art. 38 c.c., laddove, semmai, nella fattispecie sarebbe stato applicabile l’art.
Art. 386 c.p.c.
Art. 645 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
per violazione dell’art.38 c.c., per avere la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità patrimoniale solidale del ricorrente, erroneamente applicato l’art. 38 c.c., laddove, semmai, nella fattispecie sarebbe stato applicabile l’art.
art. 38 c.c
per violazione dell’art.38 c.c., per avere la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità patrimoniale solidale del ricorrente, erroneamente applicato l’art. 38 c.c., laddove, semmai, nella fattispecie sarebbe stato applicabile l’art.
art. 1398 c.c
38 c.c., laddove, semmai, nella fattispecie sarebbe stato applicabile l’art. 1398 c.c.
artt. 38 c.c
per violazione degli artt. 38 c.c.
art. 2697 c.c
per tutto l’importo ingiunto, violato l’art. 2697 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18217/2023 R.G. proposto da : LABOZZETTA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MELIADO', -ricorrente- contro ACTIVES S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato RODOLFO ROMEO unitamente all’avvocato ANDREA GRECO, -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 159/2023depositata il 23/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 159/2023, pubblicata il 23/2/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 2013, di rigetto dell’opposizione ex art.645 cp.c. promossa da Antonio Labozzetta nei confronti di Actives srl avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale medesimo, con il quale gli si era ingiunto di pagare, in qualità di responsabile della Segreteria Politica Partito Popolare Europeo per il candidato Dott.Valter La Vitola, l’importo di € 176.814, 43, a titolo di corrispettivo pattuito di un servizio pubblicitario per la campagna elettorale del 2004, documentato da sei fatture.

In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte d’appello, in punto di eccepita carenza di legittimazione passiva dell’appellante Labozzetta (per essere stato il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del Partito Popolare europeo e non del Labozzetta in proprio), ha osservato che: -nel corso del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c., era stato provato, sia mediante prova documentale che mediante escussione di testi, che il Labozzetta aveva conferito incarico di eseguire le attività pubblicitarie, sottoscrivendo per approvazione il preventivo proposto da Actives srl, aveva approvato le fatture che, a seguito della attività, gli venivano inoltrate nonché le ulteriori attività richieste in epoca successiva alla redazione del predetto preventivo, vistando anche le successive fatture, senza mai disconoscere alcuna delle sottoscrizioni apposte sulle fatture esibite dalla società Actives per accettazione e conferma del lavoro svolto; - in tal modo, il Labozzetta, non avendo indicato, al momento dell’apposizione della propria firma, la veste o qualità nella quale agiva, era diventato personalmente parte del rapporto obbligatorio insorto con la Actives srl e, conseguentemente, legittimato passivo nel presente giudizio; - neppure risultava dimostrato che il Labozzetta avesse agito in veste di amministratore di un partito politico, non essendovi in atti alcun mandato, alcuna delega, alcuna delibera e/o decisione di alcun organo del partito politico che ha usufruito del servizio reso e non essendo sufficiente che qualcuno si qualifichi alla stregua di rappresentante di un certo soggetto fisico (il candidato) o giuridico (partito politico) di cui si dichiari organo (persino componente), perché l’obbligazione sia direttamente addebitabile a tale soggetto; -essendo emerso invece che il Labozzetta ha svolto attività negoziale - a suo dire - per conto del partito politico, e che l’attività si è concretizzata con la creazione di rapporti obbligatori, non era possibile escludere né la legittimazione passiva del Labozzetta nel presente giudizio né la responsabilità personale e solidale dello stesso, ex art. 38, co. 2 c.c., per le obbligazioni assunte con la Actives, in quanto, secondo tale disposizione, delle obbligazioni assunte dall’associazione non riconosciuta – in forza della equiparazione, ai partiti politici - rispondono solidalmente e personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa.

In ordine poi alla contestazione circa il fatto che solo due delle fatture azionate dalla Actives srl erano state controllate e siglate da Labozzetta (la 16/T per € 6.436,80 e la 17/T per € 3.979,00), entrambe del 15/06/2004 e che nessuna delle altre fatture emesse, recava la sigla per approvazione del Labozzetta, né erano mai state sottoposte a lui per un controllo, e circa la circostanza che la Actives non avesse provato l’attività svolta relativamente alle fatture non siglate, la doglianza era infondata, in quanto: - l’apposizione della firma sul preventivo equivaleva ad accettazione da parte del cliente e, nella specie, si trattava di «preventivo variabile in quanto tiene conto del costo orario e del chilometraggio ma non specifica la cifra finale che sarà calcolata sulla base delle ore svolte e dei chilometri effettivamente compiuti»; - doveva ritenersi raggiunta la prova sia della fonte negoziale, mediante produzione documentale (preventivo sottoscritto) e testimoniale (entrambi i testimoni erano presenti alla sottoscrizione del preventivo), sia dell’esecuzione delle prestazioni, sempre in forza di prova documentale e testimoniale.

Avverso la suddetta pronuncia, Antonio Labozzetta propone ricorso per cassazione, notificato il 20/9/2023, affidato a tre motivi, nei confronti di Actives srl (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la nullità e/o illegittimità della sentenza, ex art. 360, 1° comma, n.3 c.p.c. per violazione dell’art.38 c.c., per avere la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità patrimoniale solidale del ricorrente, erroneamente applicato l’art. 38 c.c., laddove, semmai, nella fattispecie sarebbe stato applicabile l’art. 1398 c.c. ;

b) con il secondo motivo, la nullità e/o illegittimità della sentenza, ex art. 360, 1°comma, n.3 c.p.c. per violazione degli art. 38 c.c., 100 c.p.c. e della L. 515/1993, per avere la Corte di Appello ritenuto il ricorrente responsabile solidalmente ex art. 38 c.c. mentre avrebbe dovuto dichiarare la «Segreteria Politica Dott. Walter Lavitola», soggetto per il quale il ricorrente non aveva posto in essere alcuna attività negoziale;

c) con il terzo motivo, la nullità e/o illegittimità della sentenza, ex art. , 1° comma, n.3 c.p.c. per violazione degli artt. 38 c.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità patrimoniale solidale del ricorrente ex art. 38, 2° co. c.c. per tutto l’importo ingiunto, violato l’art. 2697 c.c. laddove si è ritenuta raggiunta la prova della obbligazione solidale del Labozzetta relativamente alle fatture n. 12/T, 13/T, 14/T e 15/T del 2004. Assume il ricorrente, in punto di applicazione dell’art.38 c.c., che è necessario distinguere tra i soggetti i cui atti impegnano di regola l’associazione e che insieme ad essa ne rispondono in solido, vale a dire i soggetti che rappresentano l’associazione in quanto investiti a ciò dall’assemblea, e gli altri soggetti che, pur sprovvisti di un’investitura originaria, rispondono personalmente e solidalmente con il fondo comune, a determinate condizioni, per avere «agito in nome e per conto dell’associazione».

Nella specie, esclusa la prima ipotesi, doveva ritenersi non integrata neppure la seconda ipotesi, in quanto le fatture nn. 12/T, 13/T, 14/T, 15/T, 16/T e 17/T del Giugno 2004 della Actives srl erano state emesse nei confronti della «Segreteria Politica Dott. Walter Lavitola» (All.

4) e il soggetto passivo della fattura (e quindi della prestazione oggetto del documento fiscale) era la «Segreteria politica dott. Walter La Vitola» e non il Partito Popolare Europeo – Forza Italia, come erroneamente affermato dalla Corte di Appello: quindi il soggetto obbligato non era una associazione di fatto, in nome e per conto della quale aveva agito il ricorrente, ma una persona fisica, ovvero il candidato alle elezioni europee Walter Lavitola, essendosi il Labozzetta limitato ad approvare, semmai quindi dovendosi applicare l’art. 1398 c.c., uno schema di preventivo, per prestazioni da rendere in favore della persona fisica Lavitola e non del Partito Associazione non riconosciuta.

Inoltre, sia il preventivo che l’attività svolta in esecuzione dello stesso, erano riferibili al soggetto Walter Lavitola e non alla associazione non riconosciuta Partito Popolare Europeo-Forza Italia e la Corte, nell’individuare il Partito Popolare Europeo, e per esso il Labozzetta, quale obbligato al pagamento delle fatture emesse dalla Actives srl, avrebbe violato anche il preciso disposto dell’art. 3 della L. 515/1993 il quale recita al 3° comma: «I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura».

Nella specie, le fatture erano intestate al candidato Lavitola, non al Partito, associazione non riconosciuta, come da preventivo sottoscritto dal Labozzetta per conto del Lavitola. Di conseguenza, essendo carente di legittimazione passiva l’associazione non riconosciuta, Partito Popolare Europeo, «nei cui confronti erroneamente era rivolto il decreto ingiuntivo e la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute in virtù delle fatture emesse dalla Actives srl », era carente di legittimazione passiva il Labozzetta, evocato in giudizio quale coobbligato in solido dell’associazione non riconosciuta ex art.38 c.p.c., mentre unico obbligato al pagamento non era il Partito Popolare Europeo ma la persona fisica del Lavitola.

Nel terzo motivo, si contesta la statuizione in punto di prova dell’esecuzione delle prestazioni in oggetto, in quanto, anche laddove il Labozzetta avesse agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta – Partito Popolare Europeo, era stata dimostrata solo l’approvazione da parte di esso ricorrente di un preventivo ed esclusivamente di due fatture con i relativi prospetti esplicativi delle attività svolte, allegati, ovvero le fatture nn. 16/T per € 6.436,80 e 17/T per € 3.979,00 mentre non vi era prova né documentale né per testi della approvazione delle altre fatture emesse e della effettiva esecuzione delle attività elencate a supporto delle fatture 12/T, 13/T, 14/T e 15/T.

2. Le prime due censure sono inammissibili. Risulta dalla sentenza impugnata che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del «Dott. La Bozzetta Antonio n.q. di responsabile della Segreteria Politica Partito Popolare Europeo per il candidato Dott. Valter La Vitola» e che l’opponente Labozzetta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere state le fatture emesse intestate ad un soggetto inesistente «Segreteria Politica del dott. Walter La Vitola, in Roma». Risulta poi che l’appellante Labozzetta lamentava che il giudizio era stato istaurato nei confronti del partito Popolare Europeo e non del dott.

Labozzetta in proprio, al quale l’atto sarebbe stato invece erroneamente notificato, che il preventivo sottoscritto in data 24.05.2002 era intestato al «partito Popolare Europeo Forza Italia» e non al dr. Labozzetta in proprio, che le fatture emesse erano intestate e inviate al partito e le prestazioni, per le quali si è chiesto il pagamento, erano state svolte nel corso di una campagna elettorale, e rese in favore del candidato di un partito politico, (nella fattispecie il candidato era il dr. Valter Lavitola e il partito Forza Italia). La Corte d’appello ha quindi confermato la decisione di primo grado, essendosi accertato che il Labozzetta non aveva agito in qualità di «amministratore del partito», in difetto di mandato, delega, delibera e/o decisione di alcun organo del partito politico che ha usufruito del servizio reso, ma che lo stesso aveva svolto «l’attività negoziale -a suo dire - per conto del partito politico».

Orbene, nel presente ricorso per cassazione si sostiene invece che le fatture erano «intestate al candidato Lavitola, non al Partito, associazione non riconosciuta, come da preventivo sottoscritto dal Labozzetta per conto del Lavitola», con la conseguente considerazione che, essendo carente di legittimazione passiva l’associazione non riconosciuta, Partito Popolare Europeo, «nei cui confronti erroneamente era rivolto il decreto ingiuntivo e la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute in virtù delle fatture emesse dalla Actives srl », era carente di legittimazione passiva il Labozzetta, evocato in giudizio quale coobbligato in solido dell’associazione non riconosciuta ex art.38 c.p.c., e unico obbligato al pagamento doveva ritenersi non il Partito Popolare Europeo ma la persona fisica del Lavitola, con conseguente non operatività dell’art.38 c.c., che concerne l’associazione non riconosciuta e la responsabilità solidale di coloro che hanno agito «in nome e per conto dell’associazione».

Peraltro, nel corpo del primo motivo (pag.6 del ricorso), si deduce che «la sottoscrizione di un mero preventivo intestato a “Partito Popolare Europeo-Forza Italia” non può comportare, per le ragioni che verranno esposte oltre, la sussistenza di un negozio giuridico intercorso tra l’Associazione non riconosciuta “Partito Popolare Europeo” e la Actives srl», assumendosi quindi, contraddittoriamente, che il preventivo non sarebbe stato intestato al Lavitola, persona fisica, ma al Partito Popolare Europeo. Si tratta di una prospettazione diversa da quella emergente dalla decisione impugnata, in quanto nel ricorso per cassazione, a fronte dell’esito del giudizio di merito in punto di affermata responsabilità del Labozzetta quale coobbligato solidale con l’Associazione non riconosciuta-Partito Politico, ai sensi dell’art.38 c.c., per avere lo stesso agito in nome e per conto dell’Associazione non riconosciuta, attraverso la sottoscrizione del preventivo e l’approvazione delle fatture, si sostiene che il preventivo della Actives e le fatture emesse avevano riguardato non il Partito Popolare Europeo ma la sola «Segreteria Politica del Dott.Walter Lavitola», con conseguente non operatività dell’art.38 c.c., in concreto applicato nella pronuncia impugnata, essendosi il Labozzetta limitato ad approvare «uno schema di preventivo, per prestazioni da rendere in favore della persona fisica Lavitola e non del Partito Associazione non riconosciuta».

E il ricorso difetta di specificità in quanto non spiega dove e come tali prospettazioni erano state dedotte nel giudizio di merito. In ogni caso, vi è un accertamento di fatto fondato sulle prove documentali, sulla sottoscrizione del preventivo e su alcune fatture e su tale accertamento, ampiamente motivato, alcun sindacato può prospettarsi. Le deduzioni (prive di allegazioni puntuali) mirano a condurre ad una valutazione alternativa. La Corte d’appello ha in sostanza ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva o solidale (ex art. 38 c.c.) del ricorrente sulla base delle prove e dunque qualsiasi diversa valutazione è inammissibile.

3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto implicante una richiesta di rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito, in punto di valutazione delle deposizioni testimoniali e delle risultanze documentali. 4.Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte