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Ordinanza — n. 34209/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and withdrawn; parties agreed to settle arbitration award dispute via mutual renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34209/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The parties mutually renounced their respective appeals and counterappeals regarding an arbitration award, leading to the immediate extinction of the proceedings. Although the appellant had argued that the statute of limitations for challenging the award had not expired, the court noted the formal withdrawal of the case. Consequently, the court declared the process extinguished under the Civil Code without addressing the merits of the time-bar argument.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 306, 391 c.p.c.: When parties mutually renounce their appeals and counterappeals, the proceedings are extinguished without the need to examine the substantive grounds or admissibility of the claims.

Parole chiave

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mutual renunciation extinction of proceedings arbitration award statute of limitations Civil Code provisions lodo validità della clausola arbitrale arbitrato

Disposizioni normative citate

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Art. 209, commi 13 e 14, d.lgs. n.50/2016
CONSIDERATO CHE: 2.- Il primo motivo denuncia la errata o falsa applicazione dell’art. 209, commi 13 e 14, d.lgs.
Art. 153, terzo comma, c.p.c.
3.- Il secondo motivo denuncia l’errata o falsa applicazione dell’art. 153, terzo comma, c.p.c. in merito alla richiesta di remissione in termini - omessa motivazione.
Art. 829, primo comma, c.p.c.
4.-Il terzo motivo denuncia l’errata o falsa applicazione dell’art. 829, primo comma, c.p.c. sulla eccezione di inesistenza del lodo.
Art. 390 c.p.c.
Artt. 306, 390 e 391 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese, stante l’accordo tra le parti.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Nulla deve dichiararsi in ordine al raddoppio del contributo unificato non applicandosi ai casi di rinuncia l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 209 d.lgs. n.50/2016
CONSIDERATO CHE: 2.- Il primo motivo denuncia la errata o falsa applicazione dell’art. 209, commi 13 e 14, d.lgs.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34025 del 05/12/2023
115 del 2002 (Cass. n. 34025 del 05/12/2023).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6419/2024 R.G. proposto da PICENO CONSIND-CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO DELL'ARSO DEL TESINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCIRE' 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CASALE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO IORIO -ricorrente- contro UNIPROJECT SRL, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO C.SO MAZZINI, 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MAROZZI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 12/2024 depositata il 02/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. Lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO nella requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE: La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 12 pubblicata il 2.01.2024, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato tra le parti Piceno Consind - Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Arso del Tesino e Uniproject srl il 9.12.2022 proposta da Piceno Consind, dopo la scadenza del termine lungo di 180 giorni ex art. 209 d.lgs. n.50/2016, decorrente dal 19.7.2022 data in cui il Presidente del collegio arbitrale aveva inviato a mezzo PEC alla Camera arbitrale copia del lodo per finalità di deposito.

Ha affermato la Corte di appello che il termine di impugnazione (180 giorni + sospensione feriale) era scaduto il 15.02.2023 mentre l’atto di impugnazione è stato notificato il 27.02.2023. Piceno Consid ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe, con tre mezzi, seguiti da memoria. Uniproject srl ha replicato con controricorso. Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto. In data 18.11.2025 è stata depositata rinuncia al ricorso e contestuale accettazione. CONSIDERATO CHE: 2.- Il primo motivo denuncia la errata o falsa applicazione dell’art. 209, commi 13 e 14, d.lgs. n.50/2016 (codice degli appalti) nella parte in cui la sentenza ha individuato la decorrenza del termine d'impugnazione del lodo dalla data di trasmissione presso la Camera Arbitrale anziché dalla delibera di accettazione/perfezionamento del deposito.

A parere della ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, a seguito dell’invio da parte del presidente del collegio arbitrale, si apre un procedimento interno alla Camera Arbitrale che può concludersi con il perfezionamento ovvero con il rifiuto del deposito. Per l’attore, oggi ricorrente, quindi, il termine lungo per l'impugnazione non può che decorrere dal (successivo) perfezionamento del deposito stesso. 3.- Il secondo motivo denuncia l’errata o falsa applicazione dell’art. 153, terzo comma, c.p.c. in merito alla richiesta di remissione in termini - omessa motivazione.

A seguito dell’eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività della stessa, l’attrice espone di avere richiesto sin dalla prima udienza del 26 giugno 2023e poi reiterato la remissione in termini, deducendo a sostegno dell’accoglimento l’incertezza della materia oltreché richiamando tutte le circostanze che la avevano indotta ad individuare la data di perfezionamento del deposito come data di decorrenza del termine impugnatorio. 4.-Il terzo motivo denuncia l’errata o falsa applicazione dell’art. 829, primo comma, c.p.c. sulla eccezione di inesistenza del lodo.

Con l’impugnazione del lodo l’odierna ricorrente ha eccepito la inesistenza/nullità radicale dello stesso, assumendo che nell’ipotesi in esame ricorreva l’ inesistenza del lodo arbitrale per inesistenza della clausola compromissoria o perché la materia affidata alla decisione degli arbitri era estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso. 5.- Successivamente la parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato telematicamente in data 18.11.2025 un atto di rinuncia con contestuale accettazione del seguente tenore «tra le parti è intervenuta, successivamente alla proposizione del ricorso e del controricorso, la definizione bonaria della controversia a seguito di accordo tra le parti le stesse, conformemente a quanto pattuito le stesse dichiarano di rinunciare ex art. 390 c.p.c. al ricorso ed al controricorso e dunque espressamente rinunciano al giudizio di cui in epigrafe ed agli atti dello stesso.

La rinuncia è comprensiva della compensazione delle spese legali.». In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese, stante l’accordo tra le parti. Nulla deve dichiararsi in ordine al raddoppio del contributo unificato non applicandosi ai casi di rinuncia l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 34025 del 05/12/2023).