Italian Court dismisses material error claim for Cassation ruling on wrong case facts, ordering trial renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the request to correct material errors in a Supreme Court judgment regarding the applicant's Gambian nationality and procedural dates. The court found that the judgment, while citing a different case's facts, was not materially erroneous under Article 395(4) of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the apparent non-existence of the judgment required the trial to be renewed rather than corrected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; A judgment containing the operative part for one party but reasoning and facts for a different cause is not subject to material error correction but constitutes a radical nullity due to incomplete jurisdiction, necessitating the renewal of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6042/2025 R.G. proposto da : DRAMMEH ANSU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato ANGELELLI MARIO ANTONIO (NGLMNT64A14L419X) rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALINO GAETANO MARIO (PSQGNM73L07G273B) -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, QUESTORE DI TRAPANI -intimati- Ricorso per correzione errore materiale della SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32765/2024 depositata i l 16/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. RILEVATO CHE L’avv. Gaetano Mario Pasqualino quale procuratore di DRAMMEH Ansu, nato in Gambia il 18.02.1994, ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 32765/2024, datata 13.11.2024 e depositata il 16.12.2024 resa nel proc. R.G. N. 5478/2023 R.G., esponendo che il suo assistito ha impugnato innanzi alla Corte di Cassazione l’ordinanza del Tribunale di Palermo, datata 01.03.2023 ed emessa nel proc. n. 3583/2023 RG, di convalida del trattenimento presso il CPR di Trapani-Milo per sessanta giorni, giusto decreto del 27.02.2023 del Questore di Trapani, affidandosi a due motivi.
Ha dedotto che alla pubblica udienza del 13.11.2024 il Procuratore generale ha insistito nella requisitoria scritta depositata, concludendo per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l’accoglimento del secondo; che con la predetta sentenza la Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso con un provvedimento che risulta, evidentemente, non riferibile al caso patrocinato e determinato da errore. In particolare, il ricorrente non è cittadino tunisino ma gambiano; sono erronei i riferimenti temporali in quanto il ricorrente è stato attinto da un decreto di espulsione e di trattenimento in data 13.02.2023 (non da un decreto di respingimento in data 21.2.2023); l’udienza di convalida si è tenuta il 16.2.2023 e non in data 24.02.2023; il ricorrente ha proposto domanda di protezione internazionale alla stessa udienza del 16.2.2023 e non in data 25.02.2023.
Osserva inoltre che il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso e non, come riportato in sentenza, il rigetto di entrambi ed inoltre nella parte motiva della sentenza adottata è erroneamente indicato che «Le “esigenze sanitarie” del ricorrente non sono state dedotte innanzi al giudice della convalida» mentre nel caso in esame la questione sanitaria e la vulnerabilità del migrante erano state dedotte in sede di convalida, come emerge dal verbale di udienza. Ciò premesso, considerato che, come osserva il ricorrente, la sentenza in questione non è riferibile al caso concreto poiché è stato riportato il percorso processuale di altro caso, analogo ma non identico; che per giurisprudenza costante il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa, non è affetto da errore materiale, né da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione sicché il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (Cass. n. 40883 del 20/12/2021;
Cass. n. 16497 del 19/06/2019 Cass., n. 30067 del 29 dicembre 2011); che pertanto si deve procedere alla rinnovazione del giudizio rinviando la causa all'udienza pubblica P.Q.M Rinvia la causa alla