Italian Supreme Court dismisses appeal after parties mutually withdraw lawsuit with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the proceedings extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. The appellants, Giancotta Ezio and Tiziano, formally renounced the appeal against the lower court's rejection of their opposition to a default judgment, while the respondent accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that the litigation ends with expenses to be compensated between the parties under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; When parties mutually withdraw an appeal, the proceedings are extinguished with expenses compensated between them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15368/2021proposto da: GIANCOTTAEZIO, GIANCOTTA TIZIANO rappresentat i e difes i dall’avv. Francesco Cigliano, per procura speciale in atti -ricorrenti - contro UNICREDIT s.p.a., in p ersona del legale rappres. p.t. , e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la DOVALUE s.p.a. (nuova denominazione assunta dalla doBank S.p.A., già UniCredit Credit Management Bank S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Lepore, per procura speciale in atti -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2201/2021 , pubblicata il 24.3.2021; udita la relazione della causa svolta nel la pubblica udienza del 12/11/2025dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Ezio e T iziano Giancotta hanno impugnato in cassazione la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata in data 24.05.2021, emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata in data 24.05.2021, Tribunale di Roma in data 22.05.2017 di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confrontiin favore d i Unicredit s.p.a. per la somma di euro57.860,04 oltre interessi e spese. I ricorrenti hanno rinunciato al giudizio c on atto depositato in data 13.10.2025, con previsione dicompensazione delle spese tra le parti, accettato dalla parte controricorrente con atto del 14.10.2025 , regolarmente notificato con pec ai ricorrenti.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto a norma dell’art. 391 bis, cpc. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioa spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della I sez