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Decreto — n. 34026/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 34026/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the mandatory 40-day period. The appellant, Sgarabella, filed the appeal against a second-instance judgment involving Intesa Sanpaolo but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40-day response deadline settlement proposal waiver Civil Procedure Code litigation costs allocation condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5772/2025 R.G. proposto da: SGARAMELLA NICOLA, elettivamente domiciliato in MONCALIERI VIA VITTIME DEL VAJONT 3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PORTIGLIOTTI che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO N. 5,, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MAFFEI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI FEDERICO MARIA GHISLETTI, PAOLO POZZI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.737/2024 depositata il 07/08/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 5772/2025 Numero sezionale 969/2025 Numero di raccolta generale 34026/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 5772/2025 Numero sezionale 969/2025 Numero di raccolta generale 34026/2025 Data pubblicazione 24/12/2025