Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the second-instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposed settlement within forty days. The parties involved were insurance company Verti Assicurazioni and the banks Credit Agricole Italia and Banca Nazionale del Lavoro. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the automatic withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5113/2025 R.G. proposto da : VERTI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO MONFORTE 39, presso lo studio dell’avvocato WALTER MARIA ANTONIO LIMONGI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RAVONE -ricorrente- contro CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in VENEZIA VIA DELLE INDUSTRIE N. 19/C, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SOLINAS che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LORENZO MAGALOTTI, 15, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA VERRECCHIA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5531/2024 depositata il 04/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 ciascuna, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori