Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The parties were Scatola Perfetta SRL and BPER Banca SPA, with the appellant neglecting the procedural deadline despite the court's notification. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5007/2025 R.G. proposto da: SCATOLA PERFETTA SRL, elettivamente domiciliato in MILANO PIAZZA VELASCA 8 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO COMBA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 12 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MARCO SILVESTRI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUGGERO PETRELLI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.178/2025 depositata il 10/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 5007/2025 Numero sezionale 961/2025 Numero di raccolta generale 34002/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 5007/2025 Numero sezionale 961/2025 Numero di raccolta generale 34002/2025 Data pubblicazione 24/12/2025