Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Migliaccio, filed a challenge against a Milan Court of Appeal judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the applicant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the cassation appeal within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4718/2025 R.G. proposto da: MIGLIACCIO ANTONINO, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIA LUSTRO 29 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUOCCO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGOS-DUCATO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN VALENTINO N. 21, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROMANELLI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2292/2024 depositata il 07/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4718/2025 Numero sezionale 960/2025 Numero di raccolta generale 33998/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/11/2025 Il Consigliere delegato Mauro Di Marzio Numero registro generale 4718/2025 Numero sezionale 960/2025 Numero di raccolta generale 33998/2025 Data pubblicazione 24/12/2025