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Decreto — n. 33993/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33993/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33993/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3881/2025 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LOMBARDI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAZARE DAVID VITTONE TASSINARI -ricorrente- contro PACINI SERGIO, PACINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in FIRENZE VIA F. PAOLETTI, 24, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORDANO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1423/2024 depositata il 06/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33993/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3881/2025 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LOMBARDI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAZARE DAVID VITTONE TASSINARI -ricorrente- contro PACINI SERGIO, PACINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in FIRENZE VIA F. PAOLETTI, 24, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORDANO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1423/2024 depositata il 06/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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categorie di competenza competenza di autorizzare la spesa determinazione dei compensi rimborso delle spese compromettibilità costi della perizia

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
PAOLETTI, 24, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORDANO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1423/2024 depositata il 06/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3881/2025 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LOMBARDI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAZARE DAVID VITTONE TASSINARI -ricorrente- contro PACINI SERGIO, PACINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in FIRENZE VIA F. PAOLETTI, 24, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORDANO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1423/2024 depositata il 06/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 3881/2025 Numero sezionale 959/2025 Numero di raccolta generale 33993/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/11/2025 Il Consigliere delegato Mauro Di Marzio Numero registro generale 3881/2025 Numero sezionale 959/2025 Numero di raccolta generale 33993/2025 Data pubblicazione 24/12/2025