Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing Etra Iblea Srl and others, challenged a lower court decision against Siena NPL 2018 Srl and Donext Spa but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3683/2025 R.G. proposto da: ETRA IBLEA SRL IN LIQUIDAZIONE, CORALLO GIOVANNI, SCROFANI ANGELA, CORALLO SALVATORE, elettivamente domiciliati in CATANIA DOM DIG PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CASSI' che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in RAGUSA DOM DIG VIA ALDO LICITRA, N. 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IACHELLA che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DONEXT SPA, MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimati- Numero registro generale 3683/2025 Numero sezionale 958/2025 Numero di raccolta generale 33987/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1766/2024 depositata il 30/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/11/2025 Il Consigliere delegato Mauro Di Marzio Numero registro generale 3683/2025 Numero sezionale 958/2025 Numero di raccolta generale 33987/2025 Data pubblicazione 24/12/2025