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Decreto — n. 33978/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 33978/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Fusillo Anna, did not act within the timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction 40 day period deemed renunciation litigation costs termine per l'anticipo spese spese di esecuzione accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3433/2025 R.G. proposto da: FUSILLO ANNA, elettivamente domiciliato in BARI VIA PRINCIPE AMEDEO 8, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LUCA CALCAGNILE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CARABOTTA MARIA ROMANA, elettivamente domiciliato in BARI VIALE LUIGI STURZO, 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO D'ALONZO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FUSILLO SEBASTIANO S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DELL'ATTI che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 3433/2025 Numero sezionale 957/2025 Numero di raccolta generale 33978/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1565/2024 depositata il 04/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 ciascuna, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 3433/2025 Numero sezionale 957/2025 Numero di raccolta generale 33978/2025 Data pubblicazione 24/12/2025