Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day filing deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Sciancalepore, challenged a second-instance judgment against Allianz Bank but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2258/2025 R.G. proposto da: SCIANCALEPORE TERESA, elettivamente domiciliato in VICENZA PIAZZA PONTELANDOLFO 114 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CARETTA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 133, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO LOMBARDI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO FEBBI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3024/2024 depositata il 12/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2258/2025 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 33976/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 2258/2025 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 33976/2025 Data pubblicazione 24/12/2025