Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within forty days. The appellant, Samuel Bassanese, had not responded to the settlement proposal submitted by the opposing party, Banca Monte dei Paschi di Siena. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2502/2025 R.G. proposto da : BASSANESE SAMUELE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio dell’avvocato DEL POGGIO GIULIA (DLPGLI83C46G388V) rappresentato e difeso dall'avvocato VERCESI PAOLO (VRCPLA65R19F205U) -ricorrente- contro MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimato- sul controricorso incidentale proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA - DOM. DIGITALE VIA XX SETTEMBRE 98 / G, presso lo studio dell’avvocato CORAIN MAURIZIO (CRNMRZ66R07H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSSOTTO RICCARDO (RSSRCR53T30L219T) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PAVIA n.1059/2024 depositata il 28/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor