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Decreto — n. 33968/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 33968/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the mandatory 40-day period. The appellant, Emanuele Mancuso, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the opposing party, Intesa Sanpaolo, had not contested the procedural default. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural default deadline renunciation by silence settlement proposal costs allocation diritto al risarcimento danni restituzione di prestazioni complementari compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1732/2025 R.G. proposto da: MANCUSO EMANUELE, elettivamente domiciliato in LEGNANO DOM DIG PIAZZA CARROCCIO 15, presso lo studio dell’avvocato DONATO GIANLUCA LUIGI (DNTGLC74M02B300V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in TREVISO VIA MANIN, presso lo studio dell’avvocato MUNARI LAURA (MNRLRA66B51L407R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1715/2024 depositata il 10/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1732/2025 Numero sezionale 952/2025 Numero di raccolta generale 33968/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 1732/2025 Numero sezionale 952/2025 Numero di raccolta generale 33968/2025 Data pubblicazione 24/12/2025