Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment in the D'Eramo v. Intesa Sanpaolo case extinguished. The appellant failed to request a decision on the proposed judgment definition within the mandatory 40-day period required by law. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed judgment definition within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2879/2025 R.G. proposto da: D'ERAMO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO LORUSSO -ricorrente- contro INTESASANPAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CATERINA TAVORMINA unitamente agli avvocati MIRIAM BOSURGI, VALERIO TAVORMINA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1098/2024 depositata il 06/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2879/2025 Numero sezionale 951/2025 Numero di raccolta generale 33964/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 2879/2025 Numero sezionale 951/2025 Numero di raccolta generale 33964/2025 Data pubblicazione 24/12/2025