Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a bank, did not act within the statutory timeframe, while the respondents, a family business, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and an award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6896/2025 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in CATANIA VIA F.CRISPI 247 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GITTO ANTONINO (GTTNNN62R21C351F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CUSCUNÀ ANTONINO C. DI CUSCUNÀ ANTONINO S.A.S., CUSCUNÀ LOREDANA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIALE LIBERTA', 221 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GERVASI FRANCESCO (GRVFNC71D26I754U) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.193/2025 depositata il 07/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6896/2025 Numero sezionale 950/2025 Numero di raccolta generale 33962/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 6896/2025 Numero sezionale 950/2025 Numero di raccolta generale 33962/2025 Data pubblicazione 24/12/2025