Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and improper intervention by assignee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Marinucci Isidoro inadmissible for three specific procedural defects. The assignee, Siena NPL 2018 SRL, was correctly rejected for lacking standing in a debt repayment action arising from a current account relationship, while the appellant's arguments regarding credit opening and contract interpretation were deemed irrelevant to the legal error standard. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for a valid cassation remedy under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 111 c.p.c.; Art. 1362 c.c.; Art. 2033 c.c.; Art. 2946 c.c.: An assignee of a credit block via securitization lacks standing to defend against a debtor's claim for unjust enrichment regarding the underlying account, and cassation remedies cannot challenge factual interpretations or raise new issues not evident in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21010/2021 R.G. proposto da : MARINUCCI ISIDORO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CHIARIZIA -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL RAPPRESENTATA DA DOVALUE SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO CAPPUCCILLI -controricorrente- nonché contro BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 51/2021 depositata il 14/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. FATTI DI CAUSA 1.
― Marinucci Isidoro ricorre per tre mezzi, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, contro la sentenza del 14 gennaio 2021 con cui la corte di appello di L’Aquila ha accolto parzialmente il suo appello, dichiarando l’illegittimità degli addebiti per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sino al 9 febbraio 2006 e determinando il saldo del rapporto di conto corrente in € 38.639,30 senza alcuna capitalizzazione in relazione al periodo detto, con compensazione di spese dei due gradi. 2. ― L’intimata non spiega difese, mentre interviene Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da doValue S.p.a., in qualità di cessionaria dei crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che, essendo cessionaria del credito di cui si discute, non può essere chiamata a rispondere di eventuali istanze restitutorie e/o risarcitorie. 3.
― Il ricorrente ha depositato memoria, come pure l’intervenuta. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. Primo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per aver il giudice del merito effettuato un’arbitraria ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie, omettendo di valutare correttamente le prove. Secondo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Terzo motivo.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2946 c.c. in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. 5. ― L’intervenuta sostiene quanto segue: « Per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, Siena NPL 2018 Srl è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della originaria banca cedente ed è legittimata a costituirsi nella presente fase ex art. 111 c.p.c. in quanto titolare del credito, tenuto conto che la Banca Monte dei Paschi di Siena, già costituita nella precedente fase, non ha inteso costituirsi.
Pertanto, essendovi tra i crediti oggetto di cessione quello originariamente vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa nei confronti di Marinucci Isidoro quale titolare dell’impresa individuale Ediltermica, Siena NPL Srl intende costituirsi per vedere rigettato il ricorso ex adversoproposto». L’intervento è inammissibile. Siena NPL 2018 S.r.l. assume di aver effettuato l’intervento in veste di successore a titolo particolare di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in forza di cessione di crediti in blocco, ivi compreso quello in discorso, intercorso tra le parti in forza di un’operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130.
E tuttavia, premesso che la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, alla quale affermi di essere succeduta, a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire la prova della propria legittimazione (per tutte Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11650), è agevole osservare che si versa qui in ipotesi di domanda di rideterminazione del saldo di un conto corrente promosso dal correntista nei confronti della banca, con conseguente domanda, poi abbandonata, di ripetizione di indebito, e dunque va fatta applicazione del principio secondo cui:
«In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente» (da ultimo Cass. n. 18454 del 2024 e in precedenza Cass. n. 21843/2019; Cass. n. 17735/2022; diverso è il caso della cessione operata non attraverso il congegno della cartolarizzazione, ma, direttamente, ai sensi dell’articolo 58 del testo unico bancario: v.
Cass. 22 novembre 2025, n. 30758). Ergo, Siena NPL 2018 S.r.l., per quanto dalla stessa sostenuto, difetta della legittimazione in relazione all’azione di ripetizione basata sul rapporto fondamentale. 6. ― Il ricorso è palesemente inammissibile. È sufficiente osservare quanto segue: -) il primo motivo, volto a denunciare erronea valutazione dell’apertura di credito, nella parte in cui si autorizzava l’utilizzo di somme extra-fido, è inammissibile poiché totalmente estraneo al campo dell’error in iudicando in iuresuscettibile di essere fatto valere ai sensi del numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., trattandosi di censura integralmente versata in farro; -) il secondo motivo, volto a denunciare errata interpretazione della clausola di cui al precedente motivo, è inammissibile per inerenza al risultato interpretativo, avuto riguardo al principio secondo cui il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé del contratto, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465;
Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355); -) il terzo motivo, volto a denunciare che erroneamente la sentenza impugnata ha individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo banca e non in relazione al saldo rettificato, è inammissibile per inerenza ad una ratio decidendi non evincibile dalla motivazione: e cioè si tratta di una questione nuova, non risultando dalla sentenza impugnata che il giudice di merito abbia fatto applicazione del criterio del saldo banca e non del saldo rettificato, né risultando ciò dal ricorso. 7.
― Nulla per le spese , stante l’inammissibilità del controricorso . Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e l’intervento di Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da doValue S.p.a., dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica