Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 33959/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 33959/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Corsetti Luciano, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory period of 40 days following the proposal constitutes a waiver, leading to the automatic extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal 40 day deadline procedural waiver extinction of proceedings litigation costs allocation condono delle spese procedurali riduzione della mercede d'avvocato spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6155/2024 depositata il 03/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6155/2024 depositata il 03/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 7077/2025 Numero sezionale 949/2025 Numero di raccolta generale 33959/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7077/2025 R.G. proposto da: CORSETTI LUCIANO, elettivamente domiciliato in CORI VIA CAVOUR, 247, presso lo studio dell’avvocato CERACCHI ORLANDO (CRCRND63S25D003T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARTE SPV SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA SERBELLONI, 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONE GIOVANNI (SMNGNN69L23D761Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, BNL S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6155/2024 depositata il 03/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 7077/2025 Numero sezionale 949/2025 Numero di raccolta generale 33959/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 7077/2025 Numero sezionale 949/2025 Numero di raccolta generale 33959/2025 Data pubblicazione 24/12/2025