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Ordinanza — n. 33958/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank's refusal of damages for credit bureau reporting citing free evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33958/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Dima Italia and Francesco Bedino against the Court of Appeal's decision denying damages for an alleged illegal credit bureau report. The appellants argued that the lower court erred in evaluating evidence and failed to recognize a breach of good faith regarding the timing of the report relative to the contract withdrawal. The court held that it cannot re-evaluate the evidence or the merit judge's selection of proof, noting the testimonial evidence was denied without sufficient constitutional justification.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the free assessment of evidence or the criteria used by the court of first instance to select the material on which the decision is based.

Parole chiave

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free evaluation of evidence credit bureau reporting damages for breach of contract good faith in banking appellate review limits risoluzione delle banche istituzioni finanziarie indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Il secondo mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e delle disposizioni in materia buona fede, di cui agli artt.
Art. 1373 cod. civ.
Art. 1334 cod. civ.
Art. 53 D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385
Art. 1175 cod. civ.
Art. 1366 cod. civ.
Art. 1223 cod. civ.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 188 c.p.c.
Art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092
Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092;
Cass. 12 luglio 2007, n. 15604
Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass.
Cass. 21 aprile 2006, n. 9368
15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22774/2021 R.G. proposto da : DIMA ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, BEDINO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO CAPPELLINI unitamente agli avvocati ILARIA BIAGI, MARIO TORTONESE -ricorrente- contro BENE BANCA – Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) - Società Cooperativa, rappresentata e difes a dall'avvocato GIAMPAOLO DOSCHI unitamente agli avvocati ROBERTO SERANTONI, LUCILLA IAPICHINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 627/2021 depositata il 04/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. FATTI DI CAUSA 1. ― DIMA ITALIA s.r.l. in liquidazione e Francesco BEDINO ricorrono per tre mezzi, nei confronti di BENE BANCA – Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) - Società Cooperativa, contro la sentenza del 4 giugno 2021 con cui la corte d'appello di Torino ha respinto il loro appello avverso sentenza del tribunale di Cuneo resa in rigetto della loro domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla centrale rischi. 2.

― BENE BANCA – Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) - Società Cooperativa resiste con controricorso. 3. ― Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. ― Il primo motivo denuncia: « Violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e delle disposizioni in materia di recesso e di atti unilaterali recettizi, di cui agli artt. 1373 cod. civ. e 1334 e ss. cod. civ., nonché delle disposizioni in materia di Centrale Rischi di cui agli artt. 53 e ss. D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.».

Si sostiene che la corte distrettuale avrebbe incentrato la sua decisione sulla ritenuta legittimità del recesso della banca, senza avvedersi che il fatto generatore di danno lamentato dai ricorrenti era costituito non dal recesso, bensì dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, effettuata prima ancora del recesso. Il secondo mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e delle disposizioni in materia buona fede, di cui agli artt. 1175 cod. civ. e 1366 cod. civ., nonché delle disposizioni in materia di Centrale Rischi di cui agli artt. 53 e ss.

D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.». La corte d’appello, si afferma, avrebbe errato per non aver riconosciuto integrata la violazione della buona fede da parte della banca. Il terzo mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 ¢.p.c. e delle disposizioni in materia di ammissione delle prove, di cui agli arti. 115, 116, 188 c.p.c. e 2697 cod. civ. (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.». Si censura l’affermazione della corte d’appello di insussistenza di alcuna prova che, se la banca avesse effettuato il dovuto preavviso, i debitori avrebbero tempestivamente rimediato alla propria esposizione debitoria, anche attraverso l’intervento del fideiussore: affermazione, questa, tanto più errata dal momento che gli originari attori si erano offerti di provare per testi le circostanze che la corte d’appello aveva giudicato non provate.

Ed i capitoli di prova dedotti «avrebbero consentito ai ricorrenti di dimostrare le circostanze che la sentenza impugnata ha ritenuto rilevanti, ma non provate, e in particolare che Bedino e la Dima. oltre a godere di fiducia presso il sistema bancario. potevano contare sull’incasso di un importo molto importante (33,8 milioni di euro; DOC. C.25), a seguito della stipula di un contratto preliminare di vendita dell’ingente patrimonio immobiliare facente capo al gruppo societario del signor Bedino: contratto di cui Bene Banca era in possesso. tant’è vero che l’ha prodotto anch’essa». 5.

― Il ricorso è inammissibile. 5.1.― Occorre muovere dallo scrutinio del terzo motivo. La corte d’appello ha osservato, tra l’altro, quanto segue: «5. In ogni caso — anche ad ammettere … qualche profilo di illegittimità nella segnalazione alla Centrale Rischi … — non sussiste adeguata prova del danno lamentato dagli appellanti … In una prospettiva ex ante … l’oggettivo e reiterato inadempimento dei correntisti … alle tre proposte di rientro non lasciava alcun dubbio sulla loro incapacità ripristinatoria dello scoperto … 5.2.

In secondo luogo, non è vero che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi sia in re ipsa, essendo al contrario necessario che il presunto danneggiato … alleghi e provi l’esistenza del lamentato pregiudizio … o, quantomeno, fornisca apprezzabili e precisi indizi su cui fondare un giudizio a carattere presuntivo … in questo senso, si osserva come parte appellante non abbia offerto prove o riscontri sufficienti e convincenti, in quanto:

a) i capitoli nn. 1-8 delle prove orali ripercorrono la vicenda fattuale, sono comprovati documentalmente e sono perciò superflui e irrilevanti;

b) i capitoli nn. 9-11, 16 e 17 sono evidentemente incompatibili con quanto emerge dal tenore del contratto preliminare del 22/03/2013 …;

c) il capitolo n. 13 avrebbe dovuto provarsi non per testi, bensì attraverso puntuali riscontri contabili e documentali, nella specie inesistenti;

d) anche il capitolo n. 14 avrebbe dovuto provarsi documentalmente, e l'unico riscontro in tal senso (non risultando prodotte eventuali lettere della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.) è la lettera della Banca Alpi Marittime S.c.a.r.l. dell'8/04/2014 … ove la revoca della linea di credito era giustificata non solo dalla segnalazione alla Centrale Rischi, ma anche dall'iscrizione di ipoteche giudiziali, estranee alla vicenda di causa;

e) i capitoli nn. 18-21 sono privi di riscontro documentale, riguardando, perdipiù, un preliminare immobiliare;

f) i capitoli nn. 12, 15, 22 e 23, infine, sono del tutto generici e, come tali, inammissibili». 5.2. ― In proposito è agevole anzitutto rammentare che, in linea generale, per giurisprudenza ferma di questa Corte, il giudizio sulla inammissibilità, per superfluità o genericità, di una prova per testimoni è di regola insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (a mero titolo di esempio Cass.14/12/2024, n. 32547;

Cass. 21/11/2022, n. 34189; Cass. 10/09/2004, n. 18222). In particolare, si ripete che la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata solo sotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessa abbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertire l’esito della controversia. E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersi del diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso la dimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamente controfattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa ― e, ovviamente, fosse stata poi assunta con successo: se, dunque, i testi escussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova ―, ciò avrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invece respinta.

Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che il diniego di ammissione di un’istanza istruttoria attenga a circostanze che, se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una decisione diversa da quella invece adottata: il diniego dell’istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri termini inficiare la decisione adottata, privandola ― sia pur se solo virtualmente ― della giustificazione, della ratio decidendi, che la sostiene (p. es. Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092;

Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368). Al di là di siffatta verifica motivazionale ― ovviamente circoscritta entro l’ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) ― resta fermo il principio in forza del quale alla Corte non è consentito sindacare né l’apprezzamento delle prove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato il materiale probatorio su cui fondare la decisione.

Nel nostro caso il discorso si chiude per il fatto che la prova testimoniale non è stata ammessa sulla base di una analitica motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale. 5.3. ― Ciò esime dall’osservare che la corte d’appello ha con tutta evidenza affermato l’insussistenza di «adeguata prova del danno lamentato dagli appellanti» sulla base di una duplice ratio decidendi: e perché essi non avevano dimostrato che, se la segnalazione non fosse stata così repentina, sarebbero stati in grado di ripianare in qualche modo il debito, e perché, in ogni caso, non avevano provato il danno inteso nel senso indicato dall’articolo 1223 c.c., ossia la perdita od il mancato guadagno cagionati dalla segnalazione patita.

Ed a questo secondo riguardo è di tutta evidenza che la ratio decidendi in ciò inscritta, di per se sola idonea a sostenere il decisum, non è stata affatto attinta dal ricorso, sicché la pronuncia adottata dalla corte d’appello non può che rimanere sol per questo ferma. 6. ― L’esame del primo e secondo me zz o diviene perciò superfluo ed in ciò assorbito. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo