Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by two lawyers, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Unicredit S.p.A., contended the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally renounces the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the court's proposal constitutes a legal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7046/2025 R.G. proposto da: MARRONE ANASTASIA, MARRONE SALVATORE, PERINO MARTA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI PODDIGHE unitamente all’avvocato ANDREA SORGENTONE -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAPUTI unitamente agli avvocati MARCO PESENTI, ALBERTO TOFFOLETTO, CHRISTIAN ROMEO, SIMONA DAMINELLI, LUCIANA CIPOLLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI SASSARIn.22/2025 depositata il 17/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Numero registro generale 7046/2025 Numero sezionale 947/2025 Numero di raccolta generale 33952/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 7046/2025 Numero sezionale 947/2025 Numero di raccolta generale 33952/2025 Data pubblicazione 24/12/2025