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Ordinanza — n. 33755/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding usury rate calculation and missing fact examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33755/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by DIESSE SINTESI SRL against a Rome Court of Appeal judgment inadmissible on all grounds. The appellant argued for the nullity of the contract and the inclusion of the maximum overdraft commission in the usury rate calculation, while the bank contended for the exclusion of this fee based on legislative non-retroactivity. The court rejected the claims because the alleged omission of fact examination did not apply to a purely legal defense, and the specific violation of law regarding the usury threshold was not properly substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2-bis D.L. 185/2008: The appeal is inadmissible when the alleged omission of fact examination concerns a legal defense rather than a decisive fact, and when the violation of law regarding the usury threshold relies on a non-retroactive provision without specific factual integration.

Parole chiave

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inadmissibility appeal omission of fact examination usury threshold violation non-retroactive legislation maximum overdraft commission obbligo di restituzione compensazione dei crediti pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4) e n. 5) c.p.c.
della controversia con riferimento all’art. 360 comma 1 n.
Art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c.
della controversia con riferimento all’art. 360 comma 1 n.
Art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.
Il motivo è, inoltre, inammissibile a termini dell’art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., quanto alla deduzione di violazione di legge, attesa la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art.
Art. 2-bis della L. 108/96
Sul punto, il giudice di appello ha ritenuto che si debba fare applicazione del solo TEG, con esclusione della CMS, attesa l’irretroattività dell’art. 2-bis, comma 2, l.
Art. 2-bis del D.L. n. 185/2008
Sul punto, il giudice di appello ha ritenuto che si debba fare applicazione del solo TEG, con esclusione della CMS, attesa l’irretroattività dell’art. 2-bis, comma 2, l.
art. 644 c.p
f) Violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p.
art. 644 cod. pen
traccia nella sentenza impugnata, essendo l’appello circoscritto alla violazione dell’art. 644 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 26305/2018
imp.) - non può essere dedotta con il vizio invocato di omesso esame di fatto decisivo (Cass., n. 26305/2018).
Cass., Sez. U., n. 16303/2018
pen., per cui non opera per i rapporti pendenti (Cass., Sez. U., n. 16303/2018; Cass., n.
Cass., n. 17633/2021
16303/2018; Cass., n. 17633/2021; Cass., n.
Cass., n. 3867/2019
17633/2021; Cass., n. 3867/2019, Cass., n.
Cass., n. 1464/2019
3867/2019, Cass., n. 1464/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24006/2021 R.G. proposto da DIESSE SINTESI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA Viale di Trastevere, presso lo studio dell’avvocato ROSSI LUCA (RSSLCU69A13H501X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3216/2021 depositata il 30/04/2021, notificata in data 2/09/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA n. 24006/2021 R.G.

1. DIESSE SINTESI S.r.l. ha proposto davanti al Tribunale di Roma azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di UniCredit S.p.A., in relazione a due rapporti di conto corrente (nn. 244350 e 8395522), deducendo –previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali dei suddetti rapporti – l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell’applicazione di interessi ultralegali, della Commissione di massimo scoperto (CMS), nonché l’indebito calcolo delle valute e il superamento del tasso soglia, con conseguente rideterminazione dei saldi e restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla banca.

2. Il Tribunale di Roma, previo espletamento di CTU, ha parzialmente accolto la domanda, accertando un saldo a credito per il primo conto di € 36.086,21 e un saldo a debito per il secondo di € 198.688,14, ma ha rigettato la domanda di restituzione delle somme indebitamente versate alla banca.

3. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società correntista. Ha ritenuto il giudice di appello che l’appello ha avuto a oggetto il mancato riconoscimento degli interessi usurari applicati in concreto dalla banca, sul presupposto della inclusione dell’incidenza della CMS nel TEG (tasso effettivo globale), come indicato in una prima stesura della CTU. Sul punto, il giudice di appello ha ritenuto che si debba fare applicazione del solo TEG, con esclusione della CMS, attesa l’irretroattività dell’art. 2-bis, comma 2, l. n. 2/2009, come calcolato dal CTU in sede di elaborato finale.

4. Propone ricorso per cassazione la società correntista, affidato a un unico motivo, articolato in sette ulteriori profili, cui resiste con controricorso la banca. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico complesso motivo si deduce: « a) Nullità della sentenza gravata per omessa motivazione circa un fatto decisivo n. 24006/2021 R.G. della controversia con riferimento all’art. 360 comma 1 n.

4) e n.

5) c.p.c.;

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis della L. 108/96 con riferimento all’art. 360 comma 1, n.

3) c.p.c.;

c) Errata applicazione dell’art. 2 bis della Legge 108/96. – Non ritenuta retroattività di detta disposizione.

d) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 con riferimento all’art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c.;

e) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 2 L. 2/2009 con riferimento all’art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c.;

f) Violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p. con riferimento all’art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c.;

g) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3), per grave travisamento delle prove». Nella sostanza, parte ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi, quali la circostanza che la CMS non fosse mai stata oggetto di pattuizione, che fosse priva di causa e indeterminata, che il CTU avrebbe evidenziato l’applicazione di valori superiori al tasso soglia, non rilevate dal giudice di appello (tenuto conto della integrazione alla CTU disposta in prime cure, con cui erano state espunte dal TEG le CMS applicate), nonché la violazione di legge per omessa applicazione ai rapporti pendenti della disciplina sopravvenuta in materia di usura, atteso che il primo dei due conti era estinto in data 17 aprile 2009, in epoca precedente la proposizione della domanda.

2. Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i profili enunciati, così assorbendosi le eccezioni di inammissibilità formulate dal controricorrente. In primo luogo, il ricorso è inammissibile in relazione alla denuncia di omesso esame di fatti decisivi, individuati nell’omessa pattuizione della CMS e nella sua nullità, nonché nell’erronea valutazione della CTU, nella parte in cui avrebbe individuato il superamento del tasso soglia. In relazione al primo tema, il ricorrente si duole dell’omesso esame di una questione di diritto che –in quanto deduzione difensiva (di cui, peraltro, non vi è n. 24006/2021 R.G. traccia nella sentenza impugnata, essendo l’appello circoscritto alla violazione dell’art. 644 cod. pen. per «omessa inclusione delle CMS calcolo del TEG»: pag. 5 sent. imp.) - non può essere dedotta con il vizio invocato di omesso esame di fatto decisivo (Cass., n. 26305/2018).

3. Parimenti, inammissibile è l’ulteriore censura dell’omesso esame della CTU, nella parte in cui avrebbe rilevato il superamento del tasso soglia, non solo per difetto di specificità, ma anche perché, in questo caso, la CTU costituisce un elemento istruttorio dal quale trarre il fatto storico, per cui la censura si risolve nell’erronea valutazione degli elementi istruttori non deducibile con il suddetto vizio.

4. Il motivo è, inoltre, inammissibile a termini dell’art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., quanto alla deduzione di violazione di legge, attesa la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 2-bis d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ove prevede che a partire dal 1° gennaio 2010 la commissione di massimo scoperto entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) ex art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, quarto comma,cod. pen., per cui non opera per i rapporti pendenti (Cass., Sez. U., n. 16303/2018; Cass., n. 17633/2021; Cass., n. 3867/2019, Cass., n. 1464/2019).

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre € n. 24006/2021 R.G. 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi